
Bici distrutta, trasporto aereo e risarcimento del danno
La vacanza è rovinata, il disagio indescrivibile, e potrebbe coinvolgere il resto della famiglia, che dovrà sorbire il magone del ciclista per tutto il soggiorno.
Dopo la sofferenza patita, è possibile ottenere il risarcimento del danno per intero della bicicletta o dobbiamo accontentarci di un tot “a peso”, con grande disappunto?
Considerato i pochi centinaia di grammi del peso di una bici, ci sarebbe da rimetterci due volte! La soluzione c’è ma attenzione a fare le mosse giuste, rigorosamente all’imbarco.
La legge che risale al 1929 è stata interpretata da una recente sentenza della Cassazione, che ha chiarito e dato soluzioni, per una volta a favore di noi ciclisti.
Con l’ordinanza n. 11037/2018 la VI^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto del ciclista ad ottenere il risarcimento integrale della sua bicicletta in caso di danneggiamento durante il trasporto.
Nel caso trattato il ciclista ha perso la causa, ma il suo sacrificio è valso a chiarire e stabilire un principio che potrà essere utilizzato da noi per non finire nello stesso tranello.
Il turista sventurato aveva omesso un passaggio fondamentale: la corretta dichiarazione del valore della bicicletta al momento dell’imbarco.
Non è valso a nulla tutto lo sforzo compiuto per spiegare e dimostrare che proprio prima di imbarcarsi aveva fatto tutte le raccomandazioni possibili, chiedendo perfino di pagare un sovraprezzo: non vi era la prova di aver dichiarato correttamente il valore della sua bici e l’interesse ad ottenere la restituzione della sua bicicletta.
Purtroppo, come spesso avviene, se le forme sono sbagliate non si ottiene la sostanza…!
La sentenza chiarisce e stabilisce che “in capo al passeggero vi è l’obbligo di dichiarare, al momento dell’imbarco se non in precedenza, il valore di un oggetto trasportato e depositato nella stiva dell’aereo affinché possa ottenere il ristoro dei danni eventualmente sofferti dallo stesso, oltre i limiti della Convenzione di Varsavia del 1929!
Ottenuto il risarcimento in primo grado (6000 euro), gli era stato poi negato in Appello e in Cassazione. La Corte di Appello di Roma aveva infatti ridotto il risarcimento nel limite di 17 diritti speciali di prelievo per 20 kg, oltre interessi
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello.
Nulla da fare per il ciclista, nonostante avesse dimostrato di aver fatto presente verbalmente in sede di imbarco la “delicatezza ed il particolare valore” del bagaglio, di avere chiesto se ci volesse una speciale procedura o il pagamento di un sovrapprezzo, ricevendone risposta negativa dagli addetti, di avere poi tempestivamente provveduto a denunciare il danno all’atterraggio, di aver dimostrato il valore effettivo della bicicletta distrutta.
Il diritto al risarcimento non gli è stato negato, ma applicando i limiti previsti dall’art. 22 della Convenzione di Varsavia.
Secondo detta Convenzione si può ottenere il ristoro dell’effettivo valore perduto ma a due condizioni:
1.la presenza di una efficace dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna
2. una dichiarazione del valore preciso del bene
Con queste due dichiarazioni, da fare rigorosamente in forma scritta (basta un foglio di carta firmato da chi prende in consegna il bagaglio) si ha diritto ad ottenere il risarcimento del valore effettivo, anche se supera i limiti della convenzione del 1929.
Quindi, per viaggiare tranquilli con la bicicletta nella stiva:
la norma pretende la dichiarazione che dovrà essere effettuato in forma scritta.
Nel caso di danno, la vacanza sarà rovinata ma almeno con la prospettiva del risarcimento integrale!
Tutto il lavoro svolto dal ciclista al momento dell’imbarco, verbalmente, non è stato ritenuto sufficiente e questo deve insegnarci che sempre nel dubbio scrivere e farsi timbrare e firmare quanto pattuito, senza MAI fidarsi degli impegni VERBALI!
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 febbraio – 9 maggio 2018, n. 11037Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Fatti di causa
C.F. ha agito in giudizio nei confronti di Egyptair – Linee Aeree Egiziane per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al danneggiamento di una bicicletta imbarcata a bordo di un aereo della compagnia convenuta, in una tratta dall’(…) all’(…).
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto all’attore un risarcimento pari ad Euro 5.999,000, oltre accessori.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto il risarcimento nel limite di 17 diritti speciali di prelievo per 20 kg, oltre interessi (limite previsto dalla Convenzione di Varsavia regolante il trasporto internazionale).
Ricorre il C. , sulla base di tre motivi.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La compagnia intimata (che non ha provveduto a notificare alcun controricorso) ha depositato memoria difensiva in data 10 febbraio 2018.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
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1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia”.
Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e artt. 396 e 419 456 e 955 codice nav.”.
Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e art. 115, 116 e 117 c.p.c.”.
I tre motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili, per difetto di specificità.
Le censure avanzate dal ricorrente non colgono infatti le effettive ragioni della decisione impugnata.
Il C. deduce ripetutamente di avere fatto presente verbalmente in sede di imbarco la delicatezza ed il particolare valore del contenuto del proprio bagaglio da trasportare in stiva, di avere chiesto se era necessaria una speciale procedura o il pagamento di un sovrapprezzo per detto trasporto, ricevendone risposta negativa dagli addetti della compagnia, di avere poi tempestivamente provveduto a denunciare il danno subito dal predetto bagaglio, all’atterraggio; sostiene inoltre che la dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna prevista dalle convenzioni internazionali in tema di trasporto non richiede una particolare forma, e di avere comunque dimostrato il valore effettivo della bicicletta distrutta, senza che la compagnia stessa – sulla quale gravava l’onere di provare l’assenza di responsabilità – abbia sostanzialmente negato il suo diritto al risarcimento.
In realtà, la corte di appello ha pienamente riconosciuto il diritto dell’attore al risarcimento per il danneggiamento del proprio bagaglio, anche se ha ritenuto applicabili i limiti previsti dall’art. 22 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841, emendata con Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall’Italia con legge 3 dicembre 1962 n. 1832 (disposizione del resto non modificata dalla successiva Convenzione di Montreal, non applicabile nella fattispecie, ratione temporis), in mancanza di una efficace dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna, dichiarazione che, in base alla suddetta disposizione, rende possibile il risarcimento oltre detti limiti, in misura pari all’importo dichiarato (salva la prova del difetto di effettivo interesse del mittente).
Ed ha in proposito ritenuto, in diritto, che la dichiarazione in questione richieda necessariamente l’indicazione esatta del valore dell’oggetto da trasportare da parte del mittente.
Anche a prescindere dalla (pur affermata) necessità che essa (in quanto accessoria al contratto di trasporto aereo, che ha forma scritta ad probationem ai sensi dell’art. 940 c.n.), risulti per iscritto, ha quindi rilevato, quale circostanza assorbente (e quindi autonoma ratio decidendi), che nella specie l’indicazione esatta del valore della bicicletta non risultava essere stata effettuata neanche verbalmente al momento dell’imbarco o in precedenza.
Sotto questo profilo la decisione non risulta specificamente censurata con i motivi di ricorso, né sotto il profilo di diritto (con riguardo cioè alla affermata necessità che la dichiarazione in questione, a prescindere dalla sua forma, contenga l’indicazione esatta del valore del bene da trasportare) né sotto quello di fatto (con riguardo cioè alla circostanza che nella specie tale valore non era stato specificato, né per iscritto né verbalmente, dall’attore).
Ed è appena il caso di osservare, solo per completezza espositiva, che nessun rilievo può attribuirsi alle allegazioni dell’attore in ordine alla propria richiesta, rivolta agli addetti della compagnia aerea, sulla eventuale necessità di seguire una speciale procedura o pagare un sovrapprezzo per l’imbarco del suo bagaglio: in mancanza di qualunque elemento che porti a ritenere che fossero state specificamente chieste informazioni sulla procedura da seguire al fine di potere poi richiedere un eventuale risarcimento in misura superiore ai limiti previsti dalle convenzioni vigenti (e non semplicemente per l’imbarco del bagaglio, in conformità alle ordinarie previsioni convenzionali), le risposte degli addetti non possono ritenersi ingannevoli; in ogni caso, anche se esse potessero considerarsi errate, ciò non potrebbe in nessun caso determinare l’efficacia della dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna priva di indicazione di valore del bene (potendo al più, in astratto, determinare esclusivamente una responsabilità risarcitoria di altro tipo, in relazione al’inesatto adempimento di eventuali obblighi informativi, che nella specie peraltro non risulta neanche azionata).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Esso risulta peraltro notificato dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, che ha previsto la definizione all’esito di camera di consiglio non partecipata dei procedimenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 375, comma 1, n. 1 e 5, c.p.c..
Poiché la compagnia intimata non risulta aver notificato alcun controricorso, è inammissibile la memoria da questa depositata in data 10 febbraio 2018, in vista dell’adunanza camerale. Ed infatti, secondo l’indirizzo di questa Corte, “in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile una memoria di costituzione presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale prevista dall’art. 380 bis c.p.c., come modificato dalla legge n. 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis c.p.c.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 – 01; cfr. anche Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 27140 del 15/11/2017, Rv. 646185 – 01; per analoga conclusione in relazione al procedimento con discussione in pubblica udienza: Sez. 3, Sentenza n. 25735 del 05/12/2014, Rv. 633422 – 01).
L’intimata non può quindi ritenersi regolarmente costituita e, di conseguenza, non possono essere liquidate in suo favore le spese del giudizio di legittimità.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
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La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Multa illegittima al ciclista
Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare verbali delle Forze dell’Ordine che sanzionano il ciclista a seguito di incidente.
La cosa singolare è che una volta impugnati quei verbali per lo più risultano illegittimi e quindi vengono annullati, restituendo verità e giustizia al ciclista vittima.
Il pregiudizio pare aver intaccato anche i verbali redatti da Autorità con la beffa per la vittima, che rischia di vedersi incolpata e senza risarcimento.
Tra le varie contestazioni ne abbiamo scelta una, a titolo di esempio che si presenta in modo sempre più ricorrente e preoccupante:
La contestazione dell’Art. 143: TENERE LA DESTRA!
Abbiamo impugnato un verbale che riportava la seguente dicitura:
“il ciclista trasgressore si immetteva nella rotatoria, omettendo di circolare alla destra RIGOROSISSIMA, come prescritto per i veicoli sprovvisti di motore, restando coinvolto in sinistro stradale”
Sul codice non compare l’obbligo di tenere la destra “rigorosissimo”, CHIARIAMO subito che la bicicletta non viaggia su rotaie, pertanto una curva presa anche pianissimo comporta uno spostamento inevitabile dalla destra verso il centro strada.
IN QUESTO CASO E’ L’AUTOMOBILISTA CHE HA IL DIVIETO DI SORPASSO e non il ciclista a fargli strada!
L’Art. 143 del codice della strada ha infatti un preciso scopo: evitare gli impatti frontali per i veicoli che, provenienti da sensi opposti di marcia, debbano effettuare manovre di sorpasso senza invadere le reciproche e rispettive corsie.
Il ciclista in realtà aveva percorso correttamente la rotonda, immettendosi ben prima dell’automobilista che, infatti l’ha investito da dietro, e conducendo la propria bicicletta tenendo conto della distanza minima dal margine destro per consentire che la manovra fosse svolta in sicurezza.
Abbiamo impugnato la multa mediante RICORSO che ha lo scopo di annullare un verbale che non corrisponde alla verità dei fatti o che imputa responsabilità in modo errato, e ristabilire i giusti equilibri ai fini di ottenere il risarcimento o non essere condannati a risarcire l’automobilista!
L’ordinamento fornisce due strumenti per impugnre la multa: dinanzi al Prefetto (in quel caso il termine per depositare ricorso è di 60 giorni) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace (in questo caso il termine è di soli 30 giorni).
Una volta interpellato il Prefetto questi emette ordinanza di diniego o di accoglimento, oppure non emette alcuna ordinanza e in quel caso la multa verrà archiviata.
In caso di sconfitta dinanzi al prefetto si può ulteriormente impugnare dinanzi al Giudice di Pace, e viene instaurato un autentico processo, che termina con Sentenza, a sua volta impugnabile davanti alla Cassazione.
IL vantaggio del Giudice di Pace è che la sentenza avrà una motivazione, che può essere utile (qualora ci desse ragione) quando vi è strato un incidente e siamo in lotta per ottenere la ragione e quindi il risarcimento.
Se lo scopo invece è solo vedersi annullare la multa si può ricorrere prima al Prefetto e nel caso di ordinanza negativa rivolgerci al Giudice di Pace.
Avv. Federico Balconi

Reati contro i ciclisti
Verbali che multano ciclisti vittime di incidenti provocati da automobilisti distratti, maleducati e imprudenti, automobilisti che investono volontariamente ciclisti per futili motivi, provocando loro danni fisici rilevanti e spesso gravissimi, commenti nei social di odio dichiarato e spudorato, queste sono le casistiche raccolte negli ultimi mesi dalla nostra associazione Zerosbatti.
Abbiamo impugnato verbali e contestazioni, restituendo verità e giustizia ai fatti malamente riportati dalle Forze dell’ordine, ai fini anche del risarcimento del danno che in caso di multa verrebbe vanificato e osteggiato dall’Assicurazione.
Le giustificazioni inascoltabili degli automobilisti dopo l’incidente, dinanzi al ciclista esamine sull’asfalto vanno da “non l’ho visto”, a “certo che i ciclisti vanno in mezzo alla strada in fila per tre” fino a “i ciclisti non vanno sulle ciclabili e poi si lamentano”, come se questi comportamenti possano giustificare aggressioni, lesioni gravi o gravissime a chi, secondo l’automobilista (che in quel momento si erge a poliziotto, giudice e boia) le abbia trasgredite.
La notizia è che i ciclisti non avevano invece trasgredito alcuna regola e per lo più gli incidenti erano stati causati al contrario dalle condotte imprudenti e illegittime degli automobilisti.
Nelle scuole guide, ma anche a taluni rappresentanti delle forze dell’ordine andrebbe spiegato infatti che:
- Il 30% delle cadute dei ciclisti sono provocati da collisioni con automobili e di questi il 95% vedono la piena responsabilità dell’automobilista contro ciclisti solitari sulla propria destra;
- Le ciclabili sono impraticabili dai ciclisti sportivi per due ragioni: a) per il 90% si tratta di ciclopedonali, ovvero piste promiscue sulle quali non vi è alcun obbligo di legge di percorrerle (sarebbe pericolosissimo costringere a convivere bambini, cani, pattini, monopattini e ciclisti), b) anche le ciclabili per lo più vengono popolate da podisti, pattinatori e altri utenti, contro i quali non abbiamo nulla ma con i quali non è possibile convivere senza pericolo in una corsia per lo più sporca, piena di vetri, buche e arbusti!
Certo, in alcune situazioni il ciclista “rompe” e “interrompe” la corsa dell’automobilista che “non ha tempo da perdere perché lavora” ma nessun rompiscatole, anche il più molesto merita di essere ferito brutalmente o ucciso per il solo fatto che “disturba”!
In alcuni casi l’automobilista, come non bastasse la condotta scellerata alla guida si spinge anche oltre, ed aggredisce i ciclisti che ritiene non legittimati a stare sulla “sua strada” utilizzando la sua automobile come un’arma carica, spinto da sentimenti di odio che riversa sulla strada e sugli utenti più deboli, con ragioni che vogliamo attribuire ad un profondo disagio sociale.
Si tratta non più di incidenti ma di vere aggressioni, che finiscono con ciclisti investiti “volontariamente” da automobilisti inferociti.
Il motivo che scatena la cattiveria è per lo più futile: l’ingombro sulla strada del ciclista, che secondo l’automobilista non teneva una traiettoria precisa, senza considerare che, come chiarisce il codice della strada (art. 148) la bicicletta è soggetta a sbandamenti a causa di vento, buche ed altre variabili.
L’automobilista però non tollera che il ciclista impegni quel tratto di asfalto che considera, a torto di sua esclusiva proprietà, ed ecco che con pieno diritto (pensa lui), lo sfiora, lo insulta, lo minaccia…e se il ciclista dovesse reagire, la vena si chiude ed ecco il dramma.
In questi casi non si tratta di incidente stradale, infatti non bisogna stabilire dinamica e colpa per far intervenire l’Assicurazione, bensì l’automobilista dovrà rispondere in prima persona dei reati commessi, dalle minacce all’aggressione alle lesioni gravi o gravissime, fino al tentato omicidio (atti diretti in modo non equivoco) o nel peggiore dei casi di omicidio volontario.
Luca Chirico, corridore tutelato da Zerosbatti ne ha fatto le spese e dal suo caso emblematico coinvolgeremo in una campagna di sensibilizzazione Enti e Associazioni di promozione sportiva, pronte a costituirsi parti civili nel caso di rinvio a giudizio dell’automobilista.
Crediamo che la tolleranza di queste condotte potrebbe portare a conseguenze ancora più gravi di quelle che fino ad oggi abbiamo registrato e chiediamo che questi reati vengano immediatamente e rigorosamente puniti.
Avv. Federico Balconi

Incidente senza collisione
Per evitare una buca l’automobilista sterza all’improvviso, senza accorgersi del ciclista che a sua volta devia bruscamente per evitare di essere investito perdendo inevitabilmente il controllo della bici fino a rovinare a terra! Capita anche ai migliori piloti di perdere equilibrio senza alcuna collisione, perché sulla bicicletta le forze fisiche sono molto instabili e basta un attimo per ritrovarsi sull’asfalto.
Ma quando non c’è urto e non si viene nemmeno sfiorati dall’auto che ha provocato la nostra reazione, abbiamo ragione di richiedere il risarcimento del danno? Come dobbiamo comportarci in questi casi?
Questa tipologia di sinistro, nemmeno troppo raro, viene definito “da turbativa” e non lascia esente da responsabilità chi ha messo in atto la manovra incriminata, pur senza essere entrato in contatto fisico con l’altro veicolo (moto, bici, auto).
Quando la vittima è un ciclista però il terreno è sempre piuttosto scivoloso, si tende ad incolpare il ciclista di poca destrezza o prudenza e la scusante dell’automobilista è “non l ho nemmeno sfiorato ha fatto tutto da solo!”
In effetti capita che il solo spavento provochi la caduta del ciclista, dal quale non si può certo pretendere la freddezza di un pilota di Jet e quindi resta da stabilire se da parte del ciclista vi sia stata negligenza nella guida o se proprio la “turbativa” messa in atto dall’automobilista costituisca l’unica causa della caduta…siamo alle solite, ciò che si chiede agli automobilisti è proprio il senso di responsabilità e le cautele necessarie a garantire a chi pedala l’incolumità.
La giurisprudenza ha più volte trattato questi particolari casi, esprimendo il proprio punto di vista quando il sinistro avvenga tra automobili (un caso classico: automobilista non rispetta lo stop e l’altro automobilista con diritto di precedenza per evitarlo sterza repentinamente sbattendo contro altro veicolo o ad esempio un palo della luce)
Pur mancando un elemento determinante, ovvero il c.d. “punto d’urto”, il sinistro può essere ricostruito nella dinamica, imputando al responsabile il nesso causale con le conseguenze subite dall’altro.
La ragione, in genere viene riconosciuta a chi, nella correttezza della propria manovra possa pronunciare e dimostrare la seguente frase: “nulla poteva fare per evitare l’incidente”
Negli incidenti da turbativa l’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile chiederà e pretenderà la prova della ragione, ancor più rigorosa che negli incidenti con collisione tra i due veicoli.
COME SI STABILISCE IL TORTO O LA RAGIONE
Facendo un passo indietro, stabilire il torto o la ragione prescinde dalla collisione, ed il meccanismo di indagine della colpa segue le sue regole.
Il punto di partenza è sempre il CONCORSO DI COLPA, ex art. 2054 del codice civile: stabilisce che in mancanza di prove o dubbia responsabilità la stessa viene presunta spartita equamente al 50%, vale a dire è colpa di entrambi in egual misura (ad esempio uno sfreccia oltre i limiti di velocità e l’altro esce da un incrocio con obbligo di precedenza)
Il concorso può essere poi modulato (40 e 60 fino a 90 – 10) in base al grado di colpa di entrambi.
Si presume quindi, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno presuppone la piena ragione e si può ottenere anche quando la caduta in bici non è provocata da una collisione ma dalla turbativa di un altro veicolo.
In questo caso diventa più complicato, ma non impossibile, dimostrare la correttezza della nostra manovra, di aver fatto il possibile per evitare l’incidente e che l’altro conducente abbia violato le norme del codice della strada.
Il che significa che chi guida deve poter prevedere anche le imprudenze altrui ma talvolta la repentinità e imprevedibilità di certe manovre rendono inevitabile una reazione che in bici può costare cara.
Sottolineando ancora una volta questo concetto, ciò significa che, per farsi risarcire dall’assicurazione è necessario fornire due prove:
- quella della violazione del Codice della strada da parte dell’altro conducente;
- quella di non aver potuto impedire lo scontro pur usando un comportamento diligente.
In questi casi quindi ancora più importante mettere in atto quei 5 suggerimenti da seguire nell’immediatezza:
1. fare foto e più rilievi possibili (anche le tracce di frenata o i danni ai veicoli)
2. chiamare FFOO e se del caso Ambulanza
3. eventualmente firmare la constatazione amichevole – modulo CAI
4. prendere nota dei testimoni se ce ne sono
5. chiamare ZEROSBATTI
IN ASSENZA DI PROVE: CONCORSO DI COLPA
Ci sono casi però dove non è possibile stabilire la colpa di uno o dell’altro, allora si applica la “presunzione” legale stabilita dall’art. 2054 c.c.: il concorso di colpa.
Con il concorso di colpa, ciascuna assicurazione risarcisce solo in percentuale il proprio assicurato. Se il giudice non stabilisce diversamente, la percentuale è del 50% a testa. Così, ad esempio, chi ha riportato un danno da 1.000 euro otterrà solo 500 euro di indennizzo.
L’aumento della classe di merito assicurativa scatta, però, solo con una percentuale di colpa pari almeno al 51%.
Nulla è perduto quindi anche quando non siamo riusciti a ricostruire la dinamica con prove, testimoni o verbale della Polizia Stradale, ma è importante intervenire quanto prima per vedersi tutelati nei propri diritti.
Avv. Federico Balconi

Un defibrillatore per la vita
“TENETELO A PORTATA DI MANO, NELLA SPERANZA DI NON USARLO MAI”
Quando si dona o si fa un regalo, il piacere è anche vederlo in uso, qui è l’esatto contrario spiega Carlo Milani, direttore generale dell’istituto La Patria Spa:
grande appassionato del mondo del ciclismo e ciclista.
La Patria Spa, l’istituto di vigilanza nazionale, è da sempre sensibile alle attività giovanili, infatti ha scelto di donare un defibrillatore alla società ciclistica GBJUNIOR TEAM gestita dall’ex professionista Gianluca Bortolami, una società che comprende varie categorie: dai più giovanissimi agli juniores oltre ad una squadra elite femminile.
In occasione di una classica per juniores a Busto Arsizio è avvenuta la consegna del defibrillatore ai ragazzi, un defibrillatore può davvero salvare la vita.
L’arresto cardiaco può accadere per svariati motivi anche se non si soffre di gravi o specifiche patologie.

Attenti al cane!
Il ciclista percorreva la strada statale sulla sua destra quando all’improvviso si trovava tra le ruote un cane proiettato dal cancello aperto di una villa, a tutta velocità e senza alcun controllo, abbaiando e ringhiando al corridore, provocandone una violenta caduta!
Proiettato in volo, senza possibilità alcuna di evitare la collisione, il malcapitato sportivo si procurava ingenti danni materiali e gravi danni fisici.(nel caso di specie rottura del telaio in carbonio e frattura scomposta di clavicola dx e acetabolo).
Il cane risulterà di proprietà della signora residente nell’abitazione dal cui cancello carraio è schizzato il quadrupede pertanto dovrà rispondere di tutti i danni, con conseguenze civili e penali, ma in quali termini?
E soprattutto, come ottenere in questi casi il risarcimento del danno…se dovuto?
Gli obblighi derivanti dalla custodia di animali ex art. 2052 codice civile
L’amore per gli animali dovrebbe combaciare con l’amore per la natura, elemento presente generalmente negli sportivi, specie se scelgono le due ruote anziché tutti gli altri mezzi di trasporto “insostenibile”!
Ma tutte le convivenze, anche quelle tra innamorati, comportano regole e spazi da condividere, ponendosi obiettivi comuni e facendo in modo che la libertà di uno non vada ad incidere su quella dell’altro.
Ciò premesso, la legge ha evidenziato da sempre una certa attenzione e sensibilità, andando verso una sempre più stringente responsabilità dei proprietari di animali, nell’interesse dei terzi ma soprattutto dei nostri amici a quattrozampe.
Ogni proprietario di animali è quindi tenuto alla loro custodia e a risarcire dei danni provocati a terzi dall’animale.
È lo stesso principio che impone agli enti che gestiscono le strade l’obbligo di risarcire dei danni provocati ai terzi in conseguenza della cattiva manutenzione.
In entrambi i casi i Giudici vanno sempre di più verso una responsabilità oggettiva, ovvero che prescinda da una vera colpa del custode.
L’articolo stabilisce, infatti, che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta di una responsabilità che può essere smentita dal custode (o proprietario) solo ove dimostri il caso fortuito. Alla vittima, quindi, non resta che provare il fatto e il danno.
La giurisprudenza
Sull’argomento si trovano numerose sentenze e ciò dimostra come i casi siano più frequenti di quanto si possa immaginare ma, soprattutto, evidenzia che sorgono liti che poi finiscono nei nostri Tribunali.
Utile, quindi, fare chiarezza su obblighi e responsabilità ma anche sulle forme di tutela proprio per evitare di dover ricorrere al Giudice per ottenere giustizia.
I Giudici si dividono in due correnti di pensiero
1) COLPA DEL CUSTODE: la colpa ricade su chiunque avesse potere di controllo sull’animale quando vi sia un danno a terzi e in questo caso sarebbe responsabile del danno non il padrone, ma ad esempio il proprietario della pensione in cui il cane era ospitato.
2) COLPA DEL PROPRIETARIO: Altra tesi, invece, sostiene che la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale con la conseguenza che la responsabilità non ricadrebbe su chi custodisce l’animale ma sul proprietario, indipendentemente dalla custodia.
In questo caso risponderebbe sempre e comunque il proprietario dell’animale anche qualora l’avesse portato in una pensione per animali.
LA NOSTRA TESI:
Condividiamo il principio che ci appare più logico e che ha trovato il maggior consenso tra i Giudici: porre in capo al proprietario ogni responsabilità. Perché addossare la colpa al mero custode (ad esempio un amico che sta facendo un favore) quando vi è un proprietario, magari anche assicurato, che risponde?
Per salire su altra sella ma per meglio comprendere il principio: del calcio di un cavallo non risponderà il cavaliere che lo stava montando ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.
In ogni caso, se sei ciclista e un cane ti ha morso o ti ha fatto cadere, potrai chiedere i danni al proprietario, per una mancata custodia e nel caso sarà il proprietario a chiamare a rispondere chi ritenesse (ad esempio l’amico che lo stava passeggiando).
Esclusione di responsabilità per caso fortuito
Se la norma determinasse una responsabilità oggettiva il proprietario non avrebbe alcuno strumento per “discolparsi”
In realtà il caso fortuito, se dimostrato dal proprietario dell’animale, potrebbe sollevarlo da colpe ed obblighi risarcitori.
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Ma anche su questo argomento i Giudici si dividono:
- Colpa presunta: una volta dimostrato il caso fortuito da parte del proprietario dell’animale, questi verrebbe esonerato da obblighi.
- Colpa oggettiva: una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’evento e il danno non vi è scampo per il proprietario che quindi ha l’unica chance di discolparsi negando appunto il nesso fatto/danno.
LA NOSTRA TESI:
Anche in questo caso condividiamo la giurisprudenza maggioritaria che semplifica e aderisce alla tesi oggettiva: spetta al danneggiato solo l’onere di provare il nesso causale come da pronuncia della cassazione risalante al 2013.
Ovviamente sono da escludersi, quali casi fortuiti, circostanze legate all’animale quindi ad esempio il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale stesso, un suo repentino mutamento di umore, o il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto.
Ricapitolando: per essere risarciti devono esservi questi elementi:
- collegamento tra fatto e danno
Il fatto deve essere causato dall’animale, senza che sia stato, ad esempio, il padrone stesso ad aizzare il cane (in questo caso il padrone risponderà quale responsabile civile).
- proprietà dell’animale.
Come abbiamo visto potrebbero rispondere il proprietario o chi l’aveva in custodia. Sarà scelta nostra chiamare uno o l’altro ma è preferibile, per giurisprudenza e logica, chiamare a rispondere sempre il proprietario, anche nel caso di abbandono dell’animale.
RESPONSABILITA’ PENALE
Sull’argomento si esprime anche il Codice Penale, che all’art. 672 tratta proprio la mancata custodia, determinando una sanzione amministrativa.
Stessa sanzione vale anche per chi abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia o li affidasse a persona inesperta nonché chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Doveri dei proprietari di cani:
In caso di incidente può essere utile conoscere alcuni tra i doveri dei proprietari di animali:
- IDENTIFICAZIONE: senz’altro utile al terzo danneggiato, è il dovere di registrazione del cane. è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni. Dal 2005 non basta il tatuaggio ma vi è applicazione di un microchip identificativo e che registra il cane presso l’anagrafe canina (banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia) utile per identificare il proprietario e quindi il responsabile in caso di danni.
- OBBLIGO DEL GUINZAGLIO ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (immaginiamo la promiscuità delle ciclabili, talvolta aggravata dal passaggio di animali senza controllo);
- LA MUSERUOLA: rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- POLIZZA RC: è previsto solo per i proprietari di particolari cani l’obbligo aggiuntivo della sottoscrizione di una polizza RC
IN CASO DI INCIDENTE:
- chiama FFOO per identificare l’animale e il proprietario e redigere verbale
- chiama ambulanza solo se hai lesioni
- prendi nota dei testimoni
- se il proprietario o il custode dell’animale è nelle vicinanze fatti rilasciare i dati
- chiama immediatamente ZEROSBATTI

In macchina al telefono e il ciclista diventa invisibile!
Il primo posto in classifica tra le frasi più pronunciate da automobilisti nell’imminenza di un incidente con vittima un ciclista se lo giocano due frasi:
1) “Non l’ho visto!”
2) “I ciclisti vanno in giro in fila per tre”
A ben guardare le due dichiarazioni sono tanto allarmanti quanto in netta contraddizione tra loro e non vi è proprio da stare tranquilli: se è vero che i ciclisti viaggiano in fila per tre, in mezzo alla strada, com’è possibile che vengano sistematicamente falciati da automobilisti che immediatamente dichiarano di non averli visti?
Buttiamo un’ipotesi, incrociando i dati raccolti in questi mesi e nelle statistiche sulla circolazione, che, guarda caso, vedono l’utilizzo del cellulare come uno dei comportamenti più diffusi e pericolosi tra i guidatori italiani.
Altro dato sconcertante: nonostante questa stupida abitudine sia ormai sotto gli occhi di tutti, incardinatasi nelle consuetudini dell’italiano medio, la tanto agognata riforma è rimasta ai box, con i suoi provvedimenti, ormai insufficienti, di inasprimento della pene.
Un esempio, tra i tanti, viene fornito da un recente monitoraggio dell’Osservatorio stili di guida promosso da A4 Holding, che ha concluso che l’uso del cellulare durante la guida è quasi una prassi.
Il test è stato effettuato su circa 1300 veicoli a quattro ruote, tra auto e mezzi pesanti, con una percentuale di assidui utilizzatori di cellulare alla guida superiore al 15%.
Nulla di sorprendente, perché tutti lo sappiamo, da anni, e se pensiamo che si tratta di un test in autostrada, dove dovrebbe essere quasi impossibile dedicarsi al cellulare, vista l’altissima pericolosità della condotta, si può solo ipotizzare la dimensione del fenomeno su strade urbane o provinciali, dove l’incidenza di biciclette investite è elevatissima.
Noi di ZEROSBATTI contiamo ad oggi (parliamo di soli 6 mesi di test con quasi 5000 iscritti nel corso dell’anno) una percentuale del 3,5% di incidenti sul numero di assicurati, con la quasi totalità di questi imputabili alla distrazione dell’automobilista!
Se a questi aggiungiamo un altro paio di condotte quali la distanza di sicurezza poco rispettata e il mancato utilizzo delle frecce (si parla del 75% degli italiani), si spiegano tutti i danni, spesso gravi, che subiscono ogni giorni i ciclisti presi alla sprovvista dalle manovre fulminee degli automobilisti.
Continuando a parlare di numeri, e di condotte culturalmente tollerate, sarebbe utile aver chiaro quali siano i tempi di reazione e lo spazio percorso nell’attimo in cui stiamo rispondendo ad un messaggio o guardando l’ultimo selfie dell’amico su instagram:
un automobilista attento, dinanzi ad una situazione di pericolo, non frena prima di un secondo (il c.d. tempo di reazione!), percorrendo almeno 15 metri a 50 km orari e 30 metri a 100 orari.
Ma se lo sguardo era sul cellulare, facciamo per 3 secondi (ma sono sempre molti di più), il nostro veicolo, lanciato a 70 km orari, in 3 secondi percorre 100 metri, vale a dire un campo da calcio a 11 giocatori: aggiungiamo il tempo di reazione di 1 secondo, altri 20 metri, e lo spazio di frenata, fossero anche 50 metri, e nessuno, sulla nostra traiettoria, si potrebbe salvare, nel raggio di 200 metri!
Basta chiudere gli occhi 5 secondi e immaginarsi la dinamica…ma, ribadiamo, essendo il ciclista un supereroe invisibile, non serve nemmeno chiudere gli occhi!
Cosa prevede oggi il codice della Strada?
L’articolo 173 del codice della strada vieta l’uso del cellulare: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”.
Le sanzioni attuali:
–da euro 165 a euro 661.
-sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”.
La contestazione della multa può anche non essere immediata: ciò significa che il verbalizzante potrebbe anche sorprendere l’automobilista al cellulare e notificargli la multa senza fermarlo.
In questo modo adeguati controlli sulle strade potrebbero contribuire a convincere le persone ad interrompere questo mal costume, con grande vantaggio per ciclisti e assicuratori!
I Giudici, dal canto loro, quando ne hanno occasione, danno il loro contributo, con sentenze e condanne pesanti: la stessa Corte di Cassazione, ad esempio, con una recente pronuncia (n. 23331), ha stabilito che la contestazione possa essere elevata all’automobilista al cellulare anche qualora il veicolo sia fermo al semaforo.
Il ragionamento parte da un principio logico e giuridico: l’incrocio è la fase più delicata della circolazione, pertanto nessuna scusante per chi si distragga sul cellulare qualora fermo al semaforo, ma più che altro questa decisione fornisce uno spunto per comprendere la gravità e l’intolleranza dovuta verso questo fenomeno, da punire, sempre!
I Giudici hanno respinto le difese dell’automobilista ribadendo che in ogni caso il divieto di fare uso di Cellulare resta fermo anche in caso di arresto al semaforo, in ossequio al principio più generale, della sicurezza e della prudenza, che impone di sgomberare l’area di incrocio il prima possibile, ciò che risulterebbe incompatibile con l’uso del cellulare!
Quante volte abbiamo suonato al tizio che allo scattare del verde continua imperterrito a chattare sul suo smartphone??
Queste condotte non sono solo maleducate, ma gravemente pericolose, perché tolgono attenzione e controllo del mezzo!
La riforma
Ancora lontano pare, il passaggio a legge di una riforma che mostra già qualche segno di invecchiamento, ancor prima di essere applicata, ad oggi in discussione presso la commissione trasporti.
Questa novella, tanto attesa quanto ormai passata di moda, parte dalla presa di coscienza dell’esistenza, sulla strada, di utenti definiti vulnerabili, ai quali vanno rivolte tutte le tutele possibili: si tratta dei conducenti di biciclette, ciclomotori e motocicli, pedoni e soggetti disabili. Per questa ampia categoria di utenti sono previste ulteriori tutele per agevolare gli spostamenti e ridurre i disagi.
Tra le varie proposte ci sarebbe anche l’inasprimento delle pene conseguenti l’accertato utilizzo improprio del cellulare. Poca roba dinanzi al fenomeno che ormai sta mietendo vittime sempre maggiori, vuoi per l’incremento del traffico, vuoi per le distrazioni alla guida, vuoi per il successo della bicicletta sulle generazioni più giovani, che si stanno innamorando delle due ruote, nonostante tutto!
In sintesi, la riforma comporterebbe
PATENTE SOSPESA: da 7 giorni a 2 mesi, con ulteriore aumento fino a 3 mesi se si ripete nei due anni.
PUNTI PATENTE: da 5 a 10 punti.
MULTA: da 422 a 1.697 euro.
Nel caso di recidiva da 644 a 2.588 euro.
Nella peggiore delle ipotesi si rischia fino a 2588 euro, sospensione fino a 3 mesi della patente e decurtazione di 10 punti…ma questa è l’auspicata peggiore ipotesi!
Ovviamente a ciò si aggiungeranno tutte le altre conseguenze giuridiche date dall’aver causato un incidente e lesioni o morte, con ripercussioni legali e patrimoniali direttamente proporzionali al grado di colpa, fino a dover subire un processo penale e relativa condanna.
Un consiglio legale:
Per i ciclisti rimasti vittime di incidenti causati dalla distrazione dell’automobilista un consiglio molto utile è quello di chiedere immediatamente il sequestro del cellulare del nostro investitore. Subire un incidente con lesioni, se vi è colpa, configura ipotesi di reato che ci consente di dare il via all’azione penale, e conseguente istanza di sequestro, finalizzata a rilevare se l’automobilista fosse o meno attivo sul suo smartphone, motivata dalla sospetta dinamica del sinistro!
Ricordarsi sempre i 5 passaggi da seguire in caso di incidente:
- Fai foto o video prima di spostare i veicoli se possibile
- Chiama forze dell’ordine e Ambulanza se hai lesioni
- Sottoscrivi correttamente un CAI
- Foto e preventivo della bici e dei danni
- Contatta ZEROSBATTI!
Avv Federico Balconi

Concorso di colpa!
Non ti ho visto, avevo la freccia…ma da dove arrivavi? non hai messo la freccia!…è entrato come un missile nella rotonda!
La scena si ripete, puntualmente, con il ciclista accovacciato sul cofano dell’auto o sdraiato sull’asfalto, incredulo, inerme, mentre l’automobilista, evidentemente più arzillo, e meno ammaccato, improvvisa una difesa, sostenendo che il malcapitato ciclista andasse a velocità elevata, o stesse effettuando un sorpasso non consentito, o qualche altra manovra non ben definita ma certamente illegittima, perché “voi ciclisti siete tutti indisciplinati”, “siete sempre in mezzo alla strada”…”andate sulle ciclabili!”…e via con discussioni che, una volta riportate sui social scatenano commenti, leoni da tastiera, ben pensanti e forcaioli delle due ruote, in un dualismo malsano che svantaggia entrambe le parti.
Ma come si determina la responsabilità in caso di incidente?
La legge prevede l’applicazione dell’art. 2054 del codice civile: in caso di incidente la responsabilità si prevede che sia presuntivamente concorsuale!
Si parte quindi dal 50 e 50.
Se si vuole ottenere la ragione piena ed ottenere il totale risarcimento è necessario superare questa presunzione
In questo caso dobbiamo documentare non solo la nostra ragione ma anche il torto del nostro investitore.
Testimonianze, foto, perizia sono gli strumenti probatori per dimostrare la nostra ragione, poiché l’onere probatorio incombe su chi vuole ottenere il pieno riconoscimento dei danni.
Prendendo un articolo importante del codice della strada, il 154, si ipotizzano una serie di manovre con i relativi obblighi e regole da seguire, queste le manovre elencate:
- cambiare direzione o corsia
- invertire la marcia, anche retromarcia
- svoltare a destra o a sinistra
- impegnare una strada
Questi i relativi obblighi:
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
L’automobilista che svolta, inverte, cambia direzione, deve verificare, guardare, controllare, di non recare pericolo o intralcio durante tutta la durata della sua manovra, perché la prudenza non è mai troppa e il ciclista arriva veloce, silenzioso, invisibile!
In caso di incidente, di litigio, di ricorso al Tribunale, spetterà al Giudice mettere a confronto le due condotte, e capire quale abbia avuto maggior peso nella causazione dell’incidente.
Il compito non è certamente semplice, per questo è importante raccogliere immediatamente le nostre prove, i testimoni, una perizia, le foto, il tipo di danno!
Una bici frantumata, come le ossa del conducente, denotano spesso un’alta velocità del ciclista, da accertarsi anche con una perizia cinematica!
Ad esempio se l’auto improvvisamente sterza, senza freccia e a velocità sostenuta, toglie ogni possibilità a chi sopraggiunga di evitare l’impatto: in quel caso l’assicurazione dell’automobile dovrà riconoscere un risarcimento pieno al ciclista.
Ma se l’automobilista ha messo in atto le cautele previste (ha guardato, ha messo la freccia, si è mosso con prudenza), anche se l’automobilista non ha monitorato per tutta la durata della sua manovra il sopraggiungere di altri veicoli (la bici in questione), se il sorpasso non era consentito in quel tratto un grado di colpa dovrà essere imputato anche al ciclista, la cui percentuale varierà secondo la velocità e il grado di imprudenza del ciclista.
Discorso diverso se il sorpasso era consentito, poiché in quel caso il ciclista, munito di testimoni o perizia cinematica, potrà ottenere la ragione e quindi il suo totale risarcimento!
Talvolta, nella ripartizione delle colpe si possono trovare soluzioni intermedie, grazie alla mediazione, ripartendo le colpe in misure differenti quali 80/20 oppure 70/30 in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità.
Quindi, prima regola la prudenza, seconda regola raccogliere prove, terza regola affidarsi a zerosbatti, per non rimanere vittima due volte: al momento dell’investimento e al momento del risarcimento!
Avv. Federico Balconi

Se cadi per una buca
Buche, rotaie, sabbia, olio, feritoie, tombini, radici sono insidie nelle quali ogni ciclista prima o poi è incappato, con inevitabili cadute, spesso anche con effetti gravi o danni a ruote, forcelle e telai. Se è pur vero che mentre si pedala, come alla guida di qualsiasi veicolo, bisogna prestare la massima attenzione, è altrettanto vero che quest’obbligo riguarda l’attenzione al traffico e alla guida, perchè il ciclista, come il pedone, possa fare affidamento su condizioni della strada che non nascondano insidie e trabocchetti. Il concetto è stato più volte espresso nelle sentenze di Giudici di Merito e di Legittimità, imponendo agli Enti preposti obblighi severi di manutenzione. Con due importanti pronunce la Cassazione ha ampliato la responsabilità degli Enti manutentori, custodi delle nostre strade, a vantaggio delle vittime di incidenti causati da cattiva manutenzione, imponendo l’obbligo di risarcimento. L’unica eccezione è che l’incidente si possa imputare direttamente ad una condotta definita ABNORME del ciclista.
è questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021. Con altra sentenza la Cassazione ha poi dato ingresso alla prova testimoniale per stabilire la NON VISIBILITA’ della buca e la PERICOLOSITA’, demandando al teste la valutazione. Ragione in più per svolgere l’attività con almeno un compagno di allenamento.
1) Colpa dell’Ente
Con la prima sentenza la Cassazione ha sancito un principio fondamentale: “il comportamento dell’utente della strada anche se imprudente non interrompe l’obbligo di risarcimento poichè prevedibile ed evitabile dal custode (l’Ente preposto alla manutenzione della strada”).In altre parole spetterà al Custode, appunto, dimostrare il contrario, ovvero che il ciclista abbia “esagerato” con l’imprudenza, al punto di non essere prevedibile, appunto con un comportamento definito ABNORME, tale da costituire per se solo la causa principale della caduta. Se il Custode (comune, città metropolitana, provincia a secondo dei casi) non dimostra il contrario sarà sempre tenuto al risarcimento. Ovviamente la vittima deve dimostrare che la caduta sia stata dovuta a cattiva manutenzione della strada. Quindi importante raccogliere le seguenti prove: testimone, fotografie della buca o irregolarità della strada, foto dei danni e verbale pronto soccorso. Ideale sempre chiamare le forze dell’Ordine per far verbalizzare il tutto. La semplice distrazione del ciclista non può essere evocata dall’Ente per discolparsi, poichè rientra comunque tra i comportamenti prevedibili. In capo al Custode vi è l’obbligo di porre le migliori condizioni per l’utente della strada, il quale deve poter fare affidamento su asfalto regolare ed assenza di insidie. In altri termini non spetta al ciclista controllare costantemente l’asfalto per evitare eventuali buche, radici irregolarità!
“L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti”.
Altre pronunce avevano già anticipato il principio: Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020. Il passaggio della sentenza: “…L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme” (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).”
2) Ammesso il testimone!
La seconda Sentenza si può definire per certi versi rivoluzionaria, poichè ammette la testimonianza che esprima una VALUTAZIONE, con una domanda formulata in senso negativo. Cass. 35146/2021: la Cassazione contraddice un principio piuttosto solido seppur non scritto: l’inammissibilità dei capitoli di prova (la domanda al teste) formulate in negativo. In questo caso invece si potrà chiedere al testimone se la buca NON FOSSE VISIBILE, compiendo una valutazione che nella maggior parte dei casi verrebbe dichiarata inammissibile ma in questa circostanza invece viene ammessa. Questa la domanda ritenuta ammissibile e da fare al testimone: “vero che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”. Il teste può quindi deporre su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria”. Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di provare per testi se fosse vero che la buca presente sulla strada “non era visibile”. La prova era stata ritenuta inammissibile anche perchè formulata in negativo ma poi la Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito decretando la possibilità di svolgere questo particolare mezzo istruttorio seppur demandando al testimone una valutazione che poi verrà interpretata e nuovamente valutata dal Giudice.
Quindi, pur non potendo il testimone dare proprie interpretazioni dei fatti o addurre nozioni tecniche, può certamente esprimere le proprie PERCEZIONI. Chiedere se una buca non fosse visibile non costituisce nè un apprezzamento tecnico-giuridico nè un’interpretazione soggettiva ma di un convincimento maturato dal teste in base alla sua percezione. Concludendo, «al testimone dunque, potrà sempre chiedersi se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perchè “così mi è parso”». Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed e? dunque ammissibile; fermo restando il potere- dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.
Cosa fare alla luce di queste nuove sentenze
L’unico vero onere per la vittima è far accertare la presenza dell’insidia e il collegamento tra insidia e caduta. Per dimostrare l’insidia della buca o dell’irregolarità della strada potrai utilizzare un testimone che darà la sua versione dei fatti, con quanto percepito e visto.
Importante fotografare lo stato dei luoghi, se si tratta di una buca sarà utile inserire un oggetto quale un tesserino o un foglietto per dimostrare la profondità. In ogni caso sempre meglio chiamare le Forze dell’Ordine per far accertare con un verbale lo stato dei luoghi, i danni subiti e le testimonianze o le eventuali telecamere presenti. A maggior ragione se sei in solitaria chiama i soccorsi, verifica i danni che hai subito e fai accertare il tutto.
- Chiama Forza dell’ordine e Ambulanza
- Fai foto di tutto se possibile
- Inserisci una tessera o un oggetto che dimostri la profondità della buca
- Prendi nota dei testimoni
- Chiama ZEROSBATTI

La Costituzione di Parte Civile
Chi subisce un incidente stradale ha sempre una lista di danni che dovrà farsi risarcire dal responsabile.
Il Giudice penale, che può essere attivato d’ufficio o a querela di parte, può provvedere anche alla condanna del responsabile al risarcimento del danno.
Il procedimento penale, grazie alle attività di indagine del Pubblico Ministero è utile per far emergere la responsabilità sentendo testimoni, nominando periti, esaminando documenti e raccogliendo prove utili.
Una volta che l’imputato viene rinviato a giudizio la vittima dovrà scegliere se costituirsi parte civile, e chiedere i danni direttamente nel processo penale, oppure instaurare un autonomo giudizio civile.
Quale sia la strada migliore andrà valutato dall’Avvocato, anche se nella maggior parte dei casi è consigliabile che la quantificazione del danno venga effettuata dal Giudice Civile, senz’altro più competente.
Ciò non significa che se la parte offesa non si costituisca parte civile il processo venga sospeso, anzi: il processo penale vive di vita propria ed arriverà comunque a sentenza, a seguito dell’Istruttoria finalizzata a determinare la colpa dell’imputato.
Il Processo Civile potrà andare in parallelo, tenendo buon conto di quanto emerso in sede penale ma con specifico impegno alla quantificazione del danno.
In altri termini: nel Giudizio Penale tutta l’istruttoria porterà a determinare il grado di colpa dell’automobilista che ha investito il ciclista e nel Giudizio Civile, dove potrà tener conto anche di quanto deciso in sede penale (senza che sia vincolante), accertata la responsabilità si procede nello specifico a quantificare i danni.
Ciò che non è possibile fare è richiedere il risarcimento in entrambe le sedi.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche:
Per costituirsi parte civile nel processo penale il termine ultimo è l’inizio del processo.
La vittima può sempre decidere di trasferire in sede penale anche la sua richiesta danni, rinunciando così al processo civile.
Sono scelte che vanno fatte secondo il caso e le esigenze del momento, tenendo presente sempre anche l’opportunità di snellire i processi e cercare le soluzioni più rapide oltre che efficaci.
La sentenza di condanna penale sarà altrettanto utile nel processo civile per determinare la totale responsabilità dell’automobilista che ha investito la vittima.
La sentenza penale accerta il fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Accertato il fatto e la responsabilità nel penale, al giudice civile non resterà che procedere alla sola quantificazione per il risarcimento del danno.
Se invece la sentenza penale assolve l’imputato in ogni caso la vittima potrà rifare il processo in sede civile, dove nulla è precluso per la richiesta danni.
La vittima potrà QUINDI rivalersi in sede civile per la richiesta danni, anche qualora l’imputato sia stato assolto penalmente.
Può quindi succedere che dopo una sentenza di assoluzione penale vi sia una sentenza di condanna civile.
Tornando quindi alla possibilità per il danneggiato di scegliere tra costituzione di parte civile o avviare un processo civile autonomo, sarà compito dell’avvocato scegliere la strada corretta in base a più fattori:
- l’obiettivo da raggiungere: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
- il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile. Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile la prescrizione può sempre essere interrotta.
L’esperienza dell’avvocato in materia di incidentistica stradale è quindi determinante per la scelta più efficace e corretta, poiché saprà valutare tutte le varianti, gli strumenti legali per ottenere il miglior risultato per il proprio cliente in rapporto a difficoltà, tempistiche e rischi causa.
