Incidente moto

Se non sei sposato

L’incidente


Luca stava rientrando a casa dal lavoro quando lungo il viale percorso un’automobilista si immetteva sulla strada impattando con il nostro cliente e facendolo rovinare a terra, dopo un volo di circa 40 metri.

Trasportato in elisoccorso il povero Luca, di soli 30 anni, rimaneva in come per 4 mesi, con lesioni cerebrali gravissime.

Luca conviveva con la sua compagna, e dalla relazione era nato un figlio che al giorno del sinistro aveva da poco compiuto 1 anno.

Immediatamente Laura dovette combattere con un sistema che non la legittimava in quanto non sposata con ilsuo Luca, pertanto dovemmo ricorrere all’amministrazione di sostegno, nominando Laura tutore del figlio minore e di Luca, con il benestare dei parenti e del Giudice.

L’automobilista inizialmente negava la propria responsabilità, adducendo che Luca viaggiasse ad una velocità ben oltre i limiti, ma grazie ai nostri periti cinematici riuscimmo a smentire la versione, ottenendo la ragione totale e la colpa esclusiva dell’automobilista.
Il contenzioso veniva autorizzato dal Giudice Tutelare, così come la gestione di tutta la trattativa per la quantificazione dei danni nonché per la gestione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento.

Luca, una volta trascorso circa un anno, veniva dichiarato stabilizzato dai medici con un danno permanente quantificato dai nostri medici legali nel 90 %, con necessità di assistenza continua.
La quantificazione dei danni pertanto doveva tener conto di plurimi aspetti, a partire dalla percentuale di invalidità, ma considerando la totale incapacità di intendere e volere del danneggiato.

Luca infatti veniva a mancare come padre e come futuro marito, sebbene non fosse sposato con Laura, pertanto il risarcimento si sviluppava in tre settori principali:

  • Un danno proprio che doveva essere comunque gestito dall’amministratore di sostegno, ai fini di conservarne il patrimonio e provvedere al sostentamento di Luca.
  • Un danno riconosciuto al figlio, per la perdita parentale.
  • Un danno riconosciuto alla compagna, parificato a quello di una moglie, essendo dimostrato il rapporto continuativo e in questo caso supportato dalla convivenza.

Una volta trovato l’accordo con l’assicurazione, effettuati tutti i calcoli tra invalidità permanente, perdita di chance, danni patrimoniali e tutte le personalizzazioni, si aprivano due pratiche presso il Giudice Tutelare per la gestione di tutto il patrimonio, sia in merito alle somme riconosciute al figlio sia per le somme intestate al danneggiato.

Vi è stato quindi un importante intervento dello Studio legale anche successivamente al risarcimento, che ha comportato l’assistenza nella procedura prevista per la nomina e la gestione dell’amministrazione di sostegno, supportando la compagna nel duplice ruolo di madre e amministratora del danneggiato benificiario.

Ad oggi, grazie all’impegno della madre e di tutti i parenti, con il supporto del nostro studio, Luca ha potuto instaurare un rapporto, seppur con tutti i limiti di ridotte capacità cognitive, con il figlio, che è cresciuto con una figura paterna circondato da affetti e tutele.

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