Buche: chi paga i danni?

Ci avete scritto in tanti chiedendo di approfondire l’argomento: alcuni di voi sono, sfortunatamente, diretti interessati, altri temono di poterlo diventare viste anche le pessime condizioni delle nostre strade
Nei primi giorni di marzo 2024 alcuni fenomeni meteo hanno devastato le nostre strade, gia in condizioni piuttosto critiche, creando voragini e insidie che per le auto corrispondono a danni materiali, per bici e moto a un gravissimo pericolo. Un colpo di grazia che ha causato in pochi giorni tantissimi incidenti, con conseguenze più o meno rilevanti.
Oltre al danno, per& in questi casi segue anche la beffa: le pratiche di risarcimento sono le più complicate, poiché ci troviamo dall’altra parte Enti (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo l’utente, vittima, in una situazione di totale confusione, al punto di farlo desistere dal proseguire nella sua vertenza: obiettivo raggiunto.
I punti da chiarire
Per fare chiarezza partiamo dal soggetto tenuto al risarcimento: la Cassazione ha stabilito che la responsabilità resta in capo al custode della strada, solitamente it proprietario (Comune o Provincia a seconda che la strada sia comunale o provinciale). Secondo punto: cosa bisogna dimostrare? Sempre la Cassazione ha posto un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere, che it ciclista sia caduto a causa della buca. In quel caso scatta in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.
Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e it proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione it caso fortuito ovvero un evento imprevisto e imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare it nesso di causality tra buca/cattiva manutenzione e danno.
II caso pratico
In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci e capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che, essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione, it ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele. A ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori. La strategia difensiva dell’Ente puntava a imputare al ciclista una “colpa” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo in realty affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale. Curioso poi che lo stesso Ente nelle proprie difese imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per it fatto di aver utilizzato i pedali agganciati nelle biciclette da corsa, ritenendo che costituissero un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada. Nella realty i pedali a cosiddetto “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono un’invenzione che risale agli anni Ottanta, una grande svolta finalizzata proprio alla sicurezza, consentendo di non perdere di aderenza in casi come questi e liberare immediatamente it ciclista in caso di caduta. Sentiamo stridere le unghie sullo specchio, ma do che sconforta a la condotta processuale finalizzata proprio a sfiancare la vittima, negando anche l’evidenza. Nessuna prova, quindi, da parte dell’Ente che it ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocity, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente).
Come potrebbe andare a finire
Nel caso al vaglio del giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) per I’Ente poiché:
- e stata provata Ia presenza della buca e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa deII’Ente tenuto alla manutenzione);
- e stato provato I’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione;
- non 6 stato provato da parte del Custode i1 caso fortuito, ovvero che i1 ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta Ia causa stessa dell’incidente.
Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tentera in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non 6 tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC auto bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e confiders nell’alea del giudizio.
LE 5 COSE DA FARE IN CASO DI CADUTA
Una volta letto I’articolo salt ancora piu chiaro quanto sia importante prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, cosi da poter dimostrare I’esatta dinamica, l’entità e Ia pericolosità della buca. E quindi fondamentale:
- Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi prima di spostare Ia bicicletta;
- Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome, cognome, numero di telefono e, se acconsentono, una foto della carta identità);
- Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui caduta, con particolare sui danni;
- Chiamare I’ambulanza se si sono subite lesioni anche lievi (rimettersi in sella a “botta calla” potrebbe essere pericoloso) o alla peggio recarsi al pronto soccorso nelle 24 ore successive.
- Chiamare subito Zerosbatti per avere un supporto immediato e farsi guidare fin dalle prime fasi, le pits.] importanti per non rimanere spiazzati quando I’Ente negherà ogni addebito.
(Link a pdf)