La responsabilità delle guide alpine

Diritti e doveri di guide alpine ed escursionisti

In dettaglio, per quanto riguarda le fattispecie di reato che possono configurarsi più frequentemente, citiamo le seguenti:

  • Esercizio abusivo della professione di guida alpina (art. 348 cp e art. 18 Legge 6/89): la guida alpina è legittimata a chiedere un compenso e ad ottenerlo, in forza di un accordo contrattuale intercorso tra le parti; al semplice capogita, invece, è vietato richiedere e ottenere compensi.
    L’attività di guida alpina o di accompagnatore di media montagna, infatti, può essere svolta solamente da chi ha conseguito la relativa abilitazione ed è iscritto nell’apposito Albo (artt. 2 e ss. e 21 L. 6/89);
  • Abbandono di persone minori od incapaci;
  • Omissione di soccorso (art. 593 cp): il soccorso è un dovere generale, grava su chiunque. È un reato tipicamente doloso;
  • Omicidio colposo e lesioni personali colpose (589 cp e 590 cp).

Ovviamente, in ciascuno dei sovracitati casi, la responsabilità penale sussisterà solo se verrà riscontrata la presenza dei necessari elementi soggettivi (imputabilità, dolo o colpa) ed oggettivi (condotta attiva od omissiva, nesso di causalità ed evento dannoso) in assenza di cause di giustificazione o scriminanti.

In particolare, perché vi sia responsabilità penale, e quindi imputabilità della pena, deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Inoltre, è sempre necessaria una puntuale ricostruzione:

  • dei comportamenti tenuti dai soggetti
  • della riconducibilità o meno dell’evento dannoso alla condotta - attiva od omissiva - del capogita
  • dell’assenza dei limiti di responsabilità (forza maggiore o caso fortuito)
  • dell’assenza di cause di giustificazione (es. aver agito in caso di necessità).

Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità penale con le relative conseguenze sanzionatorie.
In conclusione, è bene chiarire che chi va in montagna con una persona che ha le stesse capacità tecniche, in mancanza di diverso accordo, non è autorizzato a fare affidamento sul compagno come se fosse un capogita, salva l’eventuale responsabilità del compagno di gita secondo le ordinarie norme della responsabilità civile ex art. 2043 cc. o penale qualora si configuri una specifica ipotesi di reato (es. omissione di soccorso).

Obblighi gravanti sul partecipante alle escursioni organizzate dal CAI

Il partecipante alla gita organizzata dal CAI ha l’obbligo di:

  • partecipare con diligenza alla gita
  • essere collaborativo
  • attenersi strettamente alle indicazioni e istruzioni del capogita, al quale è legato da un dovere di subordinazione, e ciò perché il capogita assume una posizione di garanzia nei suoi confronti, si fa garante della sua sicurezza e si grava delle relative responsabilità, civili e penali, ad essa connesse.

Il mancato rispetto dell’obbligo di diligenza, collaborazione, prudenza ed obbedienza alle istruzioni del capogita, potrà comportare un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso e delle sue conseguenze, rilevante dal punto di vista risarcitorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 cc.

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