
Luci e ombre
Un po’ più di chiarezza non guasterebbe
La confusione si giustifica in una norma che lascia libera l’interpretazione: l’art. 41 comma 15 del codice della strada dispone che “In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”.
Questa norma può essere interpretata in due modi: il primo, che il ciclista abbia la precedenza come un pedone, il secondo, che debba scendere dalla bici e portarla a mano.
Percorrendo una ciclabile, specialmente le ultime costruite, si può notare la presenza di semafori dedicati proprio alle due ruote, che scattano in tempi diversi rispetto a quelli delle auto o dei pedoni, proprio per non creare situazioni di pericolo o intralcio tra i diversi utenti della strada. In questo o quali altri casi quindi il ciclista non è obbligato a scendere dalla bici? Sicuramente non quando c’è un semaforo a lui dedicato, appunto quando interrompe la ciclabile in prossimità di un incrocio e deve consentire la miglior regolazione dello stesso: una volta scattato il verde, il ciclista può tranquillamente riprendere la marcia in sella alla propria bici, sempre con un occhio alla prudenza. Cosa succede però se il semaforo è quello che regola l’attraversamento dei pedoni? In questo caso non scatta comunque l’obbligo di scendere e proseguire a piedi, ma il ciclista deve prestare più attenzione e valutare se non costituisca pericolo o intralcio rimanere in sella alla bici. La stessa conclusione vale nel caso non ci siano semafori e ciclabili, ma semplici strisce pedonali.
L’intervento risolutivo
C’è quindi un’unica ipotesi che prevede che il ciclista prosegua a piedi: qualora vi sia intralcio, pericolo o situazione di affollamento sulle strisce. In tutti gli altri casi non è tenuto a scendere dalla bici e dovrà semplicemente prestare molta attenzione ed evitare ovviamente collisioni o incidenti (se così fosse, infatti, avrebbe un elemento di pregiudizio a proprio carico).
Tutto ciò è confermato e sottoscritto, a colmare l’ambiguità del codice e con buona pace di tutti quelli che sono convinti che invece il ciclista debba sempre e comunque andare a piedi con la bici a mano sulle strisce, dall’ingegnere Francesco Mazziotta, che ha siglato un parere del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013) che recita: “Ai sensi dell’art. 41 comma 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell’art. 41 comma 5′. L’art. 41 comma 5 spiega semplicemente come ci si deve comportare con la colorazione del semaforo (rosso, giallo e verde).
La novità vera sta nelle righe successive, in cui si legge appunto: “In tal caso (intersezione semaforizzata pedonale) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta… con le ovvie limitazioni di cui all’art. 18Z comma 4 del Codice; che prevede che “l ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”. Ricapitolando, il Governo chiarisce che la legge non obbliga a prescindere i ciclisti ad andare a piedi, non impone loro assolutamente di scendere dalla bici a ogni attraversamento pedonale, ma solo ed esclusivamente quando vi sia una possibile situazione di intralcio o pericolo per i pedoni. I ciclisti non devono comunque scendere quando vi è la lanterna per ciclisti in prossimità di incroci che interrompono la ciclabile.
IN CASO DI INCIDENTE
Un dato importante: sulle strisce il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli, che dovranno sempre rallentare in prossimità delle strisce e dargli la precedenza, come a un pedone. Qualora invece l’incidente si verifichi tra ciclista e pedone, le responsabilità scaturiranno dalla dinamica, che andrà accertata, anche se una presunzione di colpa graverebbe sul primo, che potrebbe rispondere perché ha erroneamente ritenuto non vi fosse pericolo o non avrebbe prestato la dovuta cautela.
Il ciclista però potrebbe superare la presunzione qualora riuscisse a dimostrare di non avere colpa nella dinamica del sinistro (ad esempio, un pedone che correndo ha improvvisamente cambiato traiettoria pur non essendoci una situazione di intralcio) o che vi sia stata una colpa concorsuale. Se invece l’incidente è con un autoveicolo, questi risponderà per mancata precedenza al ciclista. Lo stesso ragionamento vale per la promiscuità tra ciclisti e pedoni sulle ciclo pedonali.
L’invito ai ciclisti è sempre comunque quello di usare buon senso e prudenza, valutando bene quali siano le condizioni della strada e compiere scelte a favore della sicurezza anziché della fretta.
(Link a pdf)

Attenti al cane
Il ciclista percorreva la strada statale sulla sua destra quando all’improvviso si trovava tra le ruote un cane proiettato dal cancello aperto di una villa, a tutta velocità e senza alcun controllo, abbaiando e ringhiando al corridore, provocandone una violenta caduta!
Proiettato in volo, senza possibilità alcuna di evitare la collisione, il malcapitato sportivo si procurava ingenti danni materiali e gravi danni fisici.(nel caso di specie rottura del telaio in carbonio e frattura scomposta di clavicola dx e acetabolo).
Il cane risulterà di proprietà della signora residente nell’abitazione dal cui cancello è scappato il quadrupede pertanto dovrà rispondere di tutti i danni, con conseguenze civili e penali, ma in quali termini?
E soprattutto, come ottenere in questi casi il risarcimento del danno (se dovuto)?
Gli obblighi derivanti dalla custodia di animali ex art. 2052 codice civile
L’amore per gli animali dovrebbe combaciare con l’amore per la natura, elemento presente generalmente negli sportivi, specie se scelgono le due ruote anziché tutti gli altri mezzi di trasporto.
Ma tutte le convivenze, anche quelle tra innamorati, comportano regole e spazi da condividere, ponendosi obiettivi comuni e facendo in modo che la libertà di uno non vada ad incidere su quella dell’altro.
Ciò premesso, la legge ha evidenziato da sempre una certa attenzione e sensibilità, andando verso una sempre più stringente responsabilità dei proprietari di animali, nell’interesse dei terzi ma soprattutto dei nostri amici a quattrozampe.
Ogni proprietario di animali è quindi tenuto alla loro custodia e a risarcire dei danni provocati a terzi dall’animale.
È lo stesso principio che impone agli enti che gestiscono le strade l’obbligo di risarcire dei danni provocati ai terzi in conseguenza della cattiva manutenzione.
In entrambi i casi i Giudici vanno sempre di più verso una responsabilità oggettiva, ovvero che prescinda da una vera colpa del custode.
L’articolo stabilisce, infatti, che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta di una responsabilità che può essere smentita dal custode (o proprietario) solo ove dimostri il caso fortuito. Alla vittima, quindi, non resta che provare il fatto e il danno.
La giurisprudenza
Sull’argomento si trovano numerose sentenze e ciò dimostra come i casi siano più frequenti di quanto si possa immaginare ma, soprattutto, evidenzia che sorgono liti che poi finiscono nei nostri Tribunali.
Utile, quindi, fare chiarezza su obblighi e responsabilità ma anche sulle forme di tutela proprio per evitare di dover ricorrere al Giudice per ottenere giustizia.
I Giudici si dividono in due correnti di pensiero
1) COLPA DEL CUSTODE: la colpa ricade su chiunque avesse potere di controllo sull’animale quando vi sia un danno a terzi e in questo caso sarebbe responsabile del danno non il padrone, ma ad esempio il proprietario della pensione in cui il cane era ospitato.
2) COLPA DEL PROPRIETARIO: Altra tesi, invece, sostiene che la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale con la conseguenza che la responsabilità non ricadrebbe su chi custodisce l’animale ma sul proprietario, indipendentemente dalla custodia.
In questo caso risponderebbe sempre e comunque il proprietario dell’animale anche qualora l’avesse portato in una pensione per animali.
LA NOSTRA TESI:
Condividiamo il principio che ci appare più logico e che ha trovato il maggior consenso tra i Giudici: porre in capo al proprietario ogni responsabilità. Perché addossare la colpa al mero custode (ad esempio un amico che sta facendo un favore) quando vi è un proprietario, magari anche assicurato, che risponde?
Per salire su altra sella ma per meglio comprendere il principio: del calcio di un cavallo non risponderà il cavaliere che lo stava montando ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.
In ogni caso, se sei ciclista e un cane ti ha morso o ti ha fatto cadere, potrai chiedere i danni al proprietario, per una mancata custodia e nel caso sarà il proprietario a chiamare a rispondere chi ritenesse (ad esempio l’amico che lo stava passeggiando).
Esclusione di responsabilità per caso fortuito
Se la norma determinasse una responsabilità oggettiva il proprietario non avrebbe alcuno strumento per “discolparsi”
In realtà il caso fortuito, se dimostrato dal proprietario dell’animale, potrebbe sollevarlo da colpe ed obblighi risarcitori.
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Ma anche su questo argomento i Giudici si dividono:
- Colpa presunta: una volta dimostrato il caso fortuito da parte del proprietario dell’animale, questi verrebbe esonerato da obblighi.
- Colpa oggettiva: una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’evento e il danno non vi è scampo per il proprietario che quindi ha l’unica chance di discolparsi negando appunto il nesso fatto/danno.
LA NOSTRA TESI:
Anche in questo caso condividiamo la giurisprudenza maggioritaria che semplifica e aderisce alla tesi oggettiva: spetta al danneggiato solo l’onere di provare il nesso causale come da pronuncia della cassazione risalante al 2013.
Ovviamente sono da escludersi, quali casi fortuiti, circostanze legate all’animale quindi ad esempio il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale stesso, un suo repentino mutamento di umore, o il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto.
Ricapitolando: per essere risarciti devono esservi questi elementi:
- collegamento tra fatto e danno
Il fatto deve essere causato dall’animale, senza che sia stato, ad esempio, il padrone stesso ad aizzare il cane (in questo caso il padrone risponderà quale responsabile civile).
- proprietà dell’animale.
Come abbiamo visto potrebbero rispondere il proprietario o chi l’aveva in custodia. Sarà scelta nostra chiamare uno o l’altro ma è preferibile, per giurisprudenza e logica, chiamare a rispondere sempre il proprietario, anche nel caso di abbandono dell’animale.
RESPONSABILITA’ PENALE
Sull’argomento si esprime anche il Codice Penale, che all’art. 672 tratta proprio la mancata custodia, determinando una sanzione amministrativa.
Stessa sanzione vale anche per chi abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia o li affidasse a persona inesperta nonché chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Doveri dei proprietari di cani:
In caso di incidente può essere utile conoscere alcuni tra i doveri dei proprietari di animali:
- IDENTIFICAZIONE: senz’altro utile al terzo danneggiato, è il dovere di registrazione del cane. è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni. Dal 2005 non basta il tatuaggio ma vi è applicazione di un microchip identificativo e che registra il cane presso l’anagrafe canina (banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia) utile per identificare il proprietario e quindi il responsabile in caso di danni.
- OBBLIGO DEL GUINZAGLIO ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (immaginiamo la promiscuità delle ciclabili, talvolta aggravata dal passaggio di animali senza controllo);
- LA MUSERUOLA: rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- POLIZZA RC: è previsto solo per i proprietari di particolari cani l’obbligo aggiuntivo della sottoscrizione di una polizza RC
- IN CASO DI INCIDENTE:
- chiama FFOO per identificare l’animale e il proprietario e redigere verbale
- chiama ambulanza solo se hai lesioni
- prendi nota dei testimoni
- se il proprietario o il custode dell’animale è nelle vicinanze fatti rilasciare i dati
- chiama immediatamente ZEROSBATTI

Strisce pedonali
Come per la fila indiana, l’obbligo di percorrere le ciclabili ed altri falsi miti, il caso del ciclista sulle strisce pedonali accende gli animi nelle discussioni, senza che vi sia conoscenza della legge in merito.
Molti ciclisti si sono rivolti a noi dopo aver preso una multa per aver attraversato le strisce pedonali senza scendere dalla bici, portandola a mano.
Non sempre però i vigili hanno ragione, perché non sanno che il ciclista è obbligato a scendere dalla bici solo in alcuni casi.
La confusione si giustifica in una norma che lascia libera l’interpretazione: l’art. 41 co. 15 del Codice della Strada infatti dispone che “In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”.
Questa norma può essere interpretata nei due modi: che il ciclista ha la precedenza come un pedone oppure che deve scendere dalla bici e portarla a mano, come un pedone.
Percorrendo una ciclabile, specialmente le ultime costruite, si può notare la presenza di semafori dedicati proprio alle bici, che scattano in tempi diversi rispetto a quelli delle auto o pedoni, ciò proprio per non creare situazioni di pericolo o intralcio tra i diversi utenti della strada.
In questo o quali altri casi quindi il ciclista non è obbligato a scendere dalla bici?
Sicuramente non quando c’è un semaforo dedicato al ciclista, appunto quando interrompe la ciclabile in prossimità di un incrocio e deve consentire la miglior regolazione dell’incrocio: una volta scattato il verde, per il ciclista questi può tranquillamente riprendere la marcia in sella alla propria bici, sempre con un occhio alla prudenza.
Se il semaforo è quello che regola l’attraversamento dei pedoni?
In questo caso non scatta comunque l’obbligo di scendere e proseguire a piedi ma il ciclista deve prestare più attenzione e valutare se non costituisca pericolo o intralcio rimanere in sella alla bici.
Stessa situazione se non ci sono semafori, ciclabili ma semplici strisce pedonali.
C’è quindi un unico caso che prevede che il ciclista prosegua a piedi: qualora vi sia intralcio, pericolo o situazione di affollamento sulle strisce.
In tutti gli altri casi il ciclista non è tenuto a scendere dalla bici e dovrà semplicemente prestare molta attenzione ed evitare ovviamente collisioni o incidenti (in questo caso avrebbe un elemento di pregiudizio a proprio carico).
Tutto ciò è confermato e sottoscritto, a colmare l’ambiguità del codice, con buona pace di tutti quelli che sono convinti che invece il ciclista debba sempre e comunque andare a piedi con la bici a mano sulle strisce, dall’Ing. Mazziotta, che ha siglato un parere del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013 che recita: “Ai sensi dell’art. 41 co. 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell’art. 41 co. 5”.
L’art. 41 co. 5 spiega semplicemente come ci si deve comportare con la colorazione del semaforo (rosso, giallo e verde).
La novità vera sta nelle righe successive, dove si legge appunto “In tal caso (intersezione semaforizzata pedonale) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta”… con le ovvie limitazioni di cui all’art. 182, c. 4, del Codice”.
L’art. 182 co. 4: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
Ricapitolando: il Governo chiarisce che la legge non obbliga a prescindere i ciclisti ad andare a piedi, non impone loro assolutamente di scendere dalla bici ad ogni attraversamento pedonale, ma solo ed esclusivamente quando vi sia una possibile situazione di intralcio o pericolo per i pedoni.
I ciclisti non devono comunque scendere quando vi è la lanterna per ciclisti in prossimità di incroci che interrompono la ciclabile.
In caso di incidente:
Un dato importante: sulle strisce il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli, che dovranno sempre rallentare in prossimità delle strisce e dare la precedenza al ciclista, come ad un pedone.
Qualora invece l’incidente si verifichi tra ciclista e pedone, le responsabilità scaturiranno dalla dinamica, che andrà accertata, anche se una presunzione di colpa graverebbe sul ciclista che potrebbe rispondere perché ha erroneamente ritenuto non vi fosse pericolo o non avrebbe prestato la dovuta cautela.
Il ciclista però potrà superare la presunzione qualora riuscisse a dimostrare di non avere colpa nella dinamica del sinistro (ad esempio un pedone che correndo ha improvvisamente cambiato traiettoria pur non essendoci una situazione di intralcio) o che vi sia stata una colpa concorsuale.
Se invece l’incidente è con un autoveicolo, questi risponderà per mancata precedenza al ciclista.
Stesso ragionamento per la promiscuità tra ciclisti e pedoni sulle ciclo pedonali…
L’invito ai ciclisti è sempre comunque quello di usare buon senso e prudenza, valutando bene quali siano le condizioni della strada e compiere scelte a favore della sicurezza anziché della fretta.
Avv. Federico Balconi

Ti Denuncio
Un automobilista mi ha investito…è opportuno denunciarlo? Come devo fare? o il penale parte d’ufficio? Nel processo penale posso chiedere il risarcimento? Per il mio risarcimento meglio la strada del processo civile, penale o entrambi? Quali preclusioni e quali vantaggi?
Abbiamo preso solo alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri associati, a seguito di incidenti subiti, per capire come muoversi in un ambito tanto complesso quanto fondamentale all’ottenimento del risarcimento.
In effetti sul tema c’è tanta confusione e compiere la mossa corretta determina il passo tra l’ottenere o meno il giusto risarcimento del danno!
L’Avvocato in questione dovrebbe svolgere un’ attenta analisi del caso, puntando al più opportuno tra gli obiettivi, cercando la migliore strategia difensiva per l’ottenimento del giusto risarcimento per il proprio cliente, considerati tempistica e rischi causa.
La prima strada da escludere è quella mossa da spirito vendicativo o farne una questione di “principio”: i Tribunali sono già abbastanza ingolfati e i processi aleatori per permettersi di innescare la macchina della Giustizia se non per reali esigenze.
In alcuni casi si rende però necessario e opportuno agire in Tribunale, talvolta anche penalmente, per ottenere giustizia e ristoro dei danni, ad esempio quando controparte nega il risarcimento, nega il fatto, tenta di ribaltare la verità delle circostanze sottraendosi alle proprie responsabilità o la condotta è talmente grave da doversi procedere d’ufficio, considerata la pericolosità di un soggetto che per esempio effettui un sorpasso azzardato, o compia un’inversione scellerata o altre manovre criminali, provocando lesione o morte del ciclista.
Le tutele civili e penali possono viaggiare parallele, mai sovrapporsi e il giudice civile e penale agevolare uno o l’altro nel Giudizio finale.
Importante quindi avere le idee ben chiare sulle possibili mosse da compiere in base agli obiettivi e ai fatti.
Partiamo quindi dal fatto, per capire quale sia l’applicazione del diritto.
- NESSUN REATO
Nemmeno ipotizzabile: è il caso di un incidente senza lesioni, senza atti volontari a provocare lesioni, con soli danni materiali (bici, abbigliamento, cellulare ecc)…in questo caso l’unica azione esperibile è quella civile, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e viene gestita nei confronti dell’assicurazione dell’auto del nostro automobilista. la miglior soluzione, in termini di costi e tempistica è la via stragiudiziale, ovvero un accertamento di responsabilità ed entità dei danni svolta dall’avvocato insieme al liquidatore, per giungere nel più breve tempo possibile e con buon senso al giusto risarcimento del danneggiato. Un legale corretto tenterà in ogni modo questa soluzione perché è la più vantaggiosa per il cliente danneggiato e comporta una rapida quanto corretta definizione.
Purtroppo qualche legale vecchia scuola percorre ancora la vecchia filosofia “causa che pende causa che rende”, portando i clienti alle calende spesso con un pessimo risultato se non in termini di “onorari” per l’avvocato! Il Giudizio in Tribunale in questi casi deve essere l’estrema ratio, ovvero quando ogni tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.
2. REATO A QUERELA DI PARTE: 90 GIORNI DI TEMPO | LESIONI NON GRAVI, SOTTO I 40 GG DI PROGNOSI
Quando il reato è ipotizzabile ma non abbastanza grave da prevedere un procedimento d’UFFICIO, si può agire nei confronti dell’automobilista con una querela, entro 90 giorni dall’incidente.
Il vantaggio: un giudizio penale che possa accertare la responsabilità dell’automobilista, a seguito di attività di indagine, raccogliendo prove, testimonianze e rilievi foto planimetrici. Talvolta il Giudice Penale nomina anche il perito cinematico per stabilire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Tutti elementi che si possono ottenere anche con il giudizio civile, anche in fase stragiudiziale.
MEGLIO IL CIVILE: L’ambito civile è quello più corretto per stabilire l’entità dei danni, specie se vi sono anche implicazioni di tipo patrimoniale, quali la perdita di lavoro, guadagni, chance professionali.
Si può affermare che in questi casi il giudizio Penale ha poco rilievo ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno, ma può costituire un elemento di pressione nei confronti dell’automobilista che voglia sottrarsi alle proprie responsabilità, ad esempio negando la realtà dei fatti ed agevolando l’assicurazione nel sottrarsi al pagamento del dovuto.
3. REATO D’UFFICIO | LESIONI GRAVI, GRAVISSIME O MORTE – REATO DI OMICIDIO STRADALE
Quando l’incidente provoca lesioni superiori ai 40 giorni al ciclista o la dinamica rientra in quelle descritte nella disciplina prevista per il reato di omicidio o lesioni stradali, il procedimento penale viene attivato senza necessità di querela e parte per impulso dello stesso Pubblico Ministero d’Ufficio.
Si tratta di casi che vedono lesioni gravi, gravissime fino alla morte, oppure all’ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale possano configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.
In questi casi la scelta non si pone poiché il procedimento penale, su impulso delle FFOO che rilevano l’incidente, parte d’ufficio e il Pubblico Ministero effettua le attività di indagine fino a chiedere il rinvio a Giudizio dell’automobilista responsabile.
Quando si aziona il processo penale la parte offesa ha una scelta ulteriore da compiere, ovvero decidere se costituirsi o meno PARTE CIVILE.
Nel processo penale infatti è possibile per la parte offesa svolgere direttamente la richiesta di risarcimento, costituendosi appunto parte civile, oppure lasciare che svolgere il processo penale e richiedere i danni in separata sede Civile.
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE art 74 codice di procedura penale
Il processo penale comporta la condanna dell’imputato, qualora ritenuto responsabile, alle conseguenze penali, a seguito di istruttoria che, seppur non vincolante per il Giudice Civile, può dare importanti indicazioni in merito alla responsabilità.
Ad esempio, in caso di incidente con dichiarazioni contrastanti e dinamica non definita, può essere utile lo svolgimento delle indagini e relativo processo penale proprio ai fini della determinazione della colpa. La sentenza di condanna potrà essere utilizzata nei confronti del responsabile civile, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
Non è possibile richiedere il risarcimento in entrambe le sedi (civile e penale), pertanto arriva il momento della scelta.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche: la costituzione di parte civile deve avvenire prima che inizi il processo penale e dovrà contenere tutte le prove: lista testimoni, richiesta di perizie, documenti.
L’azione civile, qualora sia già iniziata davanti al giudice civile, può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza.
Il trasferimento però comporta rinuncia agli atti del giudizio civile e tutto verrà deciso dal giudice penale.
Se invece non ci si costituisce parte civile nel processo penale si porta a termine l’azione civile di risarcimento del danno in sede civile.
Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
In sintesi non si possono azionare due processi (civile e penale) per la domanda di risarcimento del danno, poiché uno precluderebbe l’altro, ma è possibile che vi sia il processo penale per la condanna penale e il processo civile per la quantificazione del danno e condanna al risarcimento.
La sentenza penale accerterebbe il fatto e la sua illiceità con condanna dell’imputato, mentre l’azione civile è rivolta all’ottenimento del risarcimento da parte della vittima.
La sentenza penale irrevocabile di condanna produce i suoi effetti anche in sede civile, costringendo il giudice civile a riconoscere la pretesa risarcitoria del danneggiato: il soggetto riconosciuto responsabile penalmente subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.
Qualora l’imputato venisse assolto in sede penale il giudice civile può sempre agire civilmente senza che il giudizio penale sia vincolante.
In pratica
CONDANNA
se l’automobilista imputato viene condannato in sede penale il fatto si considera accertato e possiamo chiedere il risarcimento
ASSOLUZIONE
se l’automobilista viene assolto penalmente è sempre possibile ottenere il risarcimento in sede civile.
Nel scegliere la via da intraprendere il danneggiato dovrà tenere conto di una serie di fattori. Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: fattori da seguire Il primo fattore è l’obiettivo perseguito: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Un secondo fattore è il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile.
Dopo la condanna penale, si rimanda in sede civile
Molto spesso il Giudice penale dopo la condanna dell’imputato rimanda egli stesso al Giudice civile per provvedere alla quantificazione, che più gli compete.
CONCLUSIONI
il processo, civile o penale, non deve mai costituire strumento di vendetta o rivalsa, né strumentale al risarcimento del danno. Il Tribunale deve costituire l’estrema ratio una volta falliti tutti i tentativi di definizione conciliativa, o quando controparte rifiuta senza giustificazione le nostre legittime pretese. Una volta intrapresa la via del Giudizio bisogna poi considerare tutti gli aspetti sopra elencati, sia per procedere con la denuncia (ove non sia d’ufficio il reato), sia per costituirsi parte civile nel processo penale o intraprendere una autonoma causa civile (quasi sempre preferibile) per ottenere il giusto risarcimento del danno.

Nuovo codice della strada
L’annunciata riforma del codice della strada lascia l’amaro in bocca, almeno per i ciclisti, perché gli interventi che riguardano le due ruote, oltre ad essere insufficienti e risicati (nessun accenno a rotonde, tenere la destra fila indiana e tutte le situazioni di pericolo per i ciclisti), risultano oltremodo inapplicabili e peggiorativi rispetto alle attuali norme.
Un peggioramento che tradisce le attese e le promesse di garantire più controlli, più sicurezza e rispetto per la vita umana e il ciclista ne esce ancor meno tutelato di quanto non lo fosse prima.
La proposta di legge dovrà passare al vaglio del parlamento, con tutte le modifiche del caso e il dibattito politico che ne conseguirà, ma da qui ad allora gli automobilisti potranno superare i ciclisti senza limiti di distanza o particolari cautele, guidando sotto effetto di alcool e droghe indisturbati e soprattutto impuniti?
Che fine farà l’omicidio stradale? È previsto un collegamento tra codice della strada e codice penale? Come si regoleranno i Giudici quando si troveranno sul banco degli imputati un automobilista che ha ucciso un ciclista?
In attesa del testo ufficiale, non ci pare ci siano particolari collegamenti né richiami alle norme che già regolano il sorpasso del ciclista, sta passando il pericoloso messaggio che al momento tutto sia consentito, quando in realtà l’attuale codice pone regole che qualora applicate garantirebbero una maggior tutela dei ciclisti.
Il problema non è quindi riscrivere il sorpasso, ma far si che le regole vengano rispettate, con controlli veri ed efficaci, specie quando si deve ricorrere al Tribunale.
Un messaggio davvero pericoloso e che rafforza negli automobilisti la convinzione che Il ciclista costituisca un intralcio e possa essere sorpassato in qualsiasi condizione, anche a metà rotonda e con qualsiasi distanza purchè ci sia spazio per passare (anche pochi millimetri secondo gli automobilisti).
La regola del metro e mezzo, così come scritta, risulta inapplicabile quindi si apre una ulteriore incertezza, che incoraggia condotte pericolose da parte.
In caso di incidente l’automobilista potrà sempre dire che il tratto di strada non consentiva di tenere il metro e mezzo e la distanza era “adeguata”, addossando la colpa al ciclista!
I 3 PASSAGGI CHIAVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CICLISTI
Una riforma che definisce le biciclette “velocipedi” non lascia ben sperare sul carattere innovativo e rivoluzionario promesso, tant’è che il passo pare essere compiuto indietro piuttosto che in avanti.
1.NUOVA DEFINIZIONE DI STRADA CICLABILE
Il nuovo Codice introduce una nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con limite di velocità non superiore a 30 km/h.
Ampia facoltà ai Comuni di predisporre aree, zone, piste riservate o meno, con annessi limiti di velocità…e ai ciclisti adattarsi di comune in comune a nuove regole e districarsi tra cartelli e sanzioni.
In ogni caso si restringono le ciclabili, cono obbligo di utilizzarle, viene eliminata la segnaletica orizzontale e la precedenza.
2. ZONA DI AVANZAMENTO
Sempre ai Comuni la libertà di istituire la zona di attestamento ciclabile: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
Sempre secondo le condizioni della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino.
Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli
Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3 .IL SORPASSO
La norma attuale (art 148 cds) spiega come superare un ciclista, quali debbano essere le condizioni di sicurezza da valutare prima di effettuare la manovra e soprattutto quale sia l’esito di un sorpasso non riuscito sotto il profilo penale (omicidio stradale).
La norma nuova prevede l’obbligo per auto e moto di mantenersi ad adeguata distanza lateraledi almeno 1,5 metri ma solo ove le condizioni della strada lo consentano.
La norma aggiunge però che qualora le condizioni non lo permettessero, il distanziamento laterale dovrà essere adeguato.
L’automobilista potrà quindi superare ugualmente il ciclista, senza tenersi ad un metro e mezzo, qualora ritenesse non ci siano le condizioni sufficienti (strade strette…le più pericolose!).
In caso di incidente l’automobilista potrà quindi dichiarare che le condizioni della strada non consentivano di tenere un metro e mezzo e che la distanza calcolata per il sorpasso era assolutamente “adeguata”!
In caso di omicidio, prima di questa riforma gli inquirenti potevano richiamare l’art. 148 cds e formulare il capo di imputazione sul solo presupposto dell’avvenuto urto (se l’automobilista aveva urtato il ciclista in fase di sorpasso non si era attenuto alle regole del sorpasso “cautelare”).
Con il nuovo codice il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che la distanza non era adeguata…prova impossibile in mancanza di telecamere o testimoni.
La pena prevista, in ogni caso, salvo una sospensione della patente in più, ma che non si andrebbe ad accumulare a quella già presente in caso di omicidio, rimarrebbe invariata, con una disapplicazione negli anni della norma, ridotta a condanne per lo più sotto i 3 anni, pena sospesa, anche in presenza di aggravanti.
Ultima annotazione, come si calcola il mancato rispetto di un metro e mezzo nessuno l’ha previsto, e in caso di incidente in strada extraurbana senza testimoni e telecamere rimarrà sempre la parola dell’automobilista contro quella del ciclista, se sopravvissuto.
In altri paesi europeri (Francia, Olanda, Spagna, Belgio) più amanti delle due ruote e della mobilità sostenibile si è lavorato in questi anni sull’educazione, sull’adeguatezza delle strade, sulle strutture ciclabili, costruendo meravigliose reti di strade ciclabili ed incentivando l’uso della bici nella città, rese a misura di due ruote, stabilendo in molti casi una presunzione di responsabilità dell’automobilista ogni volta che vi sia un incidente con vittima un ciclista.

Sorpasso del ciclista
COSA DICE LA LEGGE:
“il veicolo condotto da Tizio, nel tentativo di sorpasso urtava la bicicletta condotta da Caio, provocandone la caduta e cagionandone colposamente il decesso…colpa consistita nella violazione dell’art. 148 c. 3 CDS, per aver superato il veicolo senza mantenere un’adeguata distanza laterale”…questo il rinvio a giudizio, poi confermato in Sentenza di condanna, dove il Giudice ha sottolineato, quanto alla condotta del conducente omicida che: “si evince la violazione della regola cautelare che ha determinato il sinistro”.
Questo il dispositivo di una delle tante Sentenze che descrivono una tragedia evitabile (se l’automobilista avesse tenuto una condotta di guida lecita e soprattutto cautelare) e mettono in evidenza l’obbligo maggiormente violato e ignorato dagli automobilisti, inconsapevoli del fatto che quando si sorpassa un ciclista la legge, così come la logica, imporrebbe di adottare una particolare cautela, che tenesse conto della debolezza del ciclista, della sua precarietà di equilibrio, dei fattori esterni (vento, buche, irregolarità), insomma di tutti gli elementi che pongono il ciclista in una situazione di estremo pericolo, facilmente evitabile con cautele che ne possano garantire un sorpasso “IN SICUREZZA”!
Quanti sorpassi vengono effettuati in totale sicurezza dagli automobilisti? La risposta è scontata ma non per questo il comportamento in strada subisce dei cambiamenti, anzi per chi percorre le strade italiane in bicicletta la sensazione è che il pericolo sia aumentato, ogni giorno da qualche anno ad oggi, tanto da far rinunciare molti ciclisti a questo sport, diventato troppo pericoloso.
I ciclisti non stanno in mezzo alla strada in fila per tre, i ciclisti non sbandano senza ragione né volontariamente intralciano la marcia degli automobilisti, i ciclisti non si arrogano diritti che non posseggano, quale quello di impegnare la strada con pari autorità e diritto degli altri veicoli, i ciclisti vanno rispettati tenendo conto che sono parte vulnerabile della strada, che sono soggetti a maggiori pericoli di tutti gli altri utenti della strada, che viaggiano su due ruote in equilibrio precario, che per farli cadere con gravi conseguenze basta una ventata, un piccolo contatto, una manovra che crei spavento!
Quando un automobilista incontra un ciclista dovrebbe automaticamente pensare a tutti i pericoli che quell’individuo sta affrontando e nell’avvicinarsi a lui, per sorpassarlo o guadagnare una precedenza o impegnare una rotonda imminente, dovrebbe adeguarsi a quanto imporrebbe la legge: applicare la REGOLA CAUTELARE, che altro non è che fare tutto ciò che si deve perché la vita del ciclista non venga in nessun modo messa in pericolo!
La legge c’è quindi anche se non si nomina spesso: l’articolo 148, comma 9 bis del Codice della strada parla di “particolari cautele” imposte all’automobilista prossimo al sorpasso del ciclista, le medesime cautele che vengono imposte anche in altre situazioni di approccio tra auto e bici, e sempre il comma 9 bis spiega il motivo dell’accortezza che dovrebbe avere l’automobilista nei confronti del ciclista: “considerare la minore stabilità, la probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista (mi rifiuto di definirlo velocipede)…e sempre l’articolo prosegue e impone all’automobilista di “verificare l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in COMPLETA SICUREZZA, riducendo velocità affinchè la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”
Se abbiamo presente le condizioni delle nostre strade e l’intensità del traffico, le circostanze lo richiederebbero SEMPRE, e per questo non può bastare e non dobbiamo accontentarci nel rivendicare un metro e mezzo di distanza, già presente tra l’altro nei nostri codici (la distanza cautelare è quella che garantisce il sorpasso in sicurezza, non necessariamente limitata ad un solo metro e mezzo), ma la rivendica dei ciclisti deve essere molto più ampia e profonda, finalizzata ad un cambiamento culturale, che possa modificare la percezione del pericolo negli automobilisti, per lo più ignari o superficiali quando si tratta di superare o incrociare un ciclista.
Un richiamo poi ai divieti di sorpasso più generici non guasta quale promemoria per gli automobilisti più competitivi.
Il sorpasso è vietato:
–IN CURVA (SALVO STRADA A DOPPIA CORSIA O DOPPIO SENSO SEPARATO)
–ALTRO VEICOLO IN SORPASSO
–PRIMA DEGLI INCROCI, SALVO CASI SPECIFICI E SEMPRE IN SICUREZZA
Ci sono ovviamente eccezioni ma la regola è sempre quella della prudenza e del buon senso, che dovrebbe farci considerare sempre e prima di qualsiasi manovra se siamo nelle condizioni per effettuarla in completa sicurezza.
Il discorso ovviamente vale anche per i ciclisti, ai quali si può raccomandare non tanto di osservare la legge (quello lo diamo per scontato) ma di pensare prima di tutto alla propria salute e quindi di rinunciare sempre alla precedenza quando ci sia il rischio che l’automobilista dall’altra parte non ci abbia visto o stia andando di prepotenza.
Avv. Federico Balconi
ZEROSBATTI

Insidie stradali e giuridiche
Ben più insidiosi delle buche della strada sono i trabocchetti cosparsi lungo il percorso di una pratica di risarcimento danni, con il rischio di aggiungere al danno la beffa di un mancato indennizzo e magari condanna alle spese!
Avere la ragione non basta, perché in una eventuale causa, nella quale l’Ente tende sempre a trascinarci, affidando le proprie sorti all’alea del giudizio oltre che alla lungaggine, si può inciampare in una serie di insidie procedurali che potrebbero vederci respingere la nostra seppur legittima domanda.
Essenziale quindi agire immediatamente, togliendo a controparte quanti più appigli per sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno.
Può capitare, ad esempio, che il Giudice non ritenga sufficientemente documentata la “dinamica della caduta”, oppure non ritenga dimostrato il nesso di causa (collegamento fatto/evento) tra la buca e la caduta e il danno subito, perché ad esempio mancano nel fascicolo foto della bicicletta o l’intervento di autoambulanza o delle forze dell’Ordine.
La strada del ciclista sarà tutta in salita qualora dopo la caduta provocata da un’insidia stradale e avesse l’idea di rientrare a casa con le proprie gambe, o ruote, senza testimoni, senza aver chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza, omettendo di fotografare la buca, la bici, la strada.
Perché quindi chiamare sempre i vigili o i Carabinieri? Perché documenterebbero la buca, la rottura eventuale della bici, le lesioni, le dichiarazioni di testimoni, ricostruendo sul posto la dinamica dell’incidente.
Il verbale redatto dalle autorità resterebbe una preziosa fonte di prova, utile per dimostrare l’incidente, il danno, la presenza dell’insidia, quel giorno in quel posto a quell’ora.
Per quanto la Cassazione abbia allargato il campo della responsabilità oggettiva alcuni Tribunali, non troppo empatici con i ciclisti, mostrano ancora una rigidità estrema nei confronti delle due ruote, arrivando a pretendere prove scientifiche e schiaccianti attestanti l’idoneità della buca ad essere considerata insidia o pericolo (per poi compiere valutazioni del tutto personali).
Pretese smentite puntualmente dai Giudici Superiori, che invocano l’applicazione dell’art. 2051 del codice civile (obbligo del custode), obbligando l’Ente al risarcimento nei confronti della vittima e stabilendo che la Pubblica Amministrazione sia tenuta infatti a far sì che la strada non presenti per l’utente, che fa ragionevolmente affidamento sulla sua apparente regolarità, alcuna situazione di pericolo!.
L’ente locale che gestisce la strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare un incidente. In caso contrario è responsabile e tenuta al risarcimento (ordinanza n. 11096/2020 della Cassazione).
All’esito dei casi trattati fino ad oggi possiamo ora stilare una procedura in cinque mosse per scongiurare un mancato risarcimento:
REGOLA 1: CHIAMARE SEMPRE LE FORZE DELL’ORDINE
In caso di caduta provocata da insidia stradale chiamare sempre le Forze dell’Ordine e far accertare loro lo stato dei luoghi, i danni, la pericolosità della buca, così da poter accedere poi al verbale e avere la fotografia di quanto è accaduto.
Il Verbale costituisce prova fino a querela di falso, pertanto l’Ente non potrà negare quanto riportato. Se nei giorni o settimane successive l’Ente provvedesse a riparare la buca, si farà un accesso agli atti per dimostrare l’intervento, con conseguente ammissione indiretta di pericolosità.
REGOLA 2: FOTOGRAFARE BUCA E DANNI
Le foto scattate nell’immediatezza sono ovviamente le più attendibili e costituiscono prove che dimostrano la presenza della buca e la compatibilità dei danni. Utile fotografare la buca con un oggetto che possa farne dedurre le dimensioni (ad esempio una tessera o documento identità).
REGOLA 3: CHIAMARE L’AMBULANZA
Incombe alla vittima l’onere di dimostrare che il danno subito (in tema di lesioni) sia stato provocato dalla caduta. Ovviamente l’intervento dell’ambulanza con l’accesso al PS costituiscono documenti incontestabili e comprovanti il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta sul manto stradale.
Questa regola vale anche per la nostra salute poiché spesso il ciclista a caldo ha una sola smania, quella di risalire in bici e tornare a casa…senza magari accorgersi di avere qualche problema che poi emergerà in serata o nei giorni successivi.
Se i dolori o la sofferenza arrivasse dopo, si può andare anche dei giorni successivi, facendo annotare nel verbale di PS che le lesioni o conseguenze siano riconducibili all’evento subito.
REGOLA 4: PREVENTIVO E FOTO DELLA BICI
Il risarcimento della bicicletta è la fonte delle maggiori discussioni con l’assicurazione o con l’Ente in fase di trattativa: se chiediamo la sostituzione del telaio, ad esempio, dovremo documentare sia la crepa o la lesione sia il valore del pezzo da sostituire.
I danni richiesti devono essere non solo documentati ma plausibili con il tipo di incidente subito, così da snellire eventuali contestazioni.
REGOLA 5: ASSISTENZA IMMEDIATA
L’Assistenza ZEROSBATTI agevola il danneggiato nelle prime fasi, per poi accompagnarlo nell’intera pratica di risarcimento, interfacciandosi direttamente con l’ente e consentendo al danneggiato di agire nel modo più efficace per l’ottenimento del suo risarcimento.
L’associato ZEROSBATTI trova tutela anche qualora dovesse incontrare un Ente particolarmente riottoso al risarcimento, perché potrà citarlo in Giudizio togliendo a controparte quel vantaggio di cui sopra: far conto sull’alea del giudizio, almeno quanto alle spese di lite!
REGOLA ULTIMA: sempre la prudenza, quindi occhi aperti, casco in testa, niente cuffie e luci accese!
Avv. Federico Balconi

I 5 peccati del ciclista
Pedalare in città, non solo per sport ma anche per chi ha scelto le due ruote come mezzo di trasporto o di semplice svago, sta diventando un’attività da annoverare tra gli sport estremi.
Le ragioni purtroppo non solo intrinseche al gesto del pedalare ma vanno attribuite per lo più al comportamento degli altri utenti della strada, alla mancanza di rispetto degli automobilisti e alla distrazione, in una parola c’è un passo culturale molto ampio da fare, più in fretta possibile.
Il primo passo lo stiamo facendo noi ciclisti, indossando il casco, addobbando le bici e l’abbigliamento con luci e catarifrangenti, cercando di comportarci nel modo più corretto possibile e meno “fastidioso”, purchè con un pensiero nella testa e che dovrebbe diventare intitolare una legge ad hoc: “la strada è di tutti!”.
Se dovessimo intervistare automobilisti emergerebbero cinque condotte intollerate e che generano discussioni su ciò che sia consentito o meno ai ciclisti quando viaggiano in fila per due o più, non percorrono le ciclabili (o ciclopedonali?) o pedalano contromano!
Stigmatizziamo i 5 comportamenti meno tollerati dagli automobilisti ma non sempre VIETATI ai ciclisti.
ANDARE CONTROMANO? VIETATO
*salvo sia esplicitamente consentito (resta a nostro avviso una manovra sempre pericolosa anche quando consentita)
L’Art 143 commi 11 e 12 Codice della Strada vieta tassativamente di andare contromano, bici incluse.
L’articolo in questione impone a tutti i veicoli di circolare sulla destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Le biciclette devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Se la strada è divisa in due carreggiate separate a senso di marcia opposto, il ciclista deve percorrere quella di destra.
chiunque circola contromano è soggetto alla multa da 163 a 651 euro. Anche le biciclette non possono procedere in senso opposto a quello di marcia.
Alcuni ciclisti pensano che gli sia consentito, come avviene ad esempio in Francia (in alcune vie indicate tassativamente, con tolleranza zero quando non è consentito).
In Italia viviamo, come spesso accade, nell’equivoco di una norma promessa, modificata, espressa in un parere, aggiustata ed esclusa salvo precise eccezioni elencate nella legge 120 di modifica al codice della strada.
In alcuni casi tassativamente indicati dalla Legge è consentito andare in bici contromano, ma vediamo quali:
- Piste ciclabili a doppio senso ciclabile (art 3): “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”
- In alcune strade cittadine, tipo E, E bis F o F bis (art 7) c.d. zone 30, è possibile la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.
L’ex Ministro dei Trasporti ha consentito alle amministrazioni la facoltà di rendere ove possibile, strade a senso unico per auto e non per le bici: solo per strade a zona 30, o a traffico limitato o su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.
Spetta sempre ai Comuni decidere se e dove istituire, con specifica ordinanza, la nuova tipologia di struttura stradale che permette il doppio senso ciclabile.
Escluse le eccezioni il ciclista contromano potrà essere multato al pari di un automobilista, senza però la decurtazione dei punti della patente (per guidare la bici non è necessaria la patente, pertanto non vi sarebbe alcuna motivazione logica e giuridica per tale sanzione).
SCARTI E ZIG ZAG? VIETATO
Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.
Per la violazione la multa di 49 euro
L’obbligo di percorrere le piste CICLABILI
Questo è il tema che più infiamma gli animi, da una parte come dall’altra.
Il primo distinguo da fare, e da far capire agli automobilisti è tra ciclabili e ciclo/pedonali.
OBBLIGATORIE LE CICLABILI
FACOLTATIVE LE CICLOPEDONALI
Per il ciclista “sportivo” le piste (salvo che si vada oltre confine, tipo in Belgio) le piste sia ciclabile, sia ciclopedonale presentano più pericoli della strada veicolare: promiscuità, detriti, rami, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi.
La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.
Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.
Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”.
A nostro avviso andrebbero disegnate, strutturate, indicate, protette e tenute in modo impeccabile, poiché le velocità dei ciclisti talvolta sono elevate e non consentono di trovarsi ostacoli improvvisi, oggetti pericolosi, buche o ghiaia. Solo qualora si possa garantire di svolgere l’attività sportiva senza pericoli allora a quel punto si giustificherebbe l’obbligatorietà.
Purtroppo spesso il ciclista viene multato, anche ingiustamente…ma impugnando la multa con il ricorso può essere stabilita la verità e giustizia.
Multa: fino a 168 euro.
IL TELEFONINO
L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.
Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.
Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).
IN FILA PER DUE
-VIETATO FUORI DAI CENTRI ABITATI
-CONSENTITO NEI CENTRI ABITATI
Il tema della FILA INDIANA anima le migliori discussioni da Bar: non c’è ciclista che non abbia visto ciclisti in fila per 6 (riporto di 2) ad occupare per ore e giorni intere strade veicolari.
Questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici!
Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!).
La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.
Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare.
Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:
Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)
Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.
Una piccola annotazione: nella nostra casistica i ciclisti investiti in fase di sorpasso con esiti gravi sono sempre ciclisti solitari che l’automobilista “NON HA VISTO”!
Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.
Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.
Avv. Federico Balconi

Davide Rebellin
Il tragico evento che ha visto vittima il nostro amico Davide ha scosso tutto il mondo del ciclismo, ma non solo, poiché il fatto è stato talmente violento da suscitare parole di cordoglio e rabbia diffuse, fino all’intervento del nostro Capo di Governo, Giorgia Meloni.
L’ultimo Capo di Governo ad esprimersi in ordine a questo flagello sulle strade era stato Matteo Renzi, alla firma della Legge che introdusse l’Omicidio Stradale quale nuova fattispecie di reato (L’art. 589 bis c.p. introdotta con la Legge del 23 marzo 2016 n. 41).
Questa norma avrebbe dovuto migliorare la situazione sulle strade, imponendo maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte degli automobilisti e camionisti, diminuendo quella che si può definire una strage continua sulle strade.
La nuova norma avrebbe dovuto punire duramente i colpevoli di incidenti mortali, specie se in particolari condizioni (ad esempio in stato di ebbrezza).
Nel caso di Davide pare che il camionista (detta qualifica comporta di per sé una maggiore punibilità e responsabilità) si sia dato alla fuga dopo aver accertato di aver commesso l’omicidio, tentando di far perdere le proprie tracce.
Possiamo immaginare che volesse sottrarsi ad eventuali controlli sul suo stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, ciò che avrebbe comportato l’immediato arresto (obbligatorio in questi casi), e qualora venisse accertato ciò comporterebbe l’immediato arresto (a prescindere dal fatto che in Germania esista o meno questa disciplina) e un processo per omicidio stradale aggravato.
Si tratta di una fattispecie ideata proprio per distinguere le ipotesi di omicidio colposo (art 589 c.p.) dall’ipotesi, come questa, di omicidio “stradale” (art. 589 bis c.p.), aggravando la responsabilità e soprattutto le pene nei confronti di chi commetta questo delitto.
Queste le pene previste:
1) PENA BASE: da 2 a 7 anni;
2) PENA AGGRAVATA DALLA GUIDA IN EBBREZZA superiore a 1,5: da 8 a 12 anni;
3) PENA AGGRAVATA DA GUIDA IN EBBREZZA LIEVE: da 5 a 10 anni.
Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
ARRESTO: E’ sempre consentito l’arresto in flagranza di reato mentre in presenza delle aggravanti (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, OMISSIONE DI SOCCORSO) diventa obbligatorio.
AGGRAVANTE: Se il conducente del veicolo, come in questo caso, si dia alla fuga, scatta automaticamente l’aumento di pena ( da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Nella ipotesi più grave di reato in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducente di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5).
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione connessa all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pm (anche oralmente) al fine di effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Nel caso dell’assassino di Davide Rebellin appare ipotizzabile che il CAMIONISTA si sia dato alla fuga per due ragioni: la prima che fosse in stato di ebbrezza anche lieve (poiché camionista appunto) la seconda perché pare che avesse già dei precedenti per lo stesso reato, ciò che prevederebbe l’immediato arresto in flagranza.
Si ipotizza, a questo punto che la polizia Giudiziaria possa chiedere al PM di poter svolgere gli accertamenti finalizzati a far emergere lo stato di ebbrezza dell’autista, tramite esami biologici.
Qualora vi siano precedenti accertati (pare che l’autista tedesco abbia subito nel 2015 un processo penale concluso con patteggiamento per guida in stato di ebbrezza), è prevista in ogni caso l’applicazione delle aggravanti.
In sintesi il camionista colpevole della morte di Davide Rebellin andrà processato con tutte le aggravanti e ci si augura un’applicazione severa delle pene previste.
In questo caso le associazioni a tutela dei ciclisti potranno costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento del danno.
Lo scopo di questa nuova legge sarebbe stato quello di aggravare la posizione penale di chi commetta questo tipo di reato, con lo scopo di incrementare il senso di responsabilità di tutti gli automobilisti.
L’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva dichiarato, alla firma del disegno: “Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno”.
In realtà la legge è stata applicata raramente in modo severo, con processi terminati per lo più con patteggiamenti molto morbidi da parte dei responsabili, a dispetto delle preoccupazioni iniziali di chi temeva si trattasse di una norma che fosse troppo incisiva nei confronti degli automobilisti.

La prova della ragione
Questo principio, sacrosanto, potrebbe risultare talvolta a svantaggio del soggetto che nella realtà aveva ragione, ma non è riuscito a dimostrarlo.
Quando lo scontro è tra un autoveicolo e un ciclista, il più delle volte è il ciclista a patirne le peggiori conseguenze, sia nei danni fisici, sia a causa della difficoltà di dimostrare le proprie ragioni!
Finchè non saremo dotati tutti, auto e bici, di camere che riprendano in modo inconfutabile la dinamica dell’incidente, tocca a noi raccogliere le prove necessarie a dimostrare la nostra ragione, prima che l’automobilista abbia spostato la sua vettura, siano intervenuti ambulanza e forze dell’ordine, o si siano allontanati i testimoni.
Importante, quindi, sapere subito cosa fare, come comportarsi, ove le nostre condizioni fisiche ce lo consentano.
In caso contrario non resta che affidarsi al lavoro delle forze dell’Ordine, che una volta giunti sul posto hanno l’obbligo di raccogliere quanti più elementi possibili per ricostruire poi la dinamica corretta dell’incidente.
La leggeremo nel verbale di incidente, scritta appunto a posteriori, quindi spesso basata su interpretazioni o deduzioni dello stesso agente, rivedibile in un eventuale processo, dove sarà il Giudice a stabilire se quanto riportato abbia fondamento o meno, interpellando magari un Ing. Cinematico.
Ma anche il miglior cinematico avrà bisogno di quanti più elementi possibili: foto dei veicoli nell’immediatezza dell’evento, foto del luogo, delle frenate, degli indumenti. A volte un piccolo particolare potrebbe spostare l’ago della bilancia a favore di uno o dell’altro e risolvere un giudizio.
Le stesse dichiarazioni, rese nell’immediatezza, verranno poi trascritte, interpretate, confutate…
Una volta che il sinistro arriva sulla scrivania dell’avvocato, la modalità di gestione sarà determinante per ottenere o meno il giusto risarcimento, ma ancor prima se il ciclista ha fatto le prime mosse nel modo corretto, raccogliendo tutti gli elementi indispensabili, la strada sarà certamente più agevole e non dovremo sentirci opporre quell’odioso concorso di colpa!
Il nostro risarcimento dipenderà quindi da due elementi fondamentali:
- Avere la ragione al 100%
- Quantificare correttamente il danno subito
COME OTTENERE RAGIONE:
Non sono necessari gli stratagemmi di Schopenhauer, basta fare le mosse giuste:
1. Se possiamo bisogna subito estrarre il nostro cellulare per fare foto: alla macchina, alla bici ancora sdraiata, la macchina e la bici insieme, il punto d urto, i particolari delle ammaccature, la strada, il tombino, una panoramica, anche l’uomo o la donna che ti sta parlando…bisogna fotografare la rotonda, l’incrocio, il semaforo…ancora meglio un video di tutto.
2. compilare la constatazione amichevole, CA:
Se l’automobilista avesse il modulo CAI utile compilarlo e fargli descrivere e sottoscrivere la dinamica, anche con il disegnino dell’incidente: avrà valore di dichiarazione, alla stregua di una confessione.
AMBULANZA:
A c.d. “botta calda”, e il ciclista quando cade è sempre bollete, possiamo non renderci conto di lesioni anche importanti, quindi chiamare l’ambulanza è utile non solo per dimostrare di aver subito un danno, ma anche e soprattutto per la nostra salute.
TESTIMONI:
la vera spada di Damocle per ogni avvocato sono i testimoni, quando compaiono a distanza di mesi o anni e non ricordano, raccontano versioni contrastanti o hanno ripensamenti davanti al Giudice, vanificando così l’esito del processo. Per questo è importante, quando sono presenti sul luogo del sinistro, prendere immediatamente i loro dati, raccoglierne la dichiarazione, quella che nell’immediatezza, anche qualche giorno dopo, risulta essere più genuina, più fresca nei ricordi e nitida. Sempre se siamo coscienti e nelle nostre facoltà quindi è importante raggogliere i loro dati, basta nome, cognome e numero di telefono, meglio se anche l’indirizzo di residenza.
LA BICI, FOTO E PREVENTIVO:
Il risarcimento del danno alla bicicletta dipende tutto dalla precisione con la quale vengono documentate le parti danneggiate. Ovviamente i danni devono essere compatibili con il tipo di collisione avvenuta, quindi se siamo stati investiti da dietro avremo la ruota posteriore accartocciata, il carro spezzato e magari il telaio piegato. Una volta intervenuta l’assicurazione, interpellata dall’avvocato, questa farà uscire a breve un perito, che si recherà dove gli viene indicato per valutare la bicicletta e tutti i danni subiti.
Il consiglio è di portarla dal vostro meccanico di fiducia e concordare la somma necessaria a ripristinare la nostra bicicletta tale e quale a prima dell’incidente. Ci penserà lui a spiegare al perito, parlando lo stesso linguaggio, che un telaio in carbonio che ha subito un colpo non può più essere garantito e può valere qualche migliaio di euro.
I DANNI FISICI, PATRIMONIALI E NON
Dedicheremo un articolo anche a questo importante passaggio, che specialmente per gli sportivi ha molte sfaccettature, quali la personalizzazione del danno, certamente più rilevante per un atleta che oltre a tutto il resto deve patire l’interruzione di allenamenti, gare e attività con le conseguenze che solo gli sportivi comprendono fino in fondo e pertanto meritano attenzione da chi deve mettere mano al portafoglio al momento del risarcimento. Vi sono poi una serie di danni, collegati al patimento fisico, quali un decremento del guadagno, la perdita di chance (sportiva e non), le spese mediche e riabilitative (osteopati, chiropratiche, tekar ecc..). Tutto andrà documentato con precisione e raccolto per il responso del medico legale. Sarò compito dell’avvocato guidare il danneggiato in questo percorso, informarsi dell’iter seguito, anche psicologico, per poi discutere con la controparte una volta raccolte tutte le informazioni e redatta la relazione medico legale.
AVV. FEDERICO BALCONI
