
Luci e ombre
Un po’ più di chiarezza non guasterebbe
La confusione si giustifica in una norma che lascia libera l’interpretazione: l’art. 41 comma 15 del codice della strada dispone che “In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”.
Questa norma può essere interpretata in due modi: il primo, che il ciclista abbia la precedenza come un pedone, il secondo, che debba scendere dalla bici e portarla a mano.
Percorrendo una ciclabile, specialmente le ultime costruite, si può notare la presenza di semafori dedicati proprio alle due ruote, che scattano in tempi diversi rispetto a quelli delle auto o dei pedoni, proprio per non creare situazioni di pericolo o intralcio tra i diversi utenti della strada. In questo o quali altri casi quindi il ciclista non è obbligato a scendere dalla bici? Sicuramente non quando c’è un semaforo a lui dedicato, appunto quando interrompe la ciclabile in prossimità di un incrocio e deve consentire la miglior regolazione dello stesso: una volta scattato il verde, il ciclista può tranquillamente riprendere la marcia in sella alla propria bici, sempre con un occhio alla prudenza. Cosa succede però se il semaforo è quello che regola l’attraversamento dei pedoni? In questo caso non scatta comunque l’obbligo di scendere e proseguire a piedi, ma il ciclista deve prestare più attenzione e valutare se non costituisca pericolo o intralcio rimanere in sella alla bici. La stessa conclusione vale nel caso non ci siano semafori e ciclabili, ma semplici strisce pedonali.
L’intervento risolutivo
C’è quindi un’unica ipotesi che prevede che il ciclista prosegua a piedi: qualora vi sia intralcio, pericolo o situazione di affollamento sulle strisce. In tutti gli altri casi non è tenuto a scendere dalla bici e dovrà semplicemente prestare molta attenzione ed evitare ovviamente collisioni o incidenti (se così fosse, infatti, avrebbe un elemento di pregiudizio a proprio carico).
Tutto ciò è confermato e sottoscritto, a colmare l’ambiguità del codice e con buona pace di tutti quelli che sono convinti che invece il ciclista debba sempre e comunque andare a piedi con la bici a mano sulle strisce, dall’ingegnere Francesco Mazziotta, che ha siglato un parere del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013) che recita: “Ai sensi dell’art. 41 comma 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell’art. 41 comma 5′. L’art. 41 comma 5 spiega semplicemente come ci si deve comportare con la colorazione del semaforo (rosso, giallo e verde).
La novità vera sta nelle righe successive, in cui si legge appunto: “In tal caso (intersezione semaforizzata pedonale) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta… con le ovvie limitazioni di cui all’art. 18Z comma 4 del Codice; che prevede che “l ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”. Ricapitolando, il Governo chiarisce che la legge non obbliga a prescindere i ciclisti ad andare a piedi, non impone loro assolutamente di scendere dalla bici a ogni attraversamento pedonale, ma solo ed esclusivamente quando vi sia una possibile situazione di intralcio o pericolo per i pedoni. I ciclisti non devono comunque scendere quando vi è la lanterna per ciclisti in prossimità di incroci che interrompono la ciclabile.
IN CASO DI INCIDENTE
Un dato importante: sulle strisce il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli, che dovranno sempre rallentare in prossimità delle strisce e dargli la precedenza, come a un pedone. Qualora invece l’incidente si verifichi tra ciclista e pedone, le responsabilità scaturiranno dalla dinamica, che andrà accertata, anche se una presunzione di colpa graverebbe sul primo, che potrebbe rispondere perché ha erroneamente ritenuto non vi fosse pericolo o non avrebbe prestato la dovuta cautela.
Il ciclista però potrebbe superare la presunzione qualora riuscisse a dimostrare di non avere colpa nella dinamica del sinistro (ad esempio, un pedone che correndo ha improvvisamente cambiato traiettoria pur non essendoci una situazione di intralcio) o che vi sia stata una colpa concorsuale. Se invece l’incidente è con un autoveicolo, questi risponderà per mancata precedenza al ciclista. Lo stesso ragionamento vale per la promiscuità tra ciclisti e pedoni sulle ciclo pedonali.
L’invito ai ciclisti è sempre comunque quello di usare buon senso e prudenza, valutando bene quali siano le condizioni della strada e compiere scelte a favore della sicurezza anziché della fretta.
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