
Gara ciclistica e obbligo di fermarsi
Cosa succede se un automobilista non rispetta l’obbligo dello stop?
ART. 192 COMMA 1 CDS
Sicurezza, cultura ed educazione viaggiano appaiati, e spesso la loro violazione, specie sulla strada, crea l’incidente e le conseguenze sulle persone, così anche in questo caso la legge non fa che rafforzare una norma di educazione, quella violata dall’automobilista che ha investito il gruppo di ciclisti alla Granfondo Sportful di domenica 16 giugno 2024, violando deliberatamente e per futili motivi (pare fosse in ritardo per la messa domenicale) l’intimazione all’alt del personale autorizzato e preposto alla sicurezza del passaggio della gara.
Se un funzionario, ufficiale o agente intima l’alt non vi è ragione, se non la maleducazione, per non rispettarlo, a prescindere dalla norma specifica che comunque lo impone, con tanto di sanzione per chi trasgredisca.
A scanso di equivoci e tentativi di trovare giustificazioni, la norma c’è e questa volta è molto chiara:
così detta l’art. 192 c.d.s.:
“Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”.
RESPONSABILITA’ PENALE
In alcuni casi, finiti in Tribunale, si è tentato di far emergere un ulteriore conseguenza penale nei confronti della persona che non aveva rispetta l’alt, richiamando la norma che imporrebbe ai cittadini di eseguire un ordine di un’autorità (art. 650 cp), ma ad oggi i Giudici hanno ritenuto sussistente il più specifico illecito previsto dall’art. 192 cds, al quale vi è una semplice sanzione amministrativa.
Il caso in questione, simile nella fattispecie a quello avvenuto alla GF Sportful, riguardava proprio il comportamento di un automobilista che, dopo alcuni minuti di attesa, si era stancato di attendere il passaggio della gara ciclistica e aveva deciso di uscire dalla colonna e proseguire la propria marcia.
In quel caso gli organizzatori erano riusciti comunque ad evitare l’impatto tra l’automobilista e i ciclisti, dirottandoli ed avendo il tempo di intervenire, e l’automobilista era stato sanzionato per aver violato l’art. 192 C.d.S., in quanto, appunto “proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni dell’agente accertatore, non regolando la velocità secondo le condizioni della strada e ometteva di arrestarsi all’invito legalmente rivoltogli da un ufficiale di polizia municipale”.
LESIONI
Ma qualora l’automobilista, come nel caso Sportful, avesse investito i ciclisti, provocando loro lesioni, avrebbe risposto penalmente per i danni fisici procurati, oltre all’obbligo di risarcire tutti i danni.
Nel caso un l’automobilista “forzasse” l’alt del funzionario (ovviamente autorizzato al servizio), provocando un incidente o investendo i corridori in gara, non vi sarebbe alcuna responsabilità dell’organizzatore, che tra gli obblighi ha proprio quello di fermare le auto per porre i ciclisti in sicurezza, tenendo conto anche di vie laterali o possibili immissioni.
Vi è poi un ampio regolamento, oltre all’art. 9 del codice della strada, che riguarda poi gli incombenti e le regole che gli organizzatori della gara sono tenuti a seguire (provvedimento del Ministero dei Trasporti del 27 novembre 2002), che però non incidono sulle responsabilità dell’’automobilista pirata, salvo che la violazione dell’organizzatore abbia posto lui stesso delle condizioni di pericolo (ad esempio non coprendo un incrocio o una via laterale, esponendo i corridori ad eventuali incomprensioni di automobilisti).
I danni ai ciclisti verranno in questo caso risarciti dall’assicurazione obbligatoria dell’automobilista, ovviamente entro i limiti del massimale di polizza, mentre per la parte eccedente ne risponderà l’automobilista stesso con tutti i suoi beni.
Avv. Federico Balconi

Il pirata della strada
É senza dubbio il peggiore tra gli eventi sulla strada: rimanere vittime di un “pirata della strada”, ovvero di un automobilista che dopo aver causato l’incidete fugge senza prestare soccorso.
Nella nostra casistica abbiamo dovuto registrare anche questo ma la bella notizia è che con le tecnologie moderne, telecamere, testimoni e attività di indagine delle forze dell’Ordine siamo riusciti ad individuare il “colpevole” il quale risponde non solo dei danni causati ma anche di ulteriori fattispecie di reato quali l’omissione di soccorso e, nei casi più gravi di “omicidio”!
Fuggire dopo aver causato un incidente, anche senza colpa nella sua dinamica configura un reato piuttosto grave, specialmente se la vittima subisce conseguenze gravi o addirittura sopravviene la morte.
Non ci sono eccezioni né scusanti: l’automobilista è sempre tenuto a fermarsi e prestare soccorso per quanto di sua competenza, fino all’arrivo dei soccorsi, anche se nel frattempo fossero giunte sul posto altre persone.
Immaginiamo quali conseguenze possa subire, oltre al trauma e la sofferenza, un ciclista solitario che a seguito dell’urto finisca in un fosso o in un punto poco visibile a bordo strada, magari con ferite gravi al punto di impedirgli di muoversi o chiamare soccorsi con l’automobilista che, unico possibile soccorritore, si sia dato alla fuga.
La presenza di testimoni, quindi di compagni di allenamento costituiscono un grande aiuto oltre che deterrente, poiché possono prendere nota della targa e raccontare quanto accaduto, non lasciando scampo al pirata della strada.
Sempre più frequente la presenza di telecamere, anche private (di attività o abitazioni), utilissime a ricostruire la dinamica e trovare il colpevole.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO
“La difficoltà sta tutta nel dimostrare l’evento e che l’evento abbia causato il danno”
Essenziali, come detto sopra la presenza di testimoni, che possano descrivere l’accaduto e confermare il nesso tra evento e danno subito.
I testimoni possono essere anche i compagni con i quali si pedala (banale, ma non scontato)?
Importante che le testimonianze vengano rese direttamente dinanzi alle forze dell’Ordine, va benissimo alla stazione dei Carabinieri.
Ma se i testimoni non ci sono? Dimostrare l’evento è senz’altro l’elemento più complicato in caso di investimento di un pirata della strada.
Per questo motivo qualora il ciclista sia in solitaria sarà opportuno chiamare subito le Forze dell’Ordine e l’Autoambulanza (quest’ultima in presenza di lesioni).
In ogni caso è sempre opportuno presentare una denuncia contro ignoti per promuovere le attività di indagine.
Ma nel caso non si riesca ad individuare l’automobilista?
In questo caso nulla è perduto poiché vi è la possibilità di attivare il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, che interviene ed agisce come fosse l’assicurazione dell’ipotetico veicolo investitore.
Resta solo da dimostrare l’evento, la responsabilità del “pirata” e il danno subito e per questo essenziali l’intervento di Forze dell’Ordine sul luogo che possano ricostruire incidente e dinamica, anche medianta una perizia cinematica.
Le due ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia:
Vi è poi altra ipotesi che chiamerebbe in causa il Fondo di Garanzia della Vittime della strada, ovvero il caso in cui l’automobilista, benchè identificato, non abbia copertura assicurativa o questa sia scaduta.
In sintesi il FGVS interviene nei seguenti casi e con queste modalità:
- Veicolo non identificato (Pirata della strada):
- risarcimento danni alla persona.
- In caso di gravi danni alla persona il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare supera i 500 euro, per la parte eccedente.
- Veicolo identificato ma non assicurato:
- risarcimento per danni alla persona e alle cose se superiori a 500 euro, per la parte eccedente.
Quindi lo scoglio più duro e importante da superare è raggiungere la prova di aver subito questo orribile evento.
LA DENUNCIA
Essenziale, a questo scopo presentare il prima possibile denuncia contro ignoti in modo da attivare subito tutte la forze dell’Ordine e svolgere tutte le indagini possibili (testimoni, telecamere, perizie cinamatiche).
Se abbiamo compagni di viaggio che possono testimoniare la strada è molto più in discesa, in caso contrario nulla è perduto, poichè spesso tramite telecamere poste anche non a ridosso del fatto, perizia cinematica e attività di indagine, i nostri inquirenti riescono ad arrivare al colpevole e ricostruire il fatto.
I REATI IPOTIZZATI
Quando si investe un ciclista le conseguenze possono andare dalle lesioni semplici (quando non vi siano fratture o comunque con prognosi sotto i 40 giorni) alle lesioni gravi fino all’omicidio stradale.
Se l’automobilista si è dato alla fuga si configura il reato di omissione di soccorso, che aggrava le prime fattispecie e si raddoppia nella pena se dall’omissione derivano lesioni più gravi o la morte.
Le prime fasi di soccorso sono spesso decisive per la sopravvivenza della vittima, pertanto fuggire costituisce un comportamento grave e severamente punito dall’ordinamento.
OMISSIONE DI SOCCORSO: art 593 del codice penale
L’ARTICOLO: “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace a provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, omette di darne immediato avviso all’Autorità(2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Il delitto di omissione di soccorso è perseguibile d’ufficio, quindi non è necessaria la querela di parte offesa.
Il reato è previsto anche dall’art. 189 comma 7 del codice della strada, con una connotazione ancora più stringente: perché si configuri infatti è sufficiente che l’automobilista abbia semplicemente percepito la possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone ed ometta di fermarsi.
Quindi non solo il classico PIRATA DELLA STRADA può incorrere in questa fattispecie di reato ma anche chi per leggerezza decida di lasciare sul posto la propria vittima, senza attendere l’arrivo dei soccorsi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ritenendo colpevole un automobilista che non aveva presto assistenza a un ciclista e per essersi allontanato subito dopo aver constatato l’assenza (secondo lui) di lesioni evidenti in capo al ciclista, il quale risultava aver riportato contusioni giudicate guaribili in giorni cinque.
La sentenza ha precisato che il reato di omissione di assistenza presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni in senso tecnico, poiché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona e non anche necessario un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.
Nel caso di omicidio stradale l’omissione di soccorso costituisce una ulteriore aggravante specifica, pur potendo concorrere con il reato di omessa prestazione di assistenza previsto dall’art 189 codice della strada.
Cos’è il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
E’ un Fondo costituito e nel quale partecipano tutte le assicurazioni, che interviene quando vi sia accertato un danno conseguente incidente stradale provocato da un pirata della strada o da veicolo non assicurato.
Lo scopo del Fondo è quello di garantire a tutti i cittadini il risarcimento del danno anche in assenza di un responsabile individuato.
Viene gestito da una compagnia di Assicurazione (attualmente UNIPOL SAI).
LE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE:
Coperture assicurative personali e collegate agli enti che tesserano il ciclista (ACSI, FCI, etc) come si comportano in caso d’incidente causato da “veicolo pirata”? Danno garanzie o è meglio pensare a qualche tutela integrativa?
Le coperture assicurative degli enti quali ACSI ed FCI intervengono anche in questo caso, con le garanzie contenute entro i massimali di polizza, e con le franchigie contrattuali. Il consiglio è senz’altro quello di integrare, specialmente la polizza infortuni, con un’assicurazione privata.
L’INTERVENTO ZEROSBATTI
Tutti gli associati ZEROSBATTI hanno a disposizione un servizio immediato di tutela legale e assistenza che interviene sempre e comunque, fornendo un supporto anche delle richieste di indennizzo da inoltrare alle compagnie assicurative private.
Con ZEROSBATTI il ciclista ha a disposizione una guida immediata nella gestione del suo sinistro e un avvocato che si interfaccia direttamente con le autorità, le attività di indagine, con il Tribunale e gli uffici preposti, svolgendo tutte le attività necessarie ad ottenere giustizia.
La tempestività aumenta notevolmente le possibilità di ottenere il risarcimento, specie in casi come questi e se la vittima è in condizione di farlo può contattare immediatamente l’associazione al numero rilasciato 3515812582.
In quei momenti è facile perdere la lucidità e tralasciare aspetti importanti quali prendere nota dei testimoni, fare foto o chiamare i soccorsi. Se la vittima non si trova nelle condizioni fisiche per chiamarci interverranno certamente le Forze dell’Ordine con le quali ZEROSBATTI si attiverà per gestire tutta la pratica, attivare il Fondo di Garanzia, depositare denuncia e reperire tutto il materiale istruttorio depositato in Procura, nonché poi seguire tutta la vicenda burocratica e legale per ottenere il miglior risultato possibile.
La gestione del sinistro spesso risulta complicata, specialmente perché nell’imminenza del danno la vittima ha altro a cui pensare ed è proprio in quelle fasi che ZEROSBATTI solleva il ciclista ponendosi parte attiva con gli uffici preposti, le procure, l’assicurazione, il perito cinematico o medico legale, con il fine ultimo di tutelare e proteggere gli interessi del proprio associato e fare in modo che non rimanga vittima una seconda volta.
Avv Federico Balconi
Foto di Dmitrii Vaccinium su Unsplash

Ti Denuncio
Un automobilista mi ha investito…è opportuno denunciarlo? Come devo fare? o il penale parte d’ufficio? Nel processo penale posso chiedere il risarcimento? Per il mio risarcimento meglio la strada del processo civile, penale o entrambi? Quali preclusioni e quali vantaggi?
Abbiamo preso solo alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri associati, a seguito di incidenti subiti, per capire come muoversi in un ambito tanto complesso quanto fondamentale all’ottenimento del risarcimento.
In effetti sul tema c’è tanta confusione e compiere la mossa corretta determina il passo tra l’ottenere o meno il giusto risarcimento del danno!
L’Avvocato in questione dovrebbe svolgere un’ attenta analisi del caso, puntando al più opportuno tra gli obiettivi, cercando la migliore strategia difensiva per l’ottenimento del giusto risarcimento per il proprio cliente, considerati tempistica e rischi causa.
La prima strada da escludere è quella mossa da spirito vendicativo o farne una questione di “principio”: i Tribunali sono già abbastanza ingolfati e i processi aleatori per permettersi di innescare la macchina della Giustizia se non per reali esigenze.
In alcuni casi si rende però necessario e opportuno agire in Tribunale, talvolta anche penalmente, per ottenere giustizia e ristoro dei danni, ad esempio quando controparte nega il risarcimento, nega il fatto, tenta di ribaltare la verità delle circostanze sottraendosi alle proprie responsabilità o la condotta è talmente grave da doversi procedere d’ufficio, considerata la pericolosità di un soggetto che per esempio effettui un sorpasso azzardato, o compia un’inversione scellerata o altre manovre criminali, provocando lesione o morte del ciclista.
Le tutele civili e penali possono viaggiare parallele, mai sovrapporsi e il giudice civile e penale agevolare uno o l’altro nel Giudizio finale.
Importante quindi avere le idee ben chiare sulle possibili mosse da compiere in base agli obiettivi e ai fatti.
Partiamo quindi dal fatto, per capire quale sia l’applicazione del diritto.
- NESSUN REATO
Nemmeno ipotizzabile: è il caso di un incidente senza lesioni, senza atti volontari a provocare lesioni, con soli danni materiali (bici, abbigliamento, cellulare ecc)…in questo caso l’unica azione esperibile è quella civile, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e viene gestita nei confronti dell’assicurazione dell’auto del nostro automobilista. la miglior soluzione, in termini di costi e tempistica è la via stragiudiziale, ovvero un accertamento di responsabilità ed entità dei danni svolta dall’avvocato insieme al liquidatore, per giungere nel più breve tempo possibile e con buon senso al giusto risarcimento del danneggiato. Un legale corretto tenterà in ogni modo questa soluzione perché è la più vantaggiosa per il cliente danneggiato e comporta una rapida quanto corretta definizione.
Purtroppo qualche legale vecchia scuola percorre ancora la vecchia filosofia “causa che pende causa che rende”, portando i clienti alle calende spesso con un pessimo risultato se non in termini di “onorari” per l’avvocato! Il Giudizio in Tribunale in questi casi deve essere l’estrema ratio, ovvero quando ogni tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.
2. REATO A QUERELA DI PARTE: 90 GIORNI DI TEMPO | LESIONI NON GRAVI, SOTTO I 40 GG DI PROGNOSI
Quando il reato è ipotizzabile ma non abbastanza grave da prevedere un procedimento d’UFFICIO, si può agire nei confronti dell’automobilista con una querela, entro 90 giorni dall’incidente.
Il vantaggio: un giudizio penale che possa accertare la responsabilità dell’automobilista, a seguito di attività di indagine, raccogliendo prove, testimonianze e rilievi foto planimetrici. Talvolta il Giudice Penale nomina anche il perito cinematico per stabilire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Tutti elementi che si possono ottenere anche con il giudizio civile, anche in fase stragiudiziale.
MEGLIO IL CIVILE: L’ambito civile è quello più corretto per stabilire l’entità dei danni, specie se vi sono anche implicazioni di tipo patrimoniale, quali la perdita di lavoro, guadagni, chance professionali.
Si può affermare che in questi casi il giudizio Penale ha poco rilievo ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno, ma può costituire un elemento di pressione nei confronti dell’automobilista che voglia sottrarsi alle proprie responsabilità, ad esempio negando la realtà dei fatti ed agevolando l’assicurazione nel sottrarsi al pagamento del dovuto.
3. REATO D’UFFICIO | LESIONI GRAVI, GRAVISSIME O MORTE – REATO DI OMICIDIO STRADALE
Quando l’incidente provoca lesioni superiori ai 40 giorni al ciclista o la dinamica rientra in quelle descritte nella disciplina prevista per il reato di omicidio o lesioni stradali, il procedimento penale viene attivato senza necessità di querela e parte per impulso dello stesso Pubblico Ministero d’Ufficio.
Si tratta di casi che vedono lesioni gravi, gravissime fino alla morte, oppure all’ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale possano configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.
In questi casi la scelta non si pone poiché il procedimento penale, su impulso delle FFOO che rilevano l’incidente, parte d’ufficio e il Pubblico Ministero effettua le attività di indagine fino a chiedere il rinvio a Giudizio dell’automobilista responsabile.
Quando si aziona il processo penale la parte offesa ha una scelta ulteriore da compiere, ovvero decidere se costituirsi o meno PARTE CIVILE.
Nel processo penale infatti è possibile per la parte offesa svolgere direttamente la richiesta di risarcimento, costituendosi appunto parte civile, oppure lasciare che svolgere il processo penale e richiedere i danni in separata sede Civile.
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE art 74 codice di procedura penale
Il processo penale comporta la condanna dell’imputato, qualora ritenuto responsabile, alle conseguenze penali, a seguito di istruttoria che, seppur non vincolante per il Giudice Civile, può dare importanti indicazioni in merito alla responsabilità.
Ad esempio, in caso di incidente con dichiarazioni contrastanti e dinamica non definita, può essere utile lo svolgimento delle indagini e relativo processo penale proprio ai fini della determinazione della colpa. La sentenza di condanna potrà essere utilizzata nei confronti del responsabile civile, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
Non è possibile richiedere il risarcimento in entrambe le sedi (civile e penale), pertanto arriva il momento della scelta.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche: la costituzione di parte civile deve avvenire prima che inizi il processo penale e dovrà contenere tutte le prove: lista testimoni, richiesta di perizie, documenti.
L’azione civile, qualora sia già iniziata davanti al giudice civile, può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza.
Il trasferimento però comporta rinuncia agli atti del giudizio civile e tutto verrà deciso dal giudice penale.
Se invece non ci si costituisce parte civile nel processo penale si porta a termine l’azione civile di risarcimento del danno in sede civile.
Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
In sintesi non si possono azionare due processi (civile e penale) per la domanda di risarcimento del danno, poiché uno precluderebbe l’altro, ma è possibile che vi sia il processo penale per la condanna penale e il processo civile per la quantificazione del danno e condanna al risarcimento.
La sentenza penale accerterebbe il fatto e la sua illiceità con condanna dell’imputato, mentre l’azione civile è rivolta all’ottenimento del risarcimento da parte della vittima.
La sentenza penale irrevocabile di condanna produce i suoi effetti anche in sede civile, costringendo il giudice civile a riconoscere la pretesa risarcitoria del danneggiato: il soggetto riconosciuto responsabile penalmente subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.
Qualora l’imputato venisse assolto in sede penale il giudice civile può sempre agire civilmente senza che il giudizio penale sia vincolante.
In pratica
CONDANNA
se l’automobilista imputato viene condannato in sede penale il fatto si considera accertato e possiamo chiedere il risarcimento
ASSOLUZIONE
se l’automobilista viene assolto penalmente è sempre possibile ottenere il risarcimento in sede civile.
Nel scegliere la via da intraprendere il danneggiato dovrà tenere conto di una serie di fattori. Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: fattori da seguire Il primo fattore è l’obiettivo perseguito: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Un secondo fattore è il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile.
Dopo la condanna penale, si rimanda in sede civile
Molto spesso il Giudice penale dopo la condanna dell’imputato rimanda egli stesso al Giudice civile per provvedere alla quantificazione, che più gli compete.
CONCLUSIONI
il processo, civile o penale, non deve mai costituire strumento di vendetta o rivalsa, né strumentale al risarcimento del danno. Il Tribunale deve costituire l’estrema ratio una volta falliti tutti i tentativi di definizione conciliativa, o quando controparte rifiuta senza giustificazione le nostre legittime pretese. Una volta intrapresa la via del Giudizio bisogna poi considerare tutti gli aspetti sopra elencati, sia per procedere con la denuncia (ove non sia d’ufficio il reato), sia per costituirsi parte civile nel processo penale o intraprendere una autonoma causa civile (quasi sempre preferibile) per ottenere il giusto risarcimento del danno.

Nuovo codice della strada
L’annunciata riforma del codice della strada lascia l’amaro in bocca, almeno per i ciclisti, perché gli interventi che riguardano le due ruote, oltre ad essere insufficienti e risicati (nessun accenno a rotonde, tenere la destra fila indiana e tutte le situazioni di pericolo per i ciclisti), risultano oltremodo inapplicabili e peggiorativi rispetto alle attuali norme.
Un peggioramento che tradisce le attese e le promesse di garantire più controlli, più sicurezza e rispetto per la vita umana e il ciclista ne esce ancor meno tutelato di quanto non lo fosse prima.
La proposta di legge dovrà passare al vaglio del parlamento, con tutte le modifiche del caso e il dibattito politico che ne conseguirà, ma da qui ad allora gli automobilisti potranno superare i ciclisti senza limiti di distanza o particolari cautele, guidando sotto effetto di alcool e droghe indisturbati e soprattutto impuniti?
Che fine farà l’omicidio stradale? È previsto un collegamento tra codice della strada e codice penale? Come si regoleranno i Giudici quando si troveranno sul banco degli imputati un automobilista che ha ucciso un ciclista?
In attesa del testo ufficiale, non ci pare ci siano particolari collegamenti né richiami alle norme che già regolano il sorpasso del ciclista, sta passando il pericoloso messaggio che al momento tutto sia consentito, quando in realtà l’attuale codice pone regole che qualora applicate garantirebbero una maggior tutela dei ciclisti.
Il problema non è quindi riscrivere il sorpasso, ma far si che le regole vengano rispettate, con controlli veri ed efficaci, specie quando si deve ricorrere al Tribunale.
Un messaggio davvero pericoloso e che rafforza negli automobilisti la convinzione che Il ciclista costituisca un intralcio e possa essere sorpassato in qualsiasi condizione, anche a metà rotonda e con qualsiasi distanza purchè ci sia spazio per passare (anche pochi millimetri secondo gli automobilisti).
La regola del metro e mezzo, così come scritta, risulta inapplicabile quindi si apre una ulteriore incertezza, che incoraggia condotte pericolose da parte.
In caso di incidente l’automobilista potrà sempre dire che il tratto di strada non consentiva di tenere il metro e mezzo e la distanza era “adeguata”, addossando la colpa al ciclista!
I 3 PASSAGGI CHIAVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CICLISTI
Una riforma che definisce le biciclette “velocipedi” non lascia ben sperare sul carattere innovativo e rivoluzionario promesso, tant’è che il passo pare essere compiuto indietro piuttosto che in avanti.
1.NUOVA DEFINIZIONE DI STRADA CICLABILE
Il nuovo Codice introduce una nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con limite di velocità non superiore a 30 km/h.
Ampia facoltà ai Comuni di predisporre aree, zone, piste riservate o meno, con annessi limiti di velocità…e ai ciclisti adattarsi di comune in comune a nuove regole e districarsi tra cartelli e sanzioni.
In ogni caso si restringono le ciclabili, cono obbligo di utilizzarle, viene eliminata la segnaletica orizzontale e la precedenza.
2. ZONA DI AVANZAMENTO
Sempre ai Comuni la libertà di istituire la zona di attestamento ciclabile: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
Sempre secondo le condizioni della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino.
Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli
Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3 .IL SORPASSO
La norma attuale (art 148 cds) spiega come superare un ciclista, quali debbano essere le condizioni di sicurezza da valutare prima di effettuare la manovra e soprattutto quale sia l’esito di un sorpasso non riuscito sotto il profilo penale (omicidio stradale).
La norma nuova prevede l’obbligo per auto e moto di mantenersi ad adeguata distanza lateraledi almeno 1,5 metri ma solo ove le condizioni della strada lo consentano.
La norma aggiunge però che qualora le condizioni non lo permettessero, il distanziamento laterale dovrà essere adeguato.
L’automobilista potrà quindi superare ugualmente il ciclista, senza tenersi ad un metro e mezzo, qualora ritenesse non ci siano le condizioni sufficienti (strade strette…le più pericolose!).
In caso di incidente l’automobilista potrà quindi dichiarare che le condizioni della strada non consentivano di tenere un metro e mezzo e che la distanza calcolata per il sorpasso era assolutamente “adeguata”!
In caso di omicidio, prima di questa riforma gli inquirenti potevano richiamare l’art. 148 cds e formulare il capo di imputazione sul solo presupposto dell’avvenuto urto (se l’automobilista aveva urtato il ciclista in fase di sorpasso non si era attenuto alle regole del sorpasso “cautelare”).
Con il nuovo codice il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che la distanza non era adeguata…prova impossibile in mancanza di telecamere o testimoni.
La pena prevista, in ogni caso, salvo una sospensione della patente in più, ma che non si andrebbe ad accumulare a quella già presente in caso di omicidio, rimarrebbe invariata, con una disapplicazione negli anni della norma, ridotta a condanne per lo più sotto i 3 anni, pena sospesa, anche in presenza di aggravanti.
Ultima annotazione, come si calcola il mancato rispetto di un metro e mezzo nessuno l’ha previsto, e in caso di incidente in strada extraurbana senza testimoni e telecamere rimarrà sempre la parola dell’automobilista contro quella del ciclista, se sopravvissuto.
In altri paesi europeri (Francia, Olanda, Spagna, Belgio) più amanti delle due ruote e della mobilità sostenibile si è lavorato in questi anni sull’educazione, sull’adeguatezza delle strade, sulle strutture ciclabili, costruendo meravigliose reti di strade ciclabili ed incentivando l’uso della bici nella città, rese a misura di due ruote, stabilendo in molti casi una presunzione di responsabilità dell’automobilista ogni volta che vi sia un incidente con vittima un ciclista.

I 5 peccati del ciclista
Pedalare in città, non solo per sport ma anche per chi ha scelto le due ruote come mezzo di trasporto o di semplice svago, sta diventando un’attività da annoverare tra gli sport estremi.
Le ragioni purtroppo non solo intrinseche al gesto del pedalare ma vanno attribuite per lo più al comportamento degli altri utenti della strada, alla mancanza di rispetto degli automobilisti e alla distrazione, in una parola c’è un passo culturale molto ampio da fare, più in fretta possibile.
Il primo passo lo stiamo facendo noi ciclisti, indossando il casco, addobbando le bici e l’abbigliamento con luci e catarifrangenti, cercando di comportarci nel modo più corretto possibile e meno “fastidioso”, purchè con un pensiero nella testa e che dovrebbe diventare intitolare una legge ad hoc: “la strada è di tutti!”.
Se dovessimo intervistare automobilisti emergerebbero cinque condotte intollerate e che generano discussioni su ciò che sia consentito o meno ai ciclisti quando viaggiano in fila per due o più, non percorrono le ciclabili (o ciclopedonali?) o pedalano contromano!
Stigmatizziamo i 5 comportamenti meno tollerati dagli automobilisti ma non sempre VIETATI ai ciclisti.
ANDARE CONTROMANO? VIETATO
*salvo sia esplicitamente consentito (resta a nostro avviso una manovra sempre pericolosa anche quando consentita)
L’Art 143 commi 11 e 12 Codice della Strada vieta tassativamente di andare contromano, bici incluse.
L’articolo in questione impone a tutti i veicoli di circolare sulla destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Le biciclette devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Se la strada è divisa in due carreggiate separate a senso di marcia opposto, il ciclista deve percorrere quella di destra.
chiunque circola contromano è soggetto alla multa da 163 a 651 euro. Anche le biciclette non possono procedere in senso opposto a quello di marcia.
Alcuni ciclisti pensano che gli sia consentito, come avviene ad esempio in Francia (in alcune vie indicate tassativamente, con tolleranza zero quando non è consentito).
In Italia viviamo, come spesso accade, nell’equivoco di una norma promessa, modificata, espressa in un parere, aggiustata ed esclusa salvo precise eccezioni elencate nella legge 120 di modifica al codice della strada.
In alcuni casi tassativamente indicati dalla Legge è consentito andare in bici contromano, ma vediamo quali:
- Piste ciclabili a doppio senso ciclabile (art 3): “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”
- In alcune strade cittadine, tipo E, E bis F o F bis (art 7) c.d. zone 30, è possibile la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.
L’ex Ministro dei Trasporti ha consentito alle amministrazioni la facoltà di rendere ove possibile, strade a senso unico per auto e non per le bici: solo per strade a zona 30, o a traffico limitato o su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.
Spetta sempre ai Comuni decidere se e dove istituire, con specifica ordinanza, la nuova tipologia di struttura stradale che permette il doppio senso ciclabile.
Escluse le eccezioni il ciclista contromano potrà essere multato al pari di un automobilista, senza però la decurtazione dei punti della patente (per guidare la bici non è necessaria la patente, pertanto non vi sarebbe alcuna motivazione logica e giuridica per tale sanzione).
SCARTI E ZIG ZAG? VIETATO
Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.
Per la violazione la multa di 49 euro
L’obbligo di percorrere le piste CICLABILI
Questo è il tema che più infiamma gli animi, da una parte come dall’altra.
Il primo distinguo da fare, e da far capire agli automobilisti è tra ciclabili e ciclo/pedonali.
OBBLIGATORIE LE CICLABILI
FACOLTATIVE LE CICLOPEDONALI
Per il ciclista “sportivo” le piste (salvo che si vada oltre confine, tipo in Belgio) le piste sia ciclabile, sia ciclopedonale presentano più pericoli della strada veicolare: promiscuità, detriti, rami, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi.
La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.
Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.
Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”.
A nostro avviso andrebbero disegnate, strutturate, indicate, protette e tenute in modo impeccabile, poiché le velocità dei ciclisti talvolta sono elevate e non consentono di trovarsi ostacoli improvvisi, oggetti pericolosi, buche o ghiaia. Solo qualora si possa garantire di svolgere l’attività sportiva senza pericoli allora a quel punto si giustificherebbe l’obbligatorietà.
Purtroppo spesso il ciclista viene multato, anche ingiustamente…ma impugnando la multa con il ricorso può essere stabilita la verità e giustizia.
Multa: fino a 168 euro.
IL TELEFONINO
L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.
Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.
Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).
IN FILA PER DUE
-VIETATO FUORI DAI CENTRI ABITATI
-CONSENTITO NEI CENTRI ABITATI
Il tema della FILA INDIANA anima le migliori discussioni da Bar: non c’è ciclista che non abbia visto ciclisti in fila per 6 (riporto di 2) ad occupare per ore e giorni intere strade veicolari.
Questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici!
Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!).
La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.
Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare.
Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:
Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)
Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.
Una piccola annotazione: nella nostra casistica i ciclisti investiti in fase di sorpasso con esiti gravi sono sempre ciclisti solitari che l’automobilista “NON HA VISTO”!
Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.
Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.
Avv. Federico Balconi

Davide Rebellin
Il tragico evento che ha visto vittima il nostro amico Davide ha scosso tutto il mondo del ciclismo, ma non solo, poiché il fatto è stato talmente violento da suscitare parole di cordoglio e rabbia diffuse, fino all’intervento del nostro Capo di Governo, Giorgia Meloni.
L’ultimo Capo di Governo ad esprimersi in ordine a questo flagello sulle strade era stato Matteo Renzi, alla firma della Legge che introdusse l’Omicidio Stradale quale nuova fattispecie di reato (L’art. 589 bis c.p. introdotta con la Legge del 23 marzo 2016 n. 41).
Questa norma avrebbe dovuto migliorare la situazione sulle strade, imponendo maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte degli automobilisti e camionisti, diminuendo quella che si può definire una strage continua sulle strade.
La nuova norma avrebbe dovuto punire duramente i colpevoli di incidenti mortali, specie se in particolari condizioni (ad esempio in stato di ebbrezza).
Nel caso di Davide pare che il camionista (detta qualifica comporta di per sé una maggiore punibilità e responsabilità) si sia dato alla fuga dopo aver accertato di aver commesso l’omicidio, tentando di far perdere le proprie tracce.
Possiamo immaginare che volesse sottrarsi ad eventuali controlli sul suo stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, ciò che avrebbe comportato l’immediato arresto (obbligatorio in questi casi), e qualora venisse accertato ciò comporterebbe l’immediato arresto (a prescindere dal fatto che in Germania esista o meno questa disciplina) e un processo per omicidio stradale aggravato.
Si tratta di una fattispecie ideata proprio per distinguere le ipotesi di omicidio colposo (art 589 c.p.) dall’ipotesi, come questa, di omicidio “stradale” (art. 589 bis c.p.), aggravando la responsabilità e soprattutto le pene nei confronti di chi commetta questo delitto.
Queste le pene previste:
1) PENA BASE: da 2 a 7 anni;
2) PENA AGGRAVATA DALLA GUIDA IN EBBREZZA superiore a 1,5: da 8 a 12 anni;
3) PENA AGGRAVATA DA GUIDA IN EBBREZZA LIEVE: da 5 a 10 anni.
Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
ARRESTO: E’ sempre consentito l’arresto in flagranza di reato mentre in presenza delle aggravanti (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, OMISSIONE DI SOCCORSO) diventa obbligatorio.
AGGRAVANTE: Se il conducente del veicolo, come in questo caso, si dia alla fuga, scatta automaticamente l’aumento di pena ( da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Nella ipotesi più grave di reato in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducente di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5).
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione connessa all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pm (anche oralmente) al fine di effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Nel caso dell’assassino di Davide Rebellin appare ipotizzabile che il CAMIONISTA si sia dato alla fuga per due ragioni: la prima che fosse in stato di ebbrezza anche lieve (poiché camionista appunto) la seconda perché pare che avesse già dei precedenti per lo stesso reato, ciò che prevederebbe l’immediato arresto in flagranza.
Si ipotizza, a questo punto che la polizia Giudiziaria possa chiedere al PM di poter svolgere gli accertamenti finalizzati a far emergere lo stato di ebbrezza dell’autista, tramite esami biologici.
Qualora vi siano precedenti accertati (pare che l’autista tedesco abbia subito nel 2015 un processo penale concluso con patteggiamento per guida in stato di ebbrezza), è prevista in ogni caso l’applicazione delle aggravanti.
In sintesi il camionista colpevole della morte di Davide Rebellin andrà processato con tutte le aggravanti e ci si augura un’applicazione severa delle pene previste.
In questo caso le associazioni a tutela dei ciclisti potranno costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento del danno.
Lo scopo di questa nuova legge sarebbe stato quello di aggravare la posizione penale di chi commetta questo tipo di reato, con lo scopo di incrementare il senso di responsabilità di tutti gli automobilisti.
L’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva dichiarato, alla firma del disegno: “Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno”.
In realtà la legge è stata applicata raramente in modo severo, con processi terminati per lo più con patteggiamenti molto morbidi da parte dei responsabili, a dispetto delle preoccupazioni iniziali di chi temeva si trattasse di una norma che fosse troppo incisiva nei confronti degli automobilisti.

Reati contro i ciclisti
Verbali che multano ciclisti vittime di incidenti provocati da automobilisti distratti, maleducati e imprudenti, automobilisti che investono volontariamente ciclisti per futili motivi, provocando loro danni fisici rilevanti e spesso gravissimi, commenti nei social di odio dichiarato e spudorato, queste sono le casistiche raccolte negli ultimi mesi dalla nostra associazione Zerosbatti.
Abbiamo impugnato verbali e contestazioni, restituendo verità e giustizia ai fatti malamente riportati dalle Forze dell’ordine, ai fini anche del risarcimento del danno che in caso di multa verrebbe vanificato e osteggiato dall’Assicurazione.
Le giustificazioni inascoltabili degli automobilisti dopo l’incidente, dinanzi al ciclista esamine sull’asfalto vanno da “non l’ho visto”, a “certo che i ciclisti vanno in mezzo alla strada in fila per tre” fino a “i ciclisti non vanno sulle ciclabili e poi si lamentano”, come se questi comportamenti possano giustificare aggressioni, lesioni gravi o gravissime a chi, secondo l’automobilista (che in quel momento si erge a poliziotto, giudice e boia) le abbia trasgredite.
La notizia è che i ciclisti non avevano invece trasgredito alcuna regola e per lo più gli incidenti erano stati causati al contrario dalle condotte imprudenti e illegittime degli automobilisti.
Nelle scuole guide, ma anche a taluni rappresentanti delle forze dell’ordine andrebbe spiegato infatti che:
- Il 30% delle cadute dei ciclisti sono provocati da collisioni con automobili e di questi il 95% vedono la piena responsabilità dell’automobilista contro ciclisti solitari sulla propria destra;
- Le ciclabili sono impraticabili dai ciclisti sportivi per due ragioni: a) per il 90% si tratta di ciclopedonali, ovvero piste promiscue sulle quali non vi è alcun obbligo di legge di percorrerle (sarebbe pericolosissimo costringere a convivere bambini, cani, pattini, monopattini e ciclisti), b) anche le ciclabili per lo più vengono popolate da podisti, pattinatori e altri utenti, contro i quali non abbiamo nulla ma con i quali non è possibile convivere senza pericolo in una corsia per lo più sporca, piena di vetri, buche e arbusti!
Certo, in alcune situazioni il ciclista “rompe” e “interrompe” la corsa dell’automobilista che “non ha tempo da perdere perché lavora” ma nessun rompiscatole, anche il più molesto merita di essere ferito brutalmente o ucciso per il solo fatto che “disturba”!
In alcuni casi l’automobilista, come non bastasse la condotta scellerata alla guida si spinge anche oltre, ed aggredisce i ciclisti che ritiene non legittimati a stare sulla “sua strada” utilizzando la sua automobile come un’arma carica, spinto da sentimenti di odio che riversa sulla strada e sugli utenti più deboli, con ragioni che vogliamo attribuire ad un profondo disagio sociale.
Si tratta non più di incidenti ma di vere aggressioni, che finiscono con ciclisti investiti “volontariamente” da automobilisti inferociti.
Il motivo che scatena la cattiveria è per lo più futile: l’ingombro sulla strada del ciclista, che secondo l’automobilista non teneva una traiettoria precisa, senza considerare che, come chiarisce il codice della strada (art. 148) la bicicletta è soggetta a sbandamenti a causa di vento, buche ed altre variabili.
L’automobilista però non tollera che il ciclista impegni quel tratto di asfalto che considera, a torto di sua esclusiva proprietà, ed ecco che con pieno diritto (pensa lui), lo sfiora, lo insulta, lo minaccia…e se il ciclista dovesse reagire, la vena si chiude ed ecco il dramma.
In questi casi non si tratta di incidente stradale, infatti non bisogna stabilire dinamica e colpa per far intervenire l’Assicurazione, bensì l’automobilista dovrà rispondere in prima persona dei reati commessi, dalle minacce all’aggressione alle lesioni gravi o gravissime, fino al tentato omicidio (atti diretti in modo non equivoco) o nel peggiore dei casi di omicidio volontario.
Luca Chirico, corridore tutelato da Zerosbatti ne ha fatto le spese e dal suo caso emblematico coinvolgeremo in una campagna di sensibilizzazione Enti e Associazioni di promozione sportiva, pronte a costituirsi parti civili nel caso di rinvio a giudizio dell’automobilista.
Crediamo che la tolleranza di queste condotte potrebbe portare a conseguenze ancora più gravi di quelle che fino ad oggi abbiamo registrato e chiediamo che questi reati vengano immediatamente e rigorosamente puniti.
Avv. Federico Balconi

Incidente senza collisione
Per evitare una buca l’automobilista sterza all’improvviso, senza accorgersi del ciclista che a sua volta devia bruscamente per evitare di essere investito perdendo inevitabilmente il controllo della bici fino a rovinare a terra! Capita anche ai migliori piloti di perdere equilibrio senza alcuna collisione, perché sulla bicicletta le forze fisiche sono molto instabili e basta un attimo per ritrovarsi sull’asfalto.
Ma quando non c’è urto e non si viene nemmeno sfiorati dall’auto che ha provocato la nostra reazione, abbiamo ragione di richiedere il risarcimento del danno? Come dobbiamo comportarci in questi casi?
Questa tipologia di sinistro, nemmeno troppo raro, viene definito “da turbativa” e non lascia esente da responsabilità chi ha messo in atto la manovra incriminata, pur senza essere entrato in contatto fisico con l’altro veicolo (moto, bici, auto).
Quando la vittima è un ciclista però il terreno è sempre piuttosto scivoloso, si tende ad incolpare il ciclista di poca destrezza o prudenza e la scusante dell’automobilista è “non l ho nemmeno sfiorato ha fatto tutto da solo!”
In effetti capita che il solo spavento provochi la caduta del ciclista, dal quale non si può certo pretendere la freddezza di un pilota di Jet e quindi resta da stabilire se da parte del ciclista vi sia stata negligenza nella guida o se proprio la “turbativa” messa in atto dall’automobilista costituisca l’unica causa della caduta…siamo alle solite, ciò che si chiede agli automobilisti è proprio il senso di responsabilità e le cautele necessarie a garantire a chi pedala l’incolumità.
La giurisprudenza ha più volte trattato questi particolari casi, esprimendo il proprio punto di vista quando il sinistro avvenga tra automobili (un caso classico: automobilista non rispetta lo stop e l’altro automobilista con diritto di precedenza per evitarlo sterza repentinamente sbattendo contro altro veicolo o ad esempio un palo della luce)
Pur mancando un elemento determinante, ovvero il c.d. “punto d’urto”, il sinistro può essere ricostruito nella dinamica, imputando al responsabile il nesso causale con le conseguenze subite dall’altro.
La ragione, in genere viene riconosciuta a chi, nella correttezza della propria manovra possa pronunciare e dimostrare la seguente frase: “nulla poteva fare per evitare l’incidente”
Negli incidenti da turbativa l’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile chiederà e pretenderà la prova della ragione, ancor più rigorosa che negli incidenti con collisione tra i due veicoli.
COME SI STABILISCE IL TORTO O LA RAGIONE
Facendo un passo indietro, stabilire il torto o la ragione prescinde dalla collisione, ed il meccanismo di indagine della colpa segue le sue regole.
Il punto di partenza è sempre il CONCORSO DI COLPA, ex art. 2054 del codice civile: stabilisce che in mancanza di prove o dubbia responsabilità la stessa viene presunta spartita equamente al 50%, vale a dire è colpa di entrambi in egual misura (ad esempio uno sfreccia oltre i limiti di velocità e l’altro esce da un incrocio con obbligo di precedenza)
Il concorso può essere poi modulato (40 e 60 fino a 90 – 10) in base al grado di colpa di entrambi.
Si presume quindi, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno presuppone la piena ragione e si può ottenere anche quando la caduta in bici non è provocata da una collisione ma dalla turbativa di un altro veicolo.
In questo caso diventa più complicato, ma non impossibile, dimostrare la correttezza della nostra manovra, di aver fatto il possibile per evitare l’incidente e che l’altro conducente abbia violato le norme del codice della strada.
Il che significa che chi guida deve poter prevedere anche le imprudenze altrui ma talvolta la repentinità e imprevedibilità di certe manovre rendono inevitabile una reazione che in bici può costare cara.
Sottolineando ancora una volta questo concetto, ciò significa che, per farsi risarcire dall’assicurazione è necessario fornire due prove:
- quella della violazione del Codice della strada da parte dell’altro conducente;
- quella di non aver potuto impedire lo scontro pur usando un comportamento diligente.
In questi casi quindi ancora più importante mettere in atto quei 5 suggerimenti da seguire nell’immediatezza:
1. fare foto e più rilievi possibili (anche le tracce di frenata o i danni ai veicoli)
2. chiamare FFOO e se del caso Ambulanza
3. eventualmente firmare la constatazione amichevole – modulo CAI
4. prendere nota dei testimoni se ce ne sono
5. chiamare ZEROSBATTI
IN ASSENZA DI PROVE: CONCORSO DI COLPA
Ci sono casi però dove non è possibile stabilire la colpa di uno o dell’altro, allora si applica la “presunzione” legale stabilita dall’art. 2054 c.c.: il concorso di colpa.
Con il concorso di colpa, ciascuna assicurazione risarcisce solo in percentuale il proprio assicurato. Se il giudice non stabilisce diversamente, la percentuale è del 50% a testa. Così, ad esempio, chi ha riportato un danno da 1.000 euro otterrà solo 500 euro di indennizzo.
L’aumento della classe di merito assicurativa scatta, però, solo con una percentuale di colpa pari almeno al 51%.
Nulla è perduto quindi anche quando non siamo riusciti a ricostruire la dinamica con prove, testimoni o verbale della Polizia Stradale, ma è importante intervenire quanto prima per vedersi tutelati nei propri diritti.
Avv. Federico Balconi

La Costituzione di Parte Civile
Chi subisce un incidente stradale ha sempre una lista di danni che dovrà farsi risarcire dal responsabile.
Il Giudice penale, che può essere attivato d’ufficio o a querela di parte, può provvedere anche alla condanna del responsabile al risarcimento del danno.
Il procedimento penale, grazie alle attività di indagine del Pubblico Ministero è utile per far emergere la responsabilità sentendo testimoni, nominando periti, esaminando documenti e raccogliendo prove utili.
Una volta che l’imputato viene rinviato a giudizio la vittima dovrà scegliere se costituirsi parte civile, e chiedere i danni direttamente nel processo penale, oppure instaurare un autonomo giudizio civile.
Quale sia la strada migliore andrà valutato dall’Avvocato, anche se nella maggior parte dei casi è consigliabile che la quantificazione del danno venga effettuata dal Giudice Civile, senz’altro più competente.
Ciò non significa che se la parte offesa non si costituisca parte civile il processo venga sospeso, anzi: il processo penale vive di vita propria ed arriverà comunque a sentenza, a seguito dell’Istruttoria finalizzata a determinare la colpa dell’imputato.
Il Processo Civile potrà andare in parallelo, tenendo buon conto di quanto emerso in sede penale ma con specifico impegno alla quantificazione del danno.
In altri termini: nel Giudizio Penale tutta l’istruttoria porterà a determinare il grado di colpa dell’automobilista che ha investito il ciclista e nel Giudizio Civile, dove potrà tener conto anche di quanto deciso in sede penale (senza che sia vincolante), accertata la responsabilità si procede nello specifico a quantificare i danni.
Ciò che non è possibile fare è richiedere il risarcimento in entrambe le sedi.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche:
Per costituirsi parte civile nel processo penale il termine ultimo è l’inizio del processo.
La vittima può sempre decidere di trasferire in sede penale anche la sua richiesta danni, rinunciando così al processo civile.
Sono scelte che vanno fatte secondo il caso e le esigenze del momento, tenendo presente sempre anche l’opportunità di snellire i processi e cercare le soluzioni più rapide oltre che efficaci.
La sentenza di condanna penale sarà altrettanto utile nel processo civile per determinare la totale responsabilità dell’automobilista che ha investito la vittima.
La sentenza penale accerta il fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Accertato il fatto e la responsabilità nel penale, al giudice civile non resterà che procedere alla sola quantificazione per il risarcimento del danno.
Se invece la sentenza penale assolve l’imputato in ogni caso la vittima potrà rifare il processo in sede civile, dove nulla è precluso per la richiesta danni.
La vittima potrà QUINDI rivalersi in sede civile per la richiesta danni, anche qualora l’imputato sia stato assolto penalmente.
Può quindi succedere che dopo una sentenza di assoluzione penale vi sia una sentenza di condanna civile.
Tornando quindi alla possibilità per il danneggiato di scegliere tra costituzione di parte civile o avviare un processo civile autonomo, sarà compito dell’avvocato scegliere la strada corretta in base a più fattori:
- l’obiettivo da raggiungere: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
- il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile. Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile la prescrizione può sempre essere interrotta.
L’esperienza dell’avvocato in materia di incidentistica stradale è quindi determinante per la scelta più efficace e corretta, poiché saprà valutare tutte le varianti, gli strumenti legali per ottenere il miglior risultato per il proprio cliente in rapporto a difficoltà, tempistiche e rischi causa.

Tutela Legale in bici, in 5 punti
Oggi, se si parla di bicicletta, il primo pensiero corre al rischio e, per quanto siamo diventati visibili e protetti, nessuno di noi si sente mai troppo spensierato quando affronta strade da condividere con automobilisti distratti, indisciplinati e inconsapevoli della nostra esistenza.
Un brutto esempio, su tutti, la città di Milano, che negli ultimi due mesi, post lockdown, conta circa 800 incidenti sulle due ruote, con oltre 500 feriti. Certamente non tutti per colpa di automobilisti, sono dati generici, da approfondire, estrapolando i neofiti della bici che, data l’inesperienza, han fatto qualche capitombolo!
Ma fossero anche la metà della metà, son sempre tanti, e noi di ZEROSBATTI ne sappiamo qualcosa, contando una media piuttosto allarmante di “schianti” in bici. Il primo problema da affrontare in tema di incidente è “STABILIRE LA COLPA”! Il secondo passo, appurata la responsabilità e il diritto ad essere risarciti è “LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI”
Ecco che se fare da soli ci espone a due rischi, oltre alla caduta subita:
- vedersi negare la ragione e quindi il diritto al risarcimento,
- vedersi liquidare somme non adeguate al danno subito, per non aver saputo dimostrare i danni in modo esauriente
ZEROSBATTI si pone tra gli assicuratori, liquidatori, periti e l’associato, guidando, assistendo, discutendo, anche in Tribunale se necessario, per ottenere in una parola “giustizia”!
In 5 punti le azioni di ZEROSBATTI
- DI CHI E’ LA COLPA? Zerosbatti ti aiuta a dimostrare la responsabilità dell’investitore.
L’Art. 2054 del codice civile spiega il concetto di responsabilità in caso di incidente, fissando un principio secondo il quale la colpa è pregiudizialmente divisa al 50%. Se vuoi avere la ragione, non solo devi dimostrare il torto dell’altro, ma di averlo subito senza possibilità alcuna di evitarlo. In un esempio pratico: non basta avere la precedenza, ma talvolta chi non la rispetta può ottenere una parte di ragione, ad esempio se la controparte viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti concorrendo cosi alla gravità dei danni.
Una competente tutela legale consente di far emergere, anche con l’aiuto di un perito tecnico, la DINAMICA dell’incidente, da opporre alle spesso suggestive giustificazioni del nostro investitore o della sua compagnia di assicurazione. - IL DANNO MATERIALE Zerosbatti ti aiuta a valutare il danno alla bici.
Quanto costa una bicicletta da corsa, o anche da turismo, e quanto sicura può essere ancora dopo che ha subito un colpo? Funzioneranno ancora cambio, freni, ruote? O mi tocca buttare tutto e rifare? Attenzione però, che il perito dell’assicurazione pretende pezze giustificative, foto, scontrini e un interlocutore che sappia spiegare il reale danno subito se vuoi ottenere il giusto risarcimento. Ad esempio, un telaio in carbonio talvolta non mostra segni di rottura, per tradirti, mesi dopo, al primo tombino secco. Ecco l’importanza di saper valutare tutti i danni, documentarli, interfacciarsi con perito e liquidatore, per non rimanere danneggiati una seconda volta. - IL DANNO FISICO Zerosbatti sa come quantificare l’intero danno biologico, negli aspetti fisici e psicologici.
Se a rompersi o ammaccarsi non è solo la bici, ecco che la trafila diventa più complicata, perché non basta portare il mezzo in officina, ma talvolta ci sono cure, interventi, riabilitazione…tutte non proprio a buon mercato…per non parlare dei postumi. Anche un 2% in meno sulla prestazione di un atleta può essere un danno quantificabile, perché nella prestazione agonistica quel piccolo quid potrebbe costituire la differenza tra vincere o perdere. E se i postumi sono più importanti, ci fidiamo dei calcoli dell’assicurazione? Chi mi dice che gli 8000,00 € che mi propongono siano corretti? Avranno inserito tutte le voci di danno? Le cure, fisioterapie, massaggi, tens e altro, sono riconosciuti dal medico? il medico legale che ci ha visitati ha dato il corretto parere? Abbiamo visto liquidazioni variare in modo consistente dopo l’intervento di un legale, non certo per poteri extraterrestri, ma semplicemente per l’interfaccia competente. Negli incidenti più gravi bisogna anche valutare l’aspetto pscicologico del sinistro e la sua influenza talvolta anche sulla vità dei familiari - E SE C’E’ IL PENALE? Zerosbatti ti assiste anche in sede penale.
Un incidente, qualora provochi danni fisici, è l’evento al quale si imputano le c.d. LESIONI, che possono essere anche gravi, o gravissime, o addirittura mortali. In questi casi, la distrazione, l’imperizia o la semplice superficialità, o peggio la maleducazione, partendo dal fatto che chi guida un mezzo non abbia mai alcuna intenzione di nuocere volontariamente a qualcun altro, può costare carissimo al danneggiato ma anche al colpevole. Un processo penale impone una difesa legale, che sia d’ufficio o di fiducia, e va condotta con la massima competenza e professionalità, sia dalla parte della vittima, parte offesa, sia dalla parte del colpevole, imputato. - LA BUROCRAZIA Zerosbatti sa districcarsi nei meandri della burocrazia.
Un ciclista caduto a causa di un tombino ammalorato, ha richiesto i danni al Comune, il quale ha risposto che non c’entra nulla, invitandolo a rivolgersi alla società che gestisce i tombini, la quale ha risposto che loro gestiscono ma non sono responsabili e quindi di rivolgersi nuovamente al Comune, o alla Provincia…o alla Regione, enti responsabili della manutenzione? Nel frattempo, in questo vano rimpallo di responsabilità, il ciclista ha riparato la bici, curato le ferite ed è tornato a pedalare, e quanto finalmente i vari interlocutori si sono messi d’accordo su chi dovesse risarcirlo, gli hanno eccepito che non aveva consentito loro di verificare i danni e che quindi nulla devono! Il ciclista oggi è associato ZEROSBATTI, e alla prossima volta, speriamo di no, non subirà un doppio oltraggio! Questo è un fatto realmente accaduto e non cosi raro.
