Regolamento di giustizia sportiva

Ogni sportivo dovrebbe conoscere il “Regolamento di giustizia sportiva”, che racchiude le norme per risolvere le controversie nascenti tra atleti e associazioni di appartenenza, come le federazioni.

Articolo 1 – Emanazioni e modifiche

  1. Il Regolamento di Giustizia Sportiva è stato emanato in attuazione di quanto previsto nello Statuto Federale.
  2. Il Regolamento di Giustizia Sportiva può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.

Articolo 2 – Principi generali

  1. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione o che partecipano a manifestazioni organizzate o patrocinate dalla Federazione devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva e sociale.
  2. Lo Stato riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento giuridico sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
  3. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
  4. Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla Federazione.
  5. I Giudici Sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
  6. I componenti del Collegio Arbitrale istituito nell’ambito della Federazione non possono essere scelti fra i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
  7. I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
  8. Sono punibili coloro che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile e che al momento della commissione dei fatti risultavano tesserati o, se non tesserati, avevano accettato di essere sottoposti a tutte le norme federali per poter partecipare a manifestazioni organizzate o patrocinate dalla Federazione.
  9. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Articolo 3 – Vincolo di giustizia

  1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
  2. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento Sportivo nelle materie di cui all’Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’Art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali, nei modi e termini fissati nel presente Regolamento.
  3. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 4 – Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

  1. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione, riconoscendo l’assoluta necessità che le controversie originate dall’esercizio dell’attività sportiva siano risolte nell’ambito della comunità sportiva federale, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi Federali di Giustizia Sportiva.
  2. Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all’altra parte ed alla Segreteria Federale. Tale dichiarazione dovrà contenere l’invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della parte che chiede la formazione del Collegio deve contenere anche l’indicazione del proprio Arbitro nonché l’accettazione da parte di quest’ultimo.
  3. Il Presidente è scelto d’accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Commissione Federale d’Appello su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio Arbitro.
  4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti Punti 2) e 3). Nell’ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
  5. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari della Federazione, ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.
  6. Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
  7. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre – allegati alla istanza di arbitrato – memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E’ consentita l’assistenza di un legale regolarmente iscritto all’albo professionale.
    Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in essi modo di interloquire.
  8. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Federale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Federale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l’espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.
  9. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l’adempimento, senza pregiudizio per l’azione disciplinare nei confronti dell’inadempiente.
  10. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Articolo 5 – Tribunale Nazionale Antidoping del CONI

  1. La Federazione riconosce il Tribunale Nazionale Antidoping istituito presso il CONI.
  2. Il procedimento presso il Tribunale Nazionale Antidoping è codificato dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Articolo 6 – Adesione ed obblighi

Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalla normativa federale sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

Articolo 7 – Responsabilità dei Tesserati

  1. I Tesserati in genere rispondono a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dai Tesserati medesimi. L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
  2. I Presidenti delle Società Sportive rispondono del mantenimento dell’ordine pubblico nel corso delle competizioni da loro organizzate; in caso di incidenti, anche nelle immediate adiacenze dei luoghi di gara, la non immediata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante specifica in eventuale concorso con le aggravanti comuni del presente Regolamento.
  3. Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

Articolo 8 – Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia

  1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l’età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare, in cui è obbligatorio il tesseramento, di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell’Insegnante Tecnico. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell’Art.1) della Legge 401\1989, l’offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa. L’obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.
  2. Ai fini dell’accertamento delle identità personali, dell’età o della cittadinanza fanno fede le carte d’identità, i passaporti, le patenti d’auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
  3. Rispondono di illecito sportivo i Tesserati che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.
  4. Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale.

Articolo 9 – La Commissione Federale d’Appello

  1. La Commissione Federale d’Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
  2. L’Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. In caso di assenza temporanea di uno dei componenti effettivi sarà sostituito dal supplente più anziano. In caso di assenza temporanea del Presidente sarà sostituito dal membro effettivo più anziano, che sarà a sua volta sostituito dal membro supplente più anziano.
    In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
  3. La Commissione Federale d’Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall’incolpato o dal Procuratore Federale. La decisone può essere riformata in senso più sfavorevole all’incolpato.
  4. I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito internet Federale.

Articolo 10 – Il Giudice Sportivo

  1. Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
  2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
  3. Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
  4. I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito internet Federale.

Articolo 11 – Il Procuratore Federale

  1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
  2. Il Procuratore Federale, fatto salvo quanto attribuito agli Organi del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping:
    1. riceve le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
    2. istruisce le pratiche relative secondo le norme del presente Regolamento e promuove anche autonomamente l’azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
    3. dispone l’archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare. Avverso il provvedimento di archiviazione è ammesso ricorso da parte degli interessati.
    4. può ricorrere alla Commissione Federale d’Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
    5. presenzia, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d’Appello.

Articolo 12 – Astensione e Ricusazione

  1. Ciascun componente degli Organi Federali di Giustizia Sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
    1. se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
    2. se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
    3. se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
    4. se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni;
    5. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall’infrazione;
    6. se nell’esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
    7. se un parente prossimo suo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
      Ciascun componente degli Organi Federali di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c) , e) e g). Ha, inoltre, l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
  2. La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore Federale, deve enunciarne i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall’interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all’organo giudicante competente, entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di condanna dell’incolpato al Giudice Sportivo, nei giudizi di prima istanza, o entro dieci giorni dalla notifica del ricorso alla Commissione Federale d’Appello, nei giudizi di seconda istanza.
  3. Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione Federale d’Appello. Se viene ricusato un componente della Commissione Federale d’Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.
    Se la ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età.
    Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
  4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell’organo giudicante ricusato. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
    Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
    Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione deve contenere se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
  5. Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato.
    Il nuovo membro resterà in carica per l’esame del solo caso di cui alla ricusazione.
  6. In caso di rigetto, l’istante è tenuto al versamento, a titolo di penale, di una somma pari al doppio della quota prevista per presentare ricorso alla Commissione Federale d’Appello.
  7. I componenti dell’Ufficio di Procura non possono essere ricusati; tali componenti hanno l’obbligo di astenersi quanto esistono gravi ragioni di convenienza.

Articolo 13 – Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza

  1. Il Procuratore Federale instaura il procedimento disciplinare a seguito di:
    1. atto ufficiale di un Organo, Struttura, Commissione o Ufficio Federale;
    2. rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse in occasione di manifestazioni sportive;
    3. denunzia presentata da appartenenti alla Federazione;
    4. ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata;
    5. conoscenza diretta e personale dei fatti.
  2. Gli atti ufficiali di un Organo, Struttura, Commissione o Ufficio Federale e i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.
  3. Tutte le denunzie e i rapporti vanno inviati al Procuratore Federale.
  4. Il Procuratore Federale, in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare, dispone l’archiviazione.
  5. Il Procuratore Federale, compiuti gli accertamenti preliminari necessari, acquisiti i documenti, promuove l’azione disciplinare contestando all’incolpato i capi d’imputazione relativi alle violazioni che gli si attribuiscono. I fatti addebitati devono essere esposti accuratamente e contenere precisi riferimenti alle normative specifiche che si assumono violate onde consentire l’approntamento delle proprie difese anche a chi non intenda rivolgersi ad un legale. La contestazione deve contenere inoltre un termine non inferiore a dieci giorni per l’invio delle difese stesse nonché l’avviso circa la facoltà di nominare un avvocato.
  6. L’istruzione, in essa comprese le attività preliminari che procedono il promovimento dell’azione disciplinare si svolge attraverso l’acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso l’escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall’incolpato nella prima difesa.
  7. Il Procuratore Federale può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell’audizione orale, salvo a disporre quest’ultima se è opportuno o necessario. Gli Organi di Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’ Art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’Art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dal Magistrato dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza. E’ facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore Federale, sia al Giudice Sportivo investito del procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.
  8. Conclusa l’istruttoria, il Procuratore Federale rimette gli atti e richiede la condanna dell’incolpato al Giudice Sportivo oppure dispone l’archiviazione. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall’inizio delle indagini.
  9. L’incolpato può chiedere che il giudizio di prima istanza si svolga in una udienza pubblica. Tale richiesta deve essere scritta e inviata alla Federazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di condanna, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno con la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 300 euro che viene trattenuta se l’incolpato non si presenta all’udienza senza addurre un giustificato motivo o se viene condannato, e viene restituita se l’incolpato viene assolto. Nel caso in cui l’incolpato chieda lo svolgimento in una udienza pubblica, il giudice emette l’atto di convocazione all’udienza.
  10. Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale. Il Giudice Sportivo, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti e se l’incolpato non ha chiesto che il giudizio di prima istanza si svolga in una udienza pubblica, emette la sentenza.
  11. Nel caso in cui l’incolpato chieda che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica deve versare alla Federazione una quota di 300 euro che viene trattenuta se l’incolpato non si presenta all’udienza senza addurre un giustificato motivo o se viene condannato, e viene restituita se l’incolpato viene assolto. Nel caso in cui l’incolpato chieda che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica, il giudice emette l’atto di convocazione all’udienza.
  12. La sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere pubblicata sul sito internet Federale. Non può essere superato, in alcun caso il termine di tre mesi tra la richiesta di condanna e la pubblicazione della sentenza.
  13. La decisione di primo grado è immediatamente esecutiva. Il Presidente della Commissione Federale d’Appello, sentito il parere vincolante degli altri componenti, su istanza motivata dell’interessato medesimo, può sospenderne l’esecuzione qualora ricorrano gravissimi, giustificati e comprovati motivi.

Articolo 14 – Il Giudizio di seconda istanza

  1. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione Federale d’Appello da parte dell’incolpato o del Procuratore Federale, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Le stesse parti possono, inoltre, proporre appello incidentale nel termine di venti giorni dalla notifica dell’appello di controparte. Per l’appello incidentale si applicano le modalità procedurali previste per l’appello. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.
  2. Il ricorso, accompagnato dalla quota stabilita dal Presidente Federale, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell’impugnazione e la firma dell’appellante. Per le Società Sportive è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall’ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli Uffici Federali per l’anno sportivo in cui il ricorso è proposto.
  3. Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d’ufficio. Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile. La Commissione Federale d’Appello può disporre d’ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione. Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.
  4. L’incolpato può chiedere che il giudizio di seconda istanza si svolga in una udienza pubblica. Tale richiesta deve essere scritta e inviata alla Federazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del ricorso alla Commissione Federale d’Appello, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno con la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 300 euro che viene trattenuta se l’incolpato non si presenta all’udienza senza addurre un giustificato motivo o se viene condannato, e viene restituita se l’incolpato viene assolto. Nel caso in cui l’incolpato chieda lo svolgimento in una udienza pubblica, la Commissione Federale d’Appello emette l’atto di convocazione all’udienza.
  5. La Commissione Federale d’Appello:
    1. se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di inasprimento delle sanzioni a carico dell’incolpato;
    2. se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio;
    3. se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
    4. se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
    5. se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo di primo grado per un nuovo esame del merito;
  6. Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l’esecuzione della decisione, anche nel caso in cui sia stata sospesa la decisione di primo grado ai sensi dell’Art. 13), Punto 11) e l’incameramento della relativa quota, che, invece, va restituita in caso di accoglimento del ricorso.
  7. Le decisioni emesse in seconda istanza sono definitive e non impugnabili, salvo il disposto del successivo Art. 15 e salvo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping.
  8. Il procedimento di appello deve concludersi nel termine di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell’impugnazione, salvo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping.
  9. Per il giudizio di seconda istanza si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento di prima istanza.

Articolo 15 – Procedimento di revisione

  1. Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revisione:
    1. se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza irrevocabile emessa dagli Organi della Federazione;
    2. se dopo la sentenza sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente l’insussistenza del fatto o, qualora l’esistenza di questo non sia dubbia, che l’incolpato non lo ha comunque commesso;
    3. se, in particolare, la sentenza fu pronunziata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.
  2. L’istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione Federale d’Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza. Se proposta dal Procuratore Federale, deve essere senza ritardo notificata all’interessato.
    L’istanza è dichiarata irricevibile qualora non venga versata contestualmente la relativa quota di 300 euro, rimborsabile in caso di accoglimento.
  3. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l’esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.
    L’istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.
  4. La richiesta deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione Federale d’Appello.
    La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata.
    La Commissione Federale d’Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura e con ordinanza motivata, di sospendere l’esecuzione della sanzione in corso.
  5. L’istanza va notificata dalla parte istante al Procuratore Federale, che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio.
  6. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l’organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell’ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Articolo 16 – Sanzioni disciplinari

  1. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e delle Società Sportive, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive, sono:
    1. l’ammonizione;
    2. la squalifica da un mese a otto anni con eventuale ammenda, da € 100 a € 2.000, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
    3. la radiazione può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito della Federazione.
  2. Nel caso in cui soggetti non tesserati si rendano responsabili della violazione dello Statuto o delle norme federali, si vieta, agli organi federali e alle società sportive, di tesserarli o di farli partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione con la inibizione per un periodo da un mese a otto anni. Per gravissime infrazioni può essere comminata l’inibizione perpetua. Inoltre insieme alla inibizione può essere comminata l’ammenda da € 100 a € 2.000, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica.
  3. La fine della squalifica, per i tesserati e le Società Sportive, e dell’inibizione, per i non tesserati, rimane in ogni caso subordinata all’adempimento degli obblighi di pagamento dell’ammenda e di riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.
  4. Durante il periodo di squalifica o di inibizione non è possibile partecipare a nessun tipo di attività e quindi:
    • se ricopre la carica di Presidente o Consigliere della ASD non ha l’obbligo di dimettersi ma non può partecipare alle assemblee e ai consigli della società sportiva e della Federazione;
    • ha l’obbligo di essere tesserato durante tutta la durata della squalifica;
    • non può svolgere la funzione di Insegnante Tecnico anche in forme private (ad es. con seminari, lezioni privati, stage, ecc…);
    • non può partecipare ad allenamenti, seminari o stage;
    • non può partecipare a nessuna gara federale o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  5. La violazione delle norme sul doping comporta l’applicazione delle sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 17 – Misura delle sanzioni – La continuazione

  1. La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell’eventuale recidiva.
    Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un’infrazione ne commettono un’altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino alla metà della pena da infliggere per la nuova infrazione.
  2. Se il recidivo commette un’altra infrazione l’aumento della pena può essere sino a due terzi.
  3. Se in uno stesso processo una persona è giudicata per più violazioni che appaiono evidentemente unite da un medesimo disegno illecito si applica la sanzione ritenuta equa per la violazione che il giudice ritiene più grave aumentata fino a 3 volte.
  4. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Articolo 18 – Tentativo di infrazione

L’Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.

Articolo 19 – Circostanze aggravanti

Costituiscono circostanze aggravanti:

  1. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  2. aver danneggiato persone o cose;
  3. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’ organizzazione;
  4. aver agito per motivi futili o abietti;
  5. aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
  6. aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
  7. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  8. aver l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
  9. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
  10. aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 20 – Circostanze attenuanti

  1. 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
    1. aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
    2. aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od omissione del colpevole;
    3. avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione;
    4. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
  2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel Punto precedente, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Articolo 21 – Valutazione delle circostanze

  1. Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall’Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
  2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall’Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
  3. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 22 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

  1. L’Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un’infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
  2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
  3. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
    Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere aumentata in misura non eccedente ad un terzo.
  4. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
    Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Articolo 23 – Sospensione cautelare

  1. Il Giudice Sportivo, nei casi di particolare gravità, di reiterate violazioni o di gravi indizi di colpevolezza, può disporre per l’esigenza di garantire il non inquinamento delle prove, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione cautelare da
    ogni attività sportiva dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare.
  2. Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione Federale d’Appello, che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni, sentito il parere vincolante degli altri componenti, salvo quanto disposto dalle vigenti Norme Antidoping del CONI.
  3. Il ricorso, compiutamente motivato, deve essere inviato, unitamente alla documentazione probatoria, agli Organi di Giustizia mediante lettera raccomandata, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
  4. Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
    1. generalità dell’incolpato;
    2. descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
    3. motivazione, contenente l’indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l’adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l’adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
    4. esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
    5. data di scadenza della misura cautelare;
    6. la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.
  5. I periodi di sospensione già sofferti devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
  6. Tutti i provvedimenti di sospensione cautelare perdono efficacia trascorsi sessanta giorni dalla loro emissione e non sono rinnovabili. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
  7. Sono fatte salve le Norme Antidoping del CONI, che prevalgono su quelle di cui ai precedenti Punti da 1) a 6) in caso di contrasto.

Articolo 24 – La prescrizione

  1. Le infrazioni si prescrivono in cinque anni. Le infrazioni per frode sportiva, illecito sportivo e gli illeciti da doping si prescrivono in otto anni.
    I termini di cui sopra decorrono, per l’infrazione consumata, dal giorno della consumazione;
    per quella tentata dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole.
  2. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
  3. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
    Sono cause interruttive:

    1. la richiesta di dichiarazioni scritte o l’invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l’interrogatorio;
    2. la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
    3. la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
      Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel Punto 1) possono essere prolungati oltre il doppio.
  4. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’incolpato.

Articolo 25 – Notifiche

  1. Le notifiche degli atti degli Organi Federali di Giustizia Sportiva si eseguono tramite pubblicazione sull’home page del sito internet Federale, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti.
  2. Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy