
Incontri (fin troppo) ravvicinati
10.000 sono gli incidenti stradali causati nel 2023 da animali selvatici (caprioli, cinghiali, volpi, mufloni…) a danno di automobilisti, ciclisti e motociclisti. L’aumento del loro numero, dovuto al fallimento delle politiche di contenimento, e l’eccessiva velocità o distrazione degli utenti della strada ne sono le principali cause. Ma quando e come è possibile ottenere un risarcimento dei danni?
Cosa dice la legge
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha da poco colmato un vuoto legislativo, individuando la Regione quale ente responsabile, attribuendole una responsabilità oggettiva (l’art. 2052 c.c., e non più il 2043 c.c.). In altre parole, la Regione dovrà rispondere dei danni in quanto custode, alla stregua del proprietario degli animali, mentre il danneggiato dovrà solo dimostrare dinamica e correlazione tra incidente e danno.
La Regione competente potrà difendersi appellandosi al “caso fortuito” ovvero un evento talmente imprevedibile e repentino da non poter essere evitato. Avrà quindi la possibilità di discolparsi solo qualora riuscisse a dimostrare di aver preso tutte le cautele per vigilare e prevenire situazioni di pericolo per le persone, comprese le azioni di contenimento degli animali selvatici, come fosse loro proprietaria.
La legge interpretata dai giudici impone infatti proprio alle Regioni di adottare una serie di misure di contenimento e di tutela di animali e cittadini, allorché in caso di danno sarà proprio la Regione competente a risponderne.
In caso di fallimento di queste misure, prese in accordo con le associazioni di cacciatori, si vedrà un aumento degli animali selvatici con conseguente maggior pericolo di incidenti. Il passaggio logico giuridico parte dal fatto che sono le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto, e pertanto a loro andranno indirizzate le richieste risarcitorie.
A chi spetta l’onere della prova
Il danneggiato, dal canto suo, dovrà allegare e dimostrare che il danno subito sia stato causato dall’animale selvatico, con testimoni, foto o video e quindi dovrà dimostrare la dinamica del sinistro, oltre al nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso sofferto.
La Regione, qualora non intendesse risarcire il danno, dovrà provare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, quale causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, diventando efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo.
In pratica, l’ente potrà esimersi dall’obbligo di risarcire solo se riuscisse a dimostrare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o evitabile, nonostante avesse adottato adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna. Compito delle Regioni è infatti quello di tutelare l’incolumità dei privati, oltre che della fauna, contemperando le esigenze dei cittadini con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema a cui la stessa tutela della fauna è diretta.
Il consiglio finale
L’argomento accende posizioni contrapposte, poiché se da un lato gli animali selvatici vanno protetti, dall’altro il loro contenimento avrebbe lo scopo di limitare i pericoli per gli utenti della strada. Il difficile è proprio effettuare calcoli di “prevedibilità” riguardo alla condotta di animali selvatici, lasciando poi ai giudici la valutazione della prova del caso fortuito, spesso vicino alla mancanza di colpa.
Consideriamo che si tratta comunque di episodi dovuti in parte alla casualità, che gli enti possono cercare di arginare e limitare diligentemente i rischi, senza però poter garantire ed escludere con certezza che un cervo o un muflone decidano di attraversare improvvisamente una strada, per motivi che sfuggono al controllo e non imputabili ad alcuno.
In caso di incidente, comunque, vale la pena far accertare dalle autorità lo stato dei luoghi e di fatto, fare foto video e raccogliere testimoni, oltre ad attivare la procedura di risarcimento, lasciando poi alla Regione responsabile l’onere di dimostrare l’assenza di colpa.
(Link a pdf)

Obblighi per la sicurezza… in bici non sento, non vedo
Ciclista investito si vede elevare una doppia contravvenzione per mancanza di campanello e luci. La ragione piena – l’automobilista l’aveva investito in pieno giorno mentre lo stava sorpassando – non dissuade il vigile zelante, il quale nel raccogliere ciò che rimaneva del “velocipede” constatava che tra i pezzi mancavano all’appello luci e campanello.
Il campanello pare fosse volato e mai più trovato al momento dell’impatto, quindi il ciclista farà ricorso, mentre sulle luci in effetti non erano applicate alla bicicletta, seppur in pieno giorno non ci sia obbligo di tenerle accese, pertanto nessuna rilevanza sull’incidente.
Premesso che una delle cause più frequenti di incidenti stradali con vittime ciclisti è proprio la distrazione degli automobilisti, e che la frase più ricorrente dell’automobilista è “non l’ho visto”, possiamo affermare con cognizione di causa che in bici non si è mai troppo visibili, anche se talvolta vi è davvero poca rilevanza tra incidente e mancato utilizzo.
In casi come questo, infatti non c’è luce o campanello che tenga, o altro dispositivo che avrebbe potuto salvare il ciclista, investito in pieno da un’automobilista che del tutto distrattamente, sopraggiungendo da dietro e senza alcun cenno di frenata l’aveva travolto. Il nesso di causalità pertanto non è certo interrotto, in questo caso, dall’assenza di luci o campanello, poiché non vi è alcuna attinenza tra la loro assenza e l’incidente, che vedeva appunto una piena e totale esclusiva colpa dell’automobilista.
Ciò premesso, poche scuse e per la nostra sicurezza vale sempre la pena utilizzare qualsiasi strumento, anche apparentemente inutile, poichè potrebbe rilevarsi invece utile e determinante per salvarci la vita.
OBBLIGO DI CAMPANELLO, ART. 68 CDS
Sull’utilità del campanello vale qualche riflessione: certamente sulla ciclopedonale di corso Buenos Aires, a Milano, ha la sua utilità, perché in certe situazioni, di promiscuità e ingombro, o invasione da parte di pedoni, cani, passeggini, può salvarci dal botto tra questi utenti… Vediamo certamente meno utile un campanello sulla bici da corsa di un amatore o professionista che si allena, poiché davvero di minimo impatto sull’automobilista che sopraggiunge a forte velocità nel suo abitacolo.
In ogni caso, ben vengano tutti i dispositivi che rendono il viaggio su due ruote più sicuro, sempre che non sia un modo per spostare l’attenzione dal carnefice alla vittima!
LUCI ANCHE DI GIORNO? ART. 80 CDS
No. Le luci devono essere applicate sulla bici, ma accese solo dopo il tramonto. Questa è la regola ed anche in questo caso dobbiamo contraddirla, seppur in positivo: le luci infatti andrebbero accese anche di giorno, e non solo se ci sono condizioni avverse o nebbia o scarsa visibilità (come imporrebbe la legge) ma anche in pieno sole e visibilità.
Diverse case produttrici hanno prodotti altamente performanti, che rendono il ciclista visibile anche a centinaia di metri, anche se illuminato dal sole, così che l’automobilista anche distratto venga prima o poi attratto dalla luce posteriore e possa per un attimo posare il cellulare prima del sorpasso.
Quelle anteriori devono essere bianche o gialle mentre quelle posteriori, che possono essere luci o catadiottri, di colore rosso.
Sui catadiottri, gialli, un inciso: andrebbero sui pedali e lateralmente, questi ultimi in genere inseriti sulle ruote, ad eccezione per le bici da corsa.
IN GALLERIA ART 182 comma 9 bis CDS
Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
In tutti i casi, la multa può andare da 26 euro a 102 euro.
INVISIBILI
I ciclisti, a quanto pare, sono invisibili, nessuno li vede se non dopo che li hanno urtati, per questo ogni accorgimento, compresi i catarifrangenti sui taschini, sui lati, nelle scarpe, sul casco, ben venga, perché talvolta basta un bagliore per destare l’automobilista distratto dai propri pensieri o distoglierlo dal cellulare.
In commercio, poi, ci sono luci intelligenti, che si intensificano con l’avvicinarsi del mezzo alle proprie spalle e suonano, ti segnalano, alcune con telecamera annessa filmano, memorizzando materiale importantissimo in caso di incidente.

Obblighi per la sicurezza
Il ciclista investito si vede elevare una doppia contravvenzione, per mancanza di campanello e luci.
La ragione piena (l’automobilista l’aveva investito in pieno giorno mentre lo stava sorpassando) non dissuade il vigile zelante, il quale nel raccogliere ciò che rimaneva del “velocipede” constatava che tra i pezzi mancavano all’appello luci e campanello.
Il campanello pare fosse volato e mai più trovato al momento dell’impatto, quindi il ciclista farà ricorso, mentre sulle luci in effetti non erano applicate alla bicicletta, seppur in pieno giorno non ci sia obbligo di tenerle accese, pertanto nessuna rilevanza sull’incidente.
Premesso che una delle cause più frequenti di incidenti stradali con vittime ciclisti è proprio la distrazione degli automobilisti, e che la frase più ricorrente dell’automobilista è “non l’ho visto”, possiamo affermare con cognizione di causa che in bici non si è mai troppo visibili, anche se talvolta vi è davvero poca rilevanza tra incidente e mancato utilizzo.
In casi come questo, infatti non c’è luce o campanello che tenga, o altro dispositivo che avrebbe potuto salvare il ciclista, investito in pieno da un’automobilista che del tutto distrattamente, sopraggiungendo da dietro e senza alcun cenno di frenata l’aveva travolto. Il nesso di causalità pertanto non è certo interrotto, in questo caso, dall’assenza di luci o campanello, poiché non vi è alcuna attinenza tra la loro assenza e l’incidente, che vedeva appunto una piena e totale esclusiva colpa dell’automobilista.
Ciò premesso, poche scuse e per la nostra sicurezza vale sempre la pena utilizzare qualsiasi strumento, anche apparentemente inutile, poichè potrebbe rilevarsi invece utile e determinante per salvarci la vita.
OBBLIGO DI CAMPANELLO, ART. 68 CDS
Sull’utilità del campanello vale qualche riflessione: certamente sulla ciclopedonale di corso Buenos Aires, a Milano, ha la sua utilità, perché in certe situazioni, di promiscuità e ingombro, o invasione da parte di pedoni, cani, passeggini, può salvarci dal botto tra questi utenti…Vediamo certamente meno utile un campanello sulla bici da corsa di un amatore o professionista che si allena, poiché davvero di minimo impatto sull’automobilista che sopraggiunge a forte velocità nel suo abitacolo.
In ogni caso, ben vengano tutti i dispositivi che rendono il viaggio su due ruote più sicuro, sempre che non sia un modo per spostare l’attenzione dal carnefice alla vittima!
LUCI ANCHE DI GIORNO? Art. 80 cds
No. Le luci devono essere applicate sulla bici, ma accese solo dopo il tramonto. Questa è la regola ed anche in questo caso dobbiamo contraddirla, seppur in positivo: le luci infatti andrebbero accese anche di giorno, e non solo se ci sono condizioni avverse o nebbia o scarsa visibilità (come imporrebbe la legge) ma anche in pieno sole e visibilità.
Diverse case produttrici hanno prodotti altamente performanti, che rendono il ciclista visibile anche a centinaia di metri, anche se illuminato dal sole, così che l’automobilista anche distratto venga prima o poi attratto dalla luce posteriore e possa per un attimo posare il cellulare prima del sorpasso.
Quelle anteriori devono essere bianche o gialle mentre quelle posteriori, che possono essere luci o catadiottri, di colore rosso.
Sui catadiottri, gialli, un inciso: andrebbero sui pedali e lateralmente, questi ultimi in genere inseriti sulle ruote, ad eccezione per le bici da corsa.
IN GALLERIA:
Articolo 182 comma 9 bis CdS
Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
In tutti i casi, la multa può andare da 26 euro a 102 euro.
INVISIBILI
I ciclisti, a quanto pare, sono invisibili, nessuno li vede se non dopo che li hanno urtati, per questo ogni accorgimento, compresi i catarifrangenti sui taschini, sui lati, nelle scarpe, sul casco, ben vengano, perché talvolta basta un bagliore per destare l’automobilista distratto dai propri pensieri o distoglierlo dal cellulare.
In commercio, poi, luci intelligenti, che si intensificano con l’avvicinarsi del mezzo alle proprie spalle e suonano, ti segnalano, alcune con telecamera annessa filmano, memorizzando materiale importantissimo in caso di incidente.
Foto di KWON JUNHO e Thomas Jarrand su Unsplash

Buche, chi paga i danni?
Siamo ai primi di aprile e gli ultimi fenomeni meteo hanno creato voragini sulle strade, insidie che se hai quattro ruote ci rimetti danni materiali, per bici e moto è caduta sicura.
Ma oltre al danno in questi casi segue spesso anche la beffa: pratiche di risarcimento complicate, con gli Enti dall’altra parte (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo la vittima in una situazione di totale confusione.
Il soggetto tenuto al risarcimento, individuato dalla Cassazione nel cosiddetto custode della strada, solitamente il proprietario (Comune o Provincia secondo che la strada sia comunale o provinciale), tenterà ogni azione possibile per sottrarsi al pagamento del risarcimento, richiamando condotte non prudenti del danneggiato o altre responsabilità.
La Cassazione ha posto in realtà un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere che il ciclista sia caduto a causa della buca.
In questo caso scatta in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.
Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e il proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione il caso fortuito, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare il nesso di causalità tra buca/cattiva manutenzione e danno.
In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci è capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione il ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele. Ad ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori…
La strategia difensiva di questa Provincia mirava ad addossare al ciclista una “colpa grave” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo erroneamente affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale.
Lo stesso Ente, a corto di argomenti, imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per il fatto di aver utilizzato i pedali agganciati, ritenendo che costituisse un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada.
I pedali a cosiddetto “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono in realtà un’invenzione che risale agli anni Ottanta, una svolta importante e finalizzata non solo ad aumentare il rendimento in bici, ma anche la sicurezza del ciclista, consentendogli di non perdere aderenza in casi di asfalto sconnesso, e poter liberare immediatamente il piede in caso di caduta!
Nessuna prova, quindi da parte dell’Ente che il ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocità, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente)
Nel caso al vaglio del Giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) poiché:
1) E’ provata la presenza della BUCA e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa dell’Ente tenuto alla manutenzione)
2) E’ provato l’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione.
3) Non è provato da parte del Custode il caso fortuito, ovvero che il ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta la causa stessa dell’incidente.
Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tenterà in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non è tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC AUTO bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall IVASS) e confiderà nell’alea del Giudizio.
Importante quindi prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, così da poter dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, l’entità e la pericolosità della buca
1) Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi, prima di spostare la bicicletta
2) Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome cognome cellulare e se acconsentono una foto della carta identità)
3) Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui è caduta, con particolare sui danni.
4) Chiamare l’ambulanza se hai subito lesioni anche lievi (rimetterti in sella a “botta calda” potrebbe essere pericoloso), o alla peggio vai al PS nelle 24 ore successive.
5) Chiamare subito ZEROSBATTI per avere un supporto immediato e farti guidare fin dalle prime fasi, le più importanti per non rimanere spiazzati quando l’Ente negherà ogni addebito.

Buche: chi paga i danni?
Ci avete scritto in tanti chiedendo di approfondire l’argomento: alcuni di voi sono, sfortunatamente, diretti interessati, altri temono di poterlo diventare viste anche le pessime condizioni delle nostre strade
Nei primi giorni di marzo 2024 alcuni fenomeni meteo hanno devastato le nostre strade, gia in condizioni piuttosto critiche, creando voragini e insidie che per le auto corrispondono a danni materiali, per bici e moto a un gravissimo pericolo. Un colpo di grazia che ha causato in pochi giorni tantissimi incidenti, con conseguenze più o meno rilevanti.
Oltre al danno, per& in questi casi segue anche la beffa: le pratiche di risarcimento sono le più complicate, poiché ci troviamo dall’altra parte Enti (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo l’utente, vittima, in una situazione di totale confusione, al punto di farlo desistere dal proseguire nella sua vertenza: obiettivo raggiunto.
I punti da chiarire
Per fare chiarezza partiamo dal soggetto tenuto al risarcimento: la Cassazione ha stabilito che la responsabilità resta in capo al custode della strada, solitamente it proprietario (Comune o Provincia a seconda che la strada sia comunale o provinciale). Secondo punto: cosa bisogna dimostrare? Sempre la Cassazione ha posto un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere, che it ciclista sia caduto a causa della buca. In quel caso scatta in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.
Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e it proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione it caso fortuito ovvero un evento imprevisto e imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare it nesso di causality tra buca/cattiva manutenzione e danno.
II caso pratico
In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci e capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che, essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione, it ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele. A ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori. La strategia difensiva dell’Ente puntava a imputare al ciclista una “colpa” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo in realty affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale. Curioso poi che lo stesso Ente nelle proprie difese imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per it fatto di aver utilizzato i pedali agganciati nelle biciclette da corsa, ritenendo che costituissero un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada. Nella realty i pedali a cosiddetto “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono un’invenzione che risale agli anni Ottanta, una grande svolta finalizzata proprio alla sicurezza, consentendo di non perdere di aderenza in casi come questi e liberare immediatamente it ciclista in caso di caduta. Sentiamo stridere le unghie sullo specchio, ma do che sconforta a la condotta processuale finalizzata proprio a sfiancare la vittima, negando anche l’evidenza. Nessuna prova, quindi, da parte dell’Ente che it ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocity, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente).
Come potrebbe andare a finire
Nel caso al vaglio del giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) per I’Ente poiché:
- e stata provata Ia presenza della buca e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa deII’Ente tenuto alla manutenzione);
- e stato provato I’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione;
- non 6 stato provato da parte del Custode i1 caso fortuito, ovvero che i1 ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta Ia causa stessa dell’incidente.
Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tentera in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non 6 tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC auto bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e confiders nell’alea del giudizio.
LE 5 COSE DA FARE IN CASO DI CADUTA
Una volta letto I’articolo salt ancora piu chiaro quanto sia importante prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, cosi da poter dimostrare I’esatta dinamica, l’entità e Ia pericolosità della buca. E quindi fondamentale:
- Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi prima di spostare Ia bicicletta;
- Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome, cognome, numero di telefono e, se acconsentono, una foto della carta identità);
- Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui caduta, con particolare sui danni;
- Chiamare I’ambulanza se si sono subite lesioni anche lievi (rimettersi in sella a “botta calla” potrebbe essere pericoloso) o alla peggio recarsi al pronto soccorso nelle 24 ore successive.
- Chiamare subito Zerosbatti per avere un supporto immediato e farsi guidare fin dalle prime fasi, le pits.] importanti per non rimanere spiazzati quando I’Ente negherà ogni addebito.
(Link a pdf)

Il pirata della strada
É senza dubbio il peggiore tra gli eventi sulla strada: rimanere vittime di un “pirata della strada”, ovvero di un automobilista che dopo aver causato l’incidete fugge senza prestare soccorso.
Nella nostra casistica abbiamo dovuto registrare anche questo ma la bella notizia è che con le tecnologie moderne, telecamere, testimoni e attività di indagine delle forze dell’Ordine siamo riusciti ad individuare il “colpevole” il quale risponde non solo dei danni causati ma anche di ulteriori fattispecie di reato quali l’omissione di soccorso e, nei casi più gravi di “omicidio”!
Fuggire dopo aver causato un incidente, anche senza colpa nella sua dinamica configura un reato piuttosto grave, specialmente se la vittima subisce conseguenze gravi o addirittura sopravviene la morte.
Non ci sono eccezioni né scusanti: l’automobilista è sempre tenuto a fermarsi e prestare soccorso per quanto di sua competenza, fino all’arrivo dei soccorsi, anche se nel frattempo fossero giunte sul posto altre persone.
Immaginiamo quali conseguenze possa subire, oltre al trauma e la sofferenza, un ciclista solitario che a seguito dell’urto finisca in un fosso o in un punto poco visibile a bordo strada, magari con ferite gravi al punto di impedirgli di muoversi o chiamare soccorsi con l’automobilista che, unico possibile soccorritore, si sia dato alla fuga.
La presenza di testimoni, quindi di compagni di allenamento costituiscono un grande aiuto oltre che deterrente, poiché possono prendere nota della targa e raccontare quanto accaduto, non lasciando scampo al pirata della strada.
Sempre più frequente la presenza di telecamere, anche private (di attività o abitazioni), utilissime a ricostruire la dinamica e trovare il colpevole.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO
“La difficoltà sta tutta nel dimostrare l’evento e che l’evento abbia causato il danno”
Essenziali, come detto sopra la presenza di testimoni, che possano descrivere l’accaduto e confermare il nesso tra evento e danno subito.
I testimoni possono essere anche i compagni con i quali si pedala (banale, ma non scontato)?
Importante che le testimonianze vengano rese direttamente dinanzi alle forze dell’Ordine, va benissimo alla stazione dei Carabinieri.
Ma se i testimoni non ci sono? Dimostrare l’evento è senz’altro l’elemento più complicato in caso di investimento di un pirata della strada.
Per questo motivo qualora il ciclista sia in solitaria sarà opportuno chiamare subito le Forze dell’Ordine e l’Autoambulanza (quest’ultima in presenza di lesioni).
In ogni caso è sempre opportuno presentare una denuncia contro ignoti per promuovere le attività di indagine.
Ma nel caso non si riesca ad individuare l’automobilista?
In questo caso nulla è perduto poiché vi è la possibilità di attivare il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, che interviene ed agisce come fosse l’assicurazione dell’ipotetico veicolo investitore.
Resta solo da dimostrare l’evento, la responsabilità del “pirata” e il danno subito e per questo essenziali l’intervento di Forze dell’Ordine sul luogo che possano ricostruire incidente e dinamica, anche medianta una perizia cinematica.
Le due ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia:
Vi è poi altra ipotesi che chiamerebbe in causa il Fondo di Garanzia della Vittime della strada, ovvero il caso in cui l’automobilista, benchè identificato, non abbia copertura assicurativa o questa sia scaduta.
In sintesi il FGVS interviene nei seguenti casi e con queste modalità:
- Veicolo non identificato (Pirata della strada):
- risarcimento danni alla persona.
- In caso di gravi danni alla persona il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare supera i 500 euro, per la parte eccedente.
- Veicolo identificato ma non assicurato:
- risarcimento per danni alla persona e alle cose se superiori a 500 euro, per la parte eccedente.
Quindi lo scoglio più duro e importante da superare è raggiungere la prova di aver subito questo orribile evento.
LA DENUNCIA
Essenziale, a questo scopo presentare il prima possibile denuncia contro ignoti in modo da attivare subito tutte la forze dell’Ordine e svolgere tutte le indagini possibili (testimoni, telecamere, perizie cinamatiche).
Se abbiamo compagni di viaggio che possono testimoniare la strada è molto più in discesa, in caso contrario nulla è perduto, poichè spesso tramite telecamere poste anche non a ridosso del fatto, perizia cinematica e attività di indagine, i nostri inquirenti riescono ad arrivare al colpevole e ricostruire il fatto.
I REATI IPOTIZZATI
Quando si investe un ciclista le conseguenze possono andare dalle lesioni semplici (quando non vi siano fratture o comunque con prognosi sotto i 40 giorni) alle lesioni gravi fino all’omicidio stradale.
Se l’automobilista si è dato alla fuga si configura il reato di omissione di soccorso, che aggrava le prime fattispecie e si raddoppia nella pena se dall’omissione derivano lesioni più gravi o la morte.
Le prime fasi di soccorso sono spesso decisive per la sopravvivenza della vittima, pertanto fuggire costituisce un comportamento grave e severamente punito dall’ordinamento.
OMISSIONE DI SOCCORSO: art 593 del codice penale
L’ARTICOLO: “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace a provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, omette di darne immediato avviso all’Autorità(2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Il delitto di omissione di soccorso è perseguibile d’ufficio, quindi non è necessaria la querela di parte offesa.
Il reato è previsto anche dall’art. 189 comma 7 del codice della strada, con una connotazione ancora più stringente: perché si configuri infatti è sufficiente che l’automobilista abbia semplicemente percepito la possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone ed ometta di fermarsi.
Quindi non solo il classico PIRATA DELLA STRADA può incorrere in questa fattispecie di reato ma anche chi per leggerezza decida di lasciare sul posto la propria vittima, senza attendere l’arrivo dei soccorsi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ritenendo colpevole un automobilista che non aveva presto assistenza a un ciclista e per essersi allontanato subito dopo aver constatato l’assenza (secondo lui) di lesioni evidenti in capo al ciclista, il quale risultava aver riportato contusioni giudicate guaribili in giorni cinque.
La sentenza ha precisato che il reato di omissione di assistenza presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni in senso tecnico, poiché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona e non anche necessario un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.
Nel caso di omicidio stradale l’omissione di soccorso costituisce una ulteriore aggravante specifica, pur potendo concorrere con il reato di omessa prestazione di assistenza previsto dall’art 189 codice della strada.
Cos’è il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
E’ un Fondo costituito e nel quale partecipano tutte le assicurazioni, che interviene quando vi sia accertato un danno conseguente incidente stradale provocato da un pirata della strada o da veicolo non assicurato.
Lo scopo del Fondo è quello di garantire a tutti i cittadini il risarcimento del danno anche in assenza di un responsabile individuato.
Viene gestito da una compagnia di Assicurazione (attualmente UNIPOL SAI).
LE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE:
Coperture assicurative personali e collegate agli enti che tesserano il ciclista (ACSI, FCI, etc) come si comportano in caso d’incidente causato da “veicolo pirata”? Danno garanzie o è meglio pensare a qualche tutela integrativa?
Le coperture assicurative degli enti quali ACSI ed FCI intervengono anche in questo caso, con le garanzie contenute entro i massimali di polizza, e con le franchigie contrattuali. Il consiglio è senz’altro quello di integrare, specialmente la polizza infortuni, con un’assicurazione privata.
L’INTERVENTO ZEROSBATTI
Tutti gli associati ZEROSBATTI hanno a disposizione un servizio immediato di tutela legale e assistenza che interviene sempre e comunque, fornendo un supporto anche delle richieste di indennizzo da inoltrare alle compagnie assicurative private.
Con ZEROSBATTI il ciclista ha a disposizione una guida immediata nella gestione del suo sinistro e un avvocato che si interfaccia direttamente con le autorità, le attività di indagine, con il Tribunale e gli uffici preposti, svolgendo tutte le attività necessarie ad ottenere giustizia.
La tempestività aumenta notevolmente le possibilità di ottenere il risarcimento, specie in casi come questi e se la vittima è in condizione di farlo può contattare immediatamente l’associazione al numero rilasciato 3515812582.
In quei momenti è facile perdere la lucidità e tralasciare aspetti importanti quali prendere nota dei testimoni, fare foto o chiamare i soccorsi. Se la vittima non si trova nelle condizioni fisiche per chiamarci interverranno certamente le Forze dell’Ordine con le quali ZEROSBATTI si attiverà per gestire tutta la pratica, attivare il Fondo di Garanzia, depositare denuncia e reperire tutto il materiale istruttorio depositato in Procura, nonché poi seguire tutta la vicenda burocratica e legale per ottenere il miglior risultato possibile.
La gestione del sinistro spesso risulta complicata, specialmente perché nell’imminenza del danno la vittima ha altro a cui pensare ed è proprio in quelle fasi che ZEROSBATTI solleva il ciclista ponendosi parte attiva con gli uffici preposti, le procure, l’assicurazione, il perito cinematico o medico legale, con il fine ultimo di tutelare e proteggere gli interessi del proprio associato e fare in modo che non rimanga vittima una seconda volta.
Avv Federico Balconi
Foto di Dmitrii Vaccinium su Unsplash

Iniziato l’autunno: ciclisti a rischio
L’estate, per i ciclisti, vuol dire destinazioni che hanno posto l’uomo e l’ambiente al centro degli interessi, dove la natura e la salute hanno un peso prevalente, e regole e controlli fanno sì che pedali sereno e senza quell’orribile sensazione di avere sempre un automobilista alle spalle, pronto a schivarti o, peggio, investirti.
Quest’anno ho scelto Gran Canaria, ma poteva essere qualsiasi altra meta spagnola, e ho provato il gusto di pedalare in sicurezza, godendo della natura e di ogni tornante a strapiombo sul mare, in piena libertà e sicurezza. Come in un sogno a occhi aperti dopo qualche chilometro mi sono reso conto di non avere paura, di non sentirmi minacciato dagli automobilisti che anzi, al contrario, anche in salita, a passo d’uomo, attendevano un mio gesto per superarmi, per poi compiere questa manovra solo ed esclusivamente in totale sicurezza, come dovrebbe essere da codice della strada (rileggete l’art. 148, così per curiosità). Neanche da aggiungere, perché chi ha pedalato in questi luoghi lo sa, che talvolta dalle auto, mentre sorpassano, qualcuno si sporge dal finestrino per incitarti o applaudirti… e andale! Perché i ciclisti non sono visti un intralcio e c’è stato negli anni un cambiamento culturale, dovuto a pochi semplici passaggi: limiti di velocità rigorosi, a 20, 30, 40 e 60, piste ciclabili, e controlli serrati. Il risultato finale? Una convivenza pacifica tra automobilisti e ciclisti, la percezione di un vantaggio comune, non solo per i ciclisti, ma anche per gli stessi automobilisti, che vivono il trasporto in auto in modo rilassato, perché tanto non cambia nulla arrivare cinque minuti in anticipo.
Un esempio per l’Italia, visto che queste isole sono frequentate da molti italiani, per far leva su una Politica confusa e contraddittoria, che non riesce a dare un’impronta decisa e protesa al cambiamento, e non molla il piede dai pedali dei veicoli a motore. Si può affermare quindi che le Canarie costituiscano un esempio di sostenibilità, che tiene conto nelle sue scelte politiche dell’impatto ambientale, rendendosi così sempre più attrattiva per i numerosi turisti sensibili al tema ambiente, e in questa prospettiva tutti ne traggono piacere, creando un circuito virtuoso, un clima di convivenza distesa, una mobilità urbana evidentemente improntata sulle biciclette, con città costellate di piste ciclabili, perfette e colorate, meno inquinate e silenziose.
Finite le vacanze ecco però il duro rientro alla realtà, specie per chi abita in città come Milano, dove il ciclista continua ad essere considerato un fastidio, un ingombro da sorpassare in ogni modo, senza cautele né minimo rispetto, con prepotenza e cialtroneria da parte di chi, viziato e arrogante, non abbandona l’automobile anche per piccoli e inutili spostamenti. Il Codice della strada è sempre lì, parcheggiato in Parlamento, con i suoi 770 emendamenti, e non porterà cambiamenti, se non in peggio. In compenso la promessa di un nuovo codice ha generato soltanto ulteriore confusione. La percezione dell’italiano medio è che il ciclista stia sempre in mezzo alla strada a infrangere le regole, e per questo non merita alcun rispetto (basti leggere i commenti alle notizie di ciclisti uccisi), così, complice la promessa di un nuovo codice, con tutte le incognite al vaglio del parlamento, non conosce le regole e trae la conclusione più semplice: prendersela con i ciclisti, sempre e comunque in torto, e sentirsi legittimato a passarli “al pelo”, insultarli, forzare nelle rotonde o in prossimità di incroci o ciclabili.
(Link a pdf)

Buche, chi paga i danni?
Siamo ai primi di marzo 2024 e gli ultimi fenomeni meteo hanno devastato le nostre strade, già in condizioni piuttosto critiche, creando voragini e insidie che per le auto corrispondono a danni materiali, per bici e moto un gravissimo pericolo.
Un colpo di grazia che ha causato in pochi giorni tantissimi incidenti, con conseguenze più o meno rilevanti.
Ma oltre al danno segue in questi casi la beffa: le pratiche di risarcimento sono le più complicate, poiché ci troviamo dall’altra parte Enti (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo l’utente, vittima, in una situazione di totale confusione, al punto di farlo desistere dal proseguire nella sua vertenza: obiettivo raggiunto!
Per fare chiarezza partiamo dal soggetto tenuto al risarcimento: la Cassazione ha stabilito che la responsabilità resta in capo al custode della strada, solitamente il proprietario (Comune o Provincia secondo che la strada sia comunale o provinciale).
Secondo punto: cosa bisogna dimostrare? Sempre la Cassazione ha posto un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere che il ciclista sia caduto a causa della buca.
Scatta in quel caso in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.
Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e il proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione il caso fortuito, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare il nesso di causalità tra buca/cattiva manutenzione e danno.
In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci è capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione il ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele.
Ad ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori…
La strategia difensiva dell’Ente puntava ad imputare al ciclista una “colpa” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo in realtà affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale.
Curioso poi che lo stesso Ente nelle proprie difese imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per il fatto di aver utilizzato i pedali agganciati nelle biciclette da corsa, ritenendo che costituissero un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada.
Prendiamo spunto per rilevare che nella realtà i pedali a c.d. “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono un’invenzione che risale agli anni ottanta, una grande svolta finalizzata proprio alla sicurezza, consentendo di non perdere di aderenza in casi come questi e liberare immediatamente il ciclista in caso di caduta!
Sentiamo stridere le unghie sullo specchio, ma ciò che sconforta è la condotta processuale finalizzata proprio a sfiancare la vittima, negando anche l’evidenza.
Nessuna prova, quindi da parte dell’Ente che il ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocità, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente)
Nel caso al vaglio del Giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) poiché:
- Provata la presenza della BUCA e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa dell’Ente tenuto alla manutenzione)
- Provato l’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione.
- Non provata da parte del Custode il caso fortuito, ovvero che il ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta la causa stessa dell’incidente.
Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tenterà in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non è tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC AUTO bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall IVASS) e confiderà nell’alea del Giudizio.
Importante quindi prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, così da poter dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, l’entità e la pericolosità della buca
- Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi, prima di spostare la bicicletta
- Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome cognome cellulare e se acconsentono una foto della carta identità)
- Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui è caduta, con particolare sui danni.
- Chiamare l’ambulanza se hai subito lesioni anche lievi (rimetterti in sella a “botta calda” potrebbe essere pericoloso), o alla peggio vai al PS nelle 24 ore successive.
- Chiamare subito ZEROSBATTI per avere un supporto immediato e farti guidare fin dalle prime fasi, le più importanti per non rimanere spiazzati quando l’Ente negherà ogni addebito.
Avv. Federico Balconi
Foto di Anja Bauermann su Unsplash

Per non finirci dentro
Può capitare di cadere, mentre si sta pedalando, a causa di una buca.
In questo caso che cosa è meglio fare e cosa dobbiamo assolutamente evitare per scongiurare che dopo il danno arrivi anche la beffa?
Quando si cade in bici o anche a piedi a causa di una buca o a un’irregolarità del manto stradale non è scontato ottenere poi il giusto risarcimento. Anzi, l’ente custode di quella strada farà di tutto per negare ogni addebito. La Cassazione si è più volte pronunciata fino a stabilire la responsabilità oggettiva del custode della strada: in parole povere, se il ciclista cade sulla buca, non dovrà più dimostrare l’insidia ma solo che quella buca ha causato la caduta e i danni lamentati. Dal canto suo, una volta provata la “dinamica” dell’incidente da parte della vittima, l’ente potrà sollevarsi dalla responsabilità solo se riuscisse a dimostrare il “caso fortuito”, che in questo caso sarebbe dato dalla responsabilità della vittima stessa.
Ipotesi dopo ipotesi
A questo punto guardiamo ancora meglio la situazione, analizzandola per punti:
- Se il ciclista dimostra di essere caduto su quella buca e a causa di quella ha subito quel danno, deve essere risarcito, salvo che il custode della strada non riesca a dimostrare che sia caduto per sua esclusiva colpa (ad esempio per una distrazione non prevedibile dal custode stesso), come si legge nell’ordinanza n. 30394 del 2 novembre 2023.
- Davanti al giudice il ciclista dovrà risultare pertanto esente da colpe, poiché una sua responsabilità nel fatto farebbe venir meno l’obbligo dell’ente al risarcimento, il suo dovere di diligenza.In sintesi: una volta appurato che il danno è conseguenza diretta della caduta per causa della buca, bisogna valutare se e quanto il ciclista ci abbia messo del suo. Facciamo un esempio: se è incappato in una buca visibile ed evitabile finendoci dentro per pura distrazione (stava guardando il cellulare o scattandosi un selfie) l’ente che riuscisse a dimostrarlo verrebbe assolto da ogni obbligo. In una parola varrebbe il principio “chi è causa del suo mal…”.
- Le contestazioni dell’ente al ciclista potrebbero quindi essere: andava troppo veloce, il tratto è segnalato, le buche erano ben visibili oppure non erano abbastanza profonde per costituire pericolo. E, a quel punto, per il danneggiato tutto si complica, specialmente se è senza testimoni, immagini del luogo o ancora non ha chiamato le forze dell’ordine per accertare lo stato di fatto.
- Per questo è importante, in caso di incidenti di questo tipo, fare immediatamente le mosse giuste per non compromettere poi il risarcimento del danno. Motivo di più per non allenarsi in solitudine, non solo per l’aiuto dei compagni in caso di malaugurato incidente, ma anche per avere poi chi possa testimoniare e descrivere la dinamica, dopo aver fotografato il luogo e la scena del sinistro.
- Non tutti gli incidenti infatti comportano automaticamente un diritto al risarcimento, specialmente se proprio la condotta del danneggiato ciclista avesse un peso determinante ovvero se la sua negligenza avesse contribuito in modo rilevante al verificarsi dell’incidente. Ovviamente non è dovuto nessun risarcimento anche qualora il ciclista dovesse cadere per un errore di manovra (ad esempio si arruota con il compagno o sbaglia a prendere una curva).
Risarcimento sicuro se…
Ricapitolando, per avere diritto al risarcimento devono concorrere questi tre elementi:
- La strada deve avere un pericolo intrinseco (una buca, una feritoia o altre irregolarità potenzialmente idonee a causare una caduta). Chiaramente se la strada è liscia o presenta irregolarità minime, non si potrà imputare la colpa della caduta all’ente manutentore.
- Il custode è venuto meno agli obblighi di manutenzione (presenza di buche o feritoie o altri ammaloramenti). Deve prevedere anche eventuali condotte colpose della vittima (distrazioni facenti parte dei normali utilizzi della bicicletta), presupponendo che il ciclista deve poter fare affidamento su strade in buone condizioni di manutenzione.
- Il custode non dimostra il caso fortuito, ovvero che il ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile. Se riuscisse a dimostrare ad esempio che il ciclista viaggiava a velocità elevata su tratto segnalato potrebbe avere la meglio in giudizio.
5 CONSIGLI PER AVERE LA MEGLIO
L’ente custode della strada contesterà tutto, negherà l’evidenza, dirà che le buche erano
segnalate, che c’erano cartelli e il ciclista correva in modo sconsiderato e senza la
prudenza dovuta, o che era distratto, quindi è importante agire subito per non rimanere
vittime una seconda volta.
Ecco cinque consigli utili per ottenere il risarcimento:
- Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare lo stato dei luoghi
- Prendere nota dei testimoni.
- Scattare fotografie della buca, della strada e della bici nel punto in cui è caduta, prima di spostarla.
- Chiamare l’ambulanza se si hanno lesioni anche lievi (rimettersi in sella potrebbe essere pericoloso e poi l’assicurazione potrebbe contestarci che non l’abbiamo chiamata).
- Contattare subito Zerosbatti per farsi guidare fin dalle prime fasi, le più importanti per non rimanere spiazzati quando l’ente negherà ogni addebito.
(Link a pdf)

Scontro con un muflone, chi paga i danni?
Sono 10.000 gli incidenti stradali causati nel 2023 da animali selvatici (caprioli, cinghiali, volpi, mufloni…) a danno di automobilisti, ciclisti e motociclisti. L’aumento del numero di animali selvatici, dovuto al fallimento delle politiche di contenimento, e l’eccessiva velocità o distrazione degli utenti della strada sono le due principali cause di questo tipo di eventi.
Ma quando e come è possibile ottenere un risarcimento dei danni?
La Cassazione, con una recente sentenza, ha da poco colmato un vuoto legislativo, individuando la Regione quale ente responsabile, attribuendole una responsabilità oggettiva (l’art. 2052 c.c., e non più il 2043 c.c.). In parole povere la Regione dovrà rispondere dei danni in quanto CUSTODE, alla stregua del proprietario degli animali, mentre il danneggiato dovrà solo dimostrare dinamica e correlazione tra incidente e danno.
La Regione competente potrà difendersi appellandosi al “caso fortuito”; ovvero un evento talmente imprevedibile e repentino da non poter essere evitato, avrà quindi la possibilità di discolparsi solo qualora riuscisse a dimostrare di aver preso tutte le cautele per vigilare e prevenire situazioni di pericolo per le persone, comprese le azioni di contenimento degli animali selvatici, come fosse proprietaria dell’animale.
La legge interpretata dai Giudici impone infatti alle regioni di adottare una serie di misure di contenimento e di tutela di animali e cittadini, allorchè in caso di danno sarà proprio la regione competente a risponderne.
In caso di fallimento di queste misure, prese in accordo con le associazioni di cacciatori, si vedrà un aumento degli animali selvatici con conseguente maggior pericolo di incidenti.
Il passaggio logico giuridico parte dal fatto che sono le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto, e pertanto alle Regioni andranno indiirizzare le richieste risarcitorie.
Il danneggiato, dal canto suo, dovrà allegare e dimostrare che il danno subito sia stato causato dall’animale selvatico, con testimoni, foto o video e quindi dovrà dimostrare la dinamica del sinistro, oltre al nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito.
La Regione, qualora non intendesse risarcire il danno, dovrà provare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, quale causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, diventando efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo.
In pratica la Regione potrà esimersi dall’obbligo di risarcire solo se riuscisse a dimostrare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o evitabile, nonostante avesse adottato adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
Compito delle Regioni è infatti quello di tutelare l’incolumità dei privati, oltre che della fauna, contemperando le esigenze dei cittadini con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
L’argomento accende posizioni contrapposte, poiché se da un lato gli animali selvatici vanno protetti, dall’altro il loro contenimento avrebbe lo scopo di limitare i pericoli per gli utenti della strada.
Il difficile è proprio effettuare calcoli di “prevedibilità” riguardo alla condotta di animali selvatici, lasciando poi ai Giudici la valutazione della prova del caso fortuito, spesso vicino alla mancanza di colpa.
Consideriamo che si tratta comunque di episodi dovuti in parte alla casualità, che gli Enti possono cercare di arginare e limitare diligentemente i rischi, senza però poter garantire ed escludere con certezza che un cervo o un muflone non decidano di attraversare improvvisamente una strada, per motivi che sfuggono al controllo e non imputabili ad alcuno.
In caso di incidente comunque vale la pena far accertare dalle autorità lo stato dei luoghi e di fatto, fare foto video e raccogliere testimoni, ed attivare la procedura di risarcimento, lasciando poi alla Regione responsabile l’onere di dimostrare l’assenza di colpa.
