
L’obiettivo mancato
Sul gazzettino.it un singolare articolo, che evidenzia l’errore di fondo (causa del nostro arretramento culturale).
L’OBIETTIVO MANCATO
Il PREGIUDIZIO
A partire dalla riforma del Codice della strada, a livello istituzionale vi è un pericoloso pregiudizio: la convinzione che la principale causa di incidenti a danno di ciclisti sia da ricercare nei comportamenti dei ciclisti, sanzionandoli ed educandoli.
iniziative come per il Sindaco di Mofalcone, che periodicamente dispone controlli programmati a danno dei ciclisti, confermano lo strabismo verso il problema sicurezza.
Prima di addentrarci nelle evidenti contraddizioni di questo sistema, ricordiamo a Sindaci e rappresentanti della legge che le principali cause di incidenti sono:
- Eccessiva velocità (degli automobilisti)
- Distrazione (degli atuomobilisti)
- Ignoranza delle norme del codice della strada
- Imprudenza (degli automobilisti)
- Dolo (degli automobilisti)
In nessuna di queste cause si individua la mancanza di luci, campanelli o bretelle…
Ciononostante il giornalista del Gazzettino titola:
“a Monfalcone 37 ciclisti multati in due giorni. Tra di loro c’era chi non indossava il giubbotto catarifrangente o le bretelle ad alta visibilità
L’articolo in questione poi qualche dato sconcertante:
“Un’operazione per tutelare la sicurezza stradale: la polizia locale di Monfalcone ha controllato 423 biciclette in due giorni”.
Quattro agenti impiegati, sin dalle prime ore del mattino (quindi supponiamo di giorno) hanno sottoposto a verificare i veicoli su alcune strade cittadine, effettuando 37 sanzioni per diverse violazioni del Codice della Strada.
Le sanzioni inflitte, secondo quanto riporta il gazzettino, attengono a 25 e sanzioni per circolazione contromano e 10 per il mancato possesso delle luci di segnalazione.
Le restanti due irregolarità riguardavano l’assenza del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.
Il giornalista scrive poi che “Gli interventi sono infatti mirati a garantire la sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti, perché un eventuale incidente con un velocipede che non rispetta le normative potrebbe comportare conseguenze legali e sospensioni della patente per i conducenti delle auto coinvolte”.
Sfugge però la logica giuridica di tale dichiarazione, che si contraddice negli stessi termini e la domanda sorge spontanea: se in caso di incidente vengono sospese le patenti degli automobilisti, se ne deduce che l’incidente sia stato provocato da comportamenti illeciti degli stessi automobilisti…e allore per quale motivo impegnare gli agenti in una operazione punitiva/educativa (che non suona benissimo) nei confronti dei ciclisti?
Come dire: se l’automobilista ti investe, superando limiti di velocità, in stato di ebbrezza ed effettuando sorpassi o manovre illecite, tu ciclista crei un disagio, quindi ti multo ad esempio per la mancanza di campanello (anche se non ha rilevanza nella dinamica!)…
L’obiettivo non andrebbe quindi spostato sui comportamenti degli automobilisti?
Se il problema in Italia è culturale, queste iniziative, e il tipo di commento, lo fanno emergere in modo evidente.
La dichiarazione del vicesindaco lo conferma:
«Il nostro obiettivo non è quello di sanzionare i ciclisti che commettono irregolarità, ma sensibilizzarli sulla necessità di rispettare le norme, per la loro stessa sicurezza e per quella degli altri utenti della strada – ha spiegato vicesindaco reggente Antonio Garritani -. In tema di sicurezza non facciamo sconti e siamo soddisfatti nel constatare che, rispetto agli anni precedenti, abbiamo registrato una diminuzione delle sanzioni, segno di una maggiore consapevolezza e attenzione da parte dei ciclisti, anche grazie a questo genere di operazioni che periodicamente programmiamo» ha poi concluso.
Un breve ripasso sulle norme:
Le bretelle, di giorno, nei centri urbani salvo nelle gallerie, non sono obbligatorie, mentre luci e campanello devono equipaggiare le biciclette, salvo accenderle (d’obbligo) solo dopo da mezz’ora prima del tramonto e mezz’ora prima dell’alba (art. 182 comma 9 cds).
Saremmo curiosi di leggere ognuno di questi verbali, analizzando orari, luoghi, circostanze, per capire se davvero l’operazione sia stata ordinata e finalizzata alla sicurezza dei ciclisti, commettendo in ogni caso un errore di fondo: gli incidenti sono causati dagli automobilisti e non dai ciclisti, i cui comportamenti non hanno alcuna attinenza con le stragi quotidiane sulle strade.
Queste le sanzioni:
- sanzione pecuniaria minima di 26,00 euro, come previsto dell’articolo 182, comma 10 del Codice della Strada.

Dalla legge alla strada
In occasione della recente 105° Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM, abbiamo avuto il piacere di intervistare l’Avvocato Federico Balconi, fondatore di Zerosbatti, la prima associazione in Europa dedicata all’assistenza e alla tutela legale dei ciclisti in caso di incidenti.
Con un approccio innovativo e una vasta esperienza nel campo del diritto, l’Avvocato Balconi ha creato un’organizzazione che si distingue per il suo impegno nella tutela dei ciclisti, offrendo loro supporto immediato e una guida esperta in un momento di vulnerabilità; un’iniziativa che non solo protegge i diritti dei ciclisti, ma si batte anche per una maggiore sicurezza sulle strade, sostenendo un cambiamento culturale e normativo in favore della mobilità sostenibile.
Il nome Zerosbatti sicuramente è particolare e immediato: quale è la storia dietro a questa scelta?
Il nome Zerosbatti sicuramente è particolare e immediato: quale è la storia dietro a questa scelta? E’ nato nel mio studio legale, mentre difendevamo ciclisti rimasti vittime di incidenti, era il 2015 ed erano in aumento. Spesso arrivavano da noi che la loro pratica era già compromessa…mancavano i verbali, i testimoni, le foto della bici, la documentazione corretta, così diventava difficile farli risarcire e il ciclista rimaneva vittima una seconda volta.
C’era bisogno che qualcuno si occupasse del ciclista, per lo più solitario sull’asfalto, nelle fasi immediate all’incidente, per supportarlo in quel frangente, sollevandolo da tutti gli “sbattimenti” che invece sono essenziali per poi gestire la pratica di risarcimento. L’unica forma possibile era fondare un’associazione che potesse dare quel servizio così importante. Alle luce di questi anni di esperienza posso dire che aumenta questo tipo di assistenza aumenta la probabilità di ottenere il risarcimento, sollevando il ciclista da tutti gli “sbatti” burocratici e legali.
Poi c’è un secondo significato, non meno importante: Zerosbatti è il nostro secondo obiettivo, che consiste nel limitare o almeno ridurre gli incidenti, dove per lo più il ciclista va a sbattere contro automobilisti che guidano senza regole.
Quale è stata la motivazione principale che ha portato alla creazione di Zerosbatti?
La passione per questo sport, la voglia di una città più silenziosa e sana, la paura degli incidenti. Il pericolo in bicicletta è un elemento che fa parte del gioco, ma non quando sono altri a mettere a repentaglio la tua vita, per distrazione, maleducazione o comportamenti irresponsabili. Le città dovrebbero essere percorse in bici o con i mezzi pubblici, limitando le auto alla mera urgenza straordinaria. In tutta Europa è già così e con la Zerosbatti puntiamo a quello.
Zerosbatti si presenta come la prima associazione in Europa per la difesa dei ciclisti: in cosa si differenzia rispetto ad altre realtà simili?
Ci sono associazioni che promuovono la sicurezza e sono preziose e utilissime perché fanno crescere la sensibilità verso il problema, aiutano le famiglie delle vittime e supportano moralmente, combattono con le istituzioni. Noi diamo un servizio, interveniamo immediatamente, supportando e guidando la vittima nelle prime mosse pratiche, banalmente chiedendo foto, preventivo, verbale di PS, grazie alla formazione specifica e continua delle nostre collaboratrici. In questo modo riduciamo le probabilità di non essere risarciti, consentendo agli avvocati di avere fascicoli completi di tutto. Non ultimo i nostri associati vengono assistiti gratuitamente, senza sorprese a pratica conclusa.
Quali sono i vantaggi di diventare membri di Zerosbatti? Ci sono attività di sensibilizzazione che organizzate per i vostri iscritti?
Il vantaggio principale è avere un’assistenza immediata in caso di incidente, un team di avvocati e tecnici che gratuitamente intervengono e difendono l’associato vittima di un sinistro. Spesso ci chiamano anche per mere consulenze legali e siamo sempre collegati con i nostri associati. Tutto ciò porta ad ottenere con più alta probabilità un risarcimento integrale dei danni in caso di incidente. Inoltre, invitiamo le persone ad associarsi per far crescere anche il peso dell’associazione quando portiamo avanti campagne a favore delle due ruote. Durante il COVID ad esempio riuscimmo ad ottenere una FAQ dal Governo che consentiva a tutti i ciclisti di uscire dal comune per allenamento.
Quali sono gli obiettivi principali che Zerosbatti si prefigge di raggiungere nel breve e nel lungo termine?
Nel breve termine fornire un servizio sempre più efficiente ai nostri associati, lavorando ogni sinistro e su ogni pratica per accontentare chi è rimasto vittima di un incidente. L’unica entrata dell’associazione sono le quote, e con quelle paghiamo tutti i servizi, comprese le opere di divulgazione e promozione a favore della sicurezza. Più associati ci sono più riusciamo ad essere efficienti nella nostra missione. Nel lungo termine arrivare ad un numero maggiore di adesioni tale da poterci far sentire quando chiediamo di riformare il codice della strada, fornendo la nostra esperienza sul campo.
Ci sono proposte di legge che Zerosbatti sta attivamente supportando o promuovendo per migliorare la sicurezza e le condizioni degli utenti delle due ruote?
Stiamo scrivendo un nuovo art. 148 (quello sul sorpasso) e il 182 (quello dedicato alle biciclette, definite ancora velocipedi!). Gli attuali sono assolutamente inadeguati per tutelare i ciclisti e la riforma che uscirà non porta alcun miglioramento se non indiretto quando si incide sulla guida in ebrezza o sulla velocità.
Quali sono le principali sfide che l’associazione sta affrontando nel cercare di far sentire la propria voce a livello legislativo?
Stiamo bussando a tante porte per farci ascoltare e portare le nostre idee per migliorare le condizioni dei ciclisti sulla strada. Senza un intervento legislativo deciso e incisivo difficilmente i ciclisti verranno maggiormente rispettati, anche se certamente l’opera mediatica e di comunicazione che stiamo svolgendo è importante per sensibilizzare le persone che si comportavano in un certo modo ignorando i pericoli. Noi vorremmo che gli automobilisti rispondessero ogni volta che urtano un ciclista, che si possa viaggiare in fila per due, come in tutti i paesi europei, e che venga precisato l’obbligo di stare a destra, che non sempre è possibile, ma questi sono solo esempi più eclatanti.
Ci sono difficoltà particolari nel rappresentare utenti delle due ruote in un contesto in cui l’auto rimane spesso protagonista indiscusso della mobilità?
Ce ne sono tante, e riallacciandomi alle prime due domande, sono proprio queste che hanno motivato la fondazione della Zerosbatti. Il pregiudizio verso i ciclisti, da parte anche di addetti ai lavori in ambito giuridico è il primo grande ostacolo. Quando c’è un incidente con un ciclista coinvolto il primo pensiero è che i ciclisti abbiano torto, perché il luogo comune è che sono in mezzo alla strada o danno fastidio o non sanno comportarsi, o addirittura dovrebbero circolare solo sulle ciclabili! Poi c’è tutta la parte del risarcimento delle biciclette, sulle quali serve un’esperienza e conoscenza specifica per interfacciarsi con le assicurazioni.
Cosa pensate degli atteggiamenti culturali e sociali verso chi utilizza mezzi a due ruote, vedete miglioramenti o ancora più pregiudizi?
I ciclisti sono aumentati, e con essi gli odiatori dei ciclisti. In questo sono molto drastico, in Italia al momento i ciclisti non vengono accettati, vengono considerati un ostacolo alla velocità, un fastidio al tragitto dei veicoli a motore, ma oltre ai pregiudizi ci sono tanti falsi miti, che noi stiamo cercando di smitizzare, per convincere le persone che la strada è di tutti.
Quali, secondo voi, le misure più urgenti che andrebbero adottate per migliorare le infrastrutture per ciclisti in Italia?
Piste ciclabili vere e adeguate, distinguendo quelle per ciclisti sportivi e per chi utilizza la bici per muoversi nelle città. Sono due cose totalmente diverse e non possono convivere con pedoni e passeggini ciclisti che si stanno allenando su strada. Nelle città sono sufficienti le corsie ciclabili, dovrebbero esserci ovunque e le disposizioni CE lo imporrebbero. Una sorta di responsabilità oggettiva in capo agli automobilisti: se urti un ciclista devi dimostrare il caso fortuito con inversione dell’onere della prova, altrimenti hai torto. Poi tutte le altre modifiche.
Quali sono i principali obiettivi che Zerosbatti si propone di raggiungere con iniziative come quella alla Coppa Bernocchi e che impatto vi aspettate dalla partecipazione a questo evento?
Iniziative come la Coppa Bernocchi dimostrano che ci sono persone appassionate, competenti e volenterose, che mettono anima e corpo in questo sport, e l’entusiasmo si percepisce immediatamente. Sono convinto che il contatto diretto, parlare alla gente, metterci la faccia in contesti come questo valga più di ogni tipo di comunicazione, perché crea emozione e condivisione. Abbiamo partecipato senza alcuna aspettativa, da veri tifosi di questo meraviglioso sport, e nei giorni successivi molti ci hanno scritto e contattato e abbiamo visto un aumento degli iscritti, a riprova del messaggio sincero che abbiamo trasmesso.
Come immagina il futuro di Zerosbatti e della difesa delle due ruote in Italia e in Europa nei prossimi anni? C’è un sogno o un obiettivo specifico che, come legale rappresentante, spera di poter concretizzare con Zerosbatti?
Dal 2017 (anno in cui è stata fondata a tutti gli effetti la Zerosbatt) ad oggi abbiamo lavorato “a testa bassa” senza porci obiettivi particolari, ma cercando di svolgere onestamente e con impegno il nostro lavoro, e abbiamo avuto tanti riscontri e incontri inaspettati che ci hanno dato slancio e motivazione. Nei prossimi anni vedo Zerosbatti come un punto di riferimento, una certezza per tutti i ciclisti e nel cassetto ho due sogni, il primo creare un fondo per aiutare chi subisce incidenti gravi per supportarli anche se non c’è un responsabile… il secondo sogno lo tengo nel cassetto ma è legato al mondo sportivo.
@creditsuslegnanese

Feltri attacca, Zerosbatti difende e lo querela
L’ultima provocazione di Feltri: “I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti”
A seguito delle gravi dichiarazioni del Direttore ci rendiamo disponibili a portare al signor Feltri tutti i casi di ciclisti investiti, con i loro postumi più o meno gravi, assistiti dalla ZEROSBATTI in questi anni passati sulle strade.
Si tratta di padri, madri, figli, mariti e mogli, tra loro anche molti nonni, e tra questi qualcuno non c’è più, lasciando nipoti e parenti a causa di una condotta illecita di un automobilista che la pensava magari come il signor Feltri.
Se si potesse gli porterei in un bicchiere lo sguardo stralunato di due genitori che hanno perso un figlio, lo farei entrare nella loro sofferenza, devastante, nell’assurdità e incredulità che il figlio sia morto a seguito di una disattenzione di un automobilista, pienamente colpevole.
Lo inviterei anche a pedalare con noi, quando senza possibilità di difenderci rischiamo la vita su strade anacronisticamente occupate da veicoli a motore, arroganti, prepotenti e pericolosi.
Gli mostrerei anche tutte le realtà, che forse non conosce, che esistono da tempo in Europa, impegnate per trasformare le città e renderle più sostenibili e a misura d’uomo, con i mille vantaggi per la salute, l’umore, il lavoro e i rapporti tra le persone.
Dovrei impiegare minuti preziosi a spiegare quanti benefici diretti e indiretti porta l’utilizzo della bicicletta, al cuore, ai polmoni, ai pensieri che nascono quando pedali, più liberi e leggeri, con una mente più attiva e brillante.
Potrei anche portare dati schiaccianti, che dimostrano che le collisioni tra auto e biciclette vedono quasi sempre la colpa degli automobilisti, e solo in percentuali insignificanti condotte illecite di ciclisti, ma in questo caso preferisco impiegare il mio tempo per scrivere questo articolo e redigere una querela, che depositerò nell’interesse di tutti i ciclisti che rappresentiamo con l’associazione ZEROSBATTI, per la promessa fatta, come prima realtà in Italia a prendersi cura giuridicamente della tutela dei diritti dei ciclisti.
Lo faccio perché sono un Avvocato e in questo ruolo ho l’obbligo professionale ma anche morale di impegnarmi nella difesa dei diritti lesi anzi calpestati e lo devo a tutti gli associati ciclisti e non, perché certe dichiarazioni non rimangano senza conseguenze.
Avv.Federico Balconi
// credits fotografia di @milanoToday

Canarie a due ruote
L’uomo al centro degli interessi, la sua salute, il suo benessere psicofisico, il suo equilibrio e soprattutto la sua incolumità: è la scelta compiuta da quest’isola, che ha preso provvedimenti decisi, quali i limiti di velocità a 30 o 40, la realizzazione di piste ciclabili, i controlli stradali, la manutenzione delle strade, investendo così sul ciclismo, per consentire di apprezzarne il territorio e sfruttarne il clima, proiettandosi anche nella mobilità urbana a due ruote.Chi l’ha provata ha assaporato il gusto di pedalare in sicurezza, godendo di ogni metro percorso, il contatto con la natura, assaporando ogni curva, tornante, vista a strapiombo, in piena libertà, senza la paura di essere investito o cadere a causa di una buca.
Sembra un miraggio ma non lo è, sono andato a Gran Canaria ed ho toccato con mano la sensazione di andare in bici in un luogo dove l’obiettivo è raggiunto: la sicurezza e il rispetto delle persone e per la vita al primo posto.
Ho trovato strade con asfalto perfetto e tragitti per ogni livello, salite ripide e discese divertenti, con viste mozzafiato e qualche momento adrenalinico ma mai, nemmeno per un istante, mi sono sentito minacciato dagli automobilisti, ed anzi al contrario, anche in salita, a passo d’uomo, mi sono reso conto che rigorosamente attendevano un mio gesto per superarmi, talvolta nemmeno su invito…perché alle Canarie gli automobilisti ti sorpassano solo se sono totalmente sicuri di non farti correre alcun pericolo
Il clacson non esiste, se non per segnalare con garbo e aspettano, finché non possono saltare nell’altra corsia, a passo lentissimo, garantendoti così una manovra in totale sicurezza.
Neanche da aggiungere, perché chi ha pedalato qui lo sa: talvolta si sporgono dal finestrino per incitarti o applaudirti…robe da pelle d’oca!
I giorni sono volati, ed avrei voluto vedere ancora di più, perché la natura offre paesaggi unici ma soprattutto si è fatto tantissimo per i ciclisti e per la viabilità, con limiti di velocità rigorosi, a 20, 30, 40 e 60, e tutti li rispettano, anche perché i controlli di Polizia sono serrati.
In tutti i centri abitati la velocità non è mai consentita oltre ai 40 orari ma ciò che sorprende di più è la convivenza pacifica tra automobilisti e ciclisti, forse perché si è capito che ne guadagnano non solo i ciclisti, ma gli stessi automobilisti, che vivono il trasporto in auto in serenità, senza inutile stress.
In queste isole i veicoli a motore sono finalizzati a mero mezzo di trasporto, per sfruttare la bellezza del territorio e consentire ai turisti di godere della vacanza senza incidenti o contrattempi.
Prima delle rotonde si rallenta a prescindere, così davanti agli incroci o prima di una curva, per garantirsi quel margine in più di sicurezza, quello che in Italia non è nemmeno contemplato ed anzi si viaggia sempre al limite, così dinanzi al minimo imprevisto il più delle volte arriva l’incidente.
Un connubio tra regole ferree e controlli rigorosi, ma soprattutto con il cambiamento culturale, votato alla dolcezza del trasporto e alla serenità, consentendo così ad ognuno di praticare sport, che sia Surf, Kite o ciclismo senza pericoli negli spostamenti.
Nessuno si azzarda a superare i limiti, e gli incidenti sono quasi annullati, perché lo possiamo confermare dati alla mano, gli incidenti, specialmente quelli con esiti gravi, scaturiscono sempre dall’eccessiva velocità, tra tutti gli elementi il più responsabile di morti e feriti gravi sulle strade.
Un esempio per l’Italia, visto che queste isole sono frequentate da molti italiani, per far leva su una Politica confusa e contraddittoria, che non riesce a dare un’impronta decisa e protesa al cambiamento, e non molla il piede dai pedali dei veicoli a motore.
Non solo bellezza e varietà dei percorsi, da quelli ondulati della costa o alle salite, il vero piacere è nelle strade con fondo perfetto, senza insidie, senza buche.
Si può affermare quindi che le Canarie costituiscono un esempio di sostenibilità, che tiene conto nelle sue scelte politiche dell’impatto ambientale, rendendosi così sempre più attrattiva per i numerosi turisti sensibili al tema ambiente.
Ed è proprio in questa prospettiva che la bicicletta diventa regina, i ciclisti amati e non solo rispettati, che siano ciclisti professionisti, amatori, o pedalatori semplicemente turistici, che utilizzano pedalate assistite, ma anche e soprattutto per chi utilizza la bici quale ideale mezzo di trasporto.
E’ in questa prospettiva che tutti ne traggono vantaggio e piacere, creando un circuito virtuoso, un clima di convivenza distesa, una mobilità urbana evidentemente improntata sulle biciclette, con città sono costellate di piste ciclabili, perfette e colorate.
Se poi aggiungiamo il sorprendente rispetto delle regole, il silenzio dei clacson, le distanze nei sorpassi, rigorosamente sopra ai 2 metri e a passo lento, con limiti di velocità che a volte appaiono impossibili da rispettare, l’unico motto possibile può essere “godetevi il viaggio”.
Federico Balconi

Gara ciclistica e obbligo di fermarsi
Cosa succede se un automobilista non rispetta l’obbligo dello stop?
ART. 192 COMMA 1 CDS
Sicurezza, cultura ed educazione viaggiano appaiati, e spesso la loro violazione, specie sulla strada, crea l’incidente e le conseguenze sulle persone, così anche in questo caso la legge non fa che rafforzare una norma di educazione, quella violata dall’automobilista che ha investito il gruppo di ciclisti alla Granfondo Sportful di domenica 16 giugno 2024, violando deliberatamente e per futili motivi (pare fosse in ritardo per la messa domenicale) l’intimazione all’alt del personale autorizzato e preposto alla sicurezza del passaggio della gara.
Se un funzionario, ufficiale o agente intima l’alt non vi è ragione, se non la maleducazione, per non rispettarlo, a prescindere dalla norma specifica che comunque lo impone, con tanto di sanzione per chi trasgredisca.
A scanso di equivoci e tentativi di trovare giustificazioni, la norma c’è e questa volta è molto chiara:
così detta l’art. 192 c.d.s.:
“Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”.
RESPONSABILITA’ PENALE
In alcuni casi, finiti in Tribunale, si è tentato di far emergere un ulteriore conseguenza penale nei confronti della persona che non aveva rispetta l’alt, richiamando la norma che imporrebbe ai cittadini di eseguire un ordine di un’autorità (art. 650 cp), ma ad oggi i Giudici hanno ritenuto sussistente il più specifico illecito previsto dall’art. 192 cds, al quale vi è una semplice sanzione amministrativa.
Il caso in questione, simile nella fattispecie a quello avvenuto alla GF Sportful, riguardava proprio il comportamento di un automobilista che, dopo alcuni minuti di attesa, si era stancato di attendere il passaggio della gara ciclistica e aveva deciso di uscire dalla colonna e proseguire la propria marcia.
In quel caso gli organizzatori erano riusciti comunque ad evitare l’impatto tra l’automobilista e i ciclisti, dirottandoli ed avendo il tempo di intervenire, e l’automobilista era stato sanzionato per aver violato l’art. 192 C.d.S., in quanto, appunto “proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni dell’agente accertatore, non regolando la velocità secondo le condizioni della strada e ometteva di arrestarsi all’invito legalmente rivoltogli da un ufficiale di polizia municipale”.
LESIONI
Ma qualora l’automobilista, come nel caso Sportful, avesse investito i ciclisti, provocando loro lesioni, avrebbe risposto penalmente per i danni fisici procurati, oltre all’obbligo di risarcire tutti i danni.
Nel caso un l’automobilista “forzasse” l’alt del funzionario (ovviamente autorizzato al servizio), provocando un incidente o investendo i corridori in gara, non vi sarebbe alcuna responsabilità dell’organizzatore, che tra gli obblighi ha proprio quello di fermare le auto per porre i ciclisti in sicurezza, tenendo conto anche di vie laterali o possibili immissioni.
Vi è poi un ampio regolamento, oltre all’art. 9 del codice della strada, che riguarda poi gli incombenti e le regole che gli organizzatori della gara sono tenuti a seguire (provvedimento del Ministero dei Trasporti del 27 novembre 2002), che però non incidono sulle responsabilità dell’’automobilista pirata, salvo che la violazione dell’organizzatore abbia posto lui stesso delle condizioni di pericolo (ad esempio non coprendo un incrocio o una via laterale, esponendo i corridori ad eventuali incomprensioni di automobilisti).
I danni ai ciclisti verranno in questo caso risarciti dall’assicurazione obbligatoria dell’automobilista, ovviamente entro i limiti del massimale di polizza, mentre per la parte eccedente ne risponderà l’automobilista stesso con tutti i suoi beni.
Avv. Federico Balconi

Il pirata della strada
É senza dubbio il peggiore tra gli eventi sulla strada: rimanere vittime di un “pirata della strada”, ovvero di un automobilista che dopo aver causato l’incidete fugge senza prestare soccorso.
Nella nostra casistica abbiamo dovuto registrare anche questo ma la bella notizia è che con le tecnologie moderne, telecamere, testimoni e attività di indagine delle forze dell’Ordine siamo riusciti ad individuare il “colpevole” il quale risponde non solo dei danni causati ma anche di ulteriori fattispecie di reato quali l’omissione di soccorso e, nei casi più gravi di “omicidio”!
Fuggire dopo aver causato un incidente, anche senza colpa nella sua dinamica configura un reato piuttosto grave, specialmente se la vittima subisce conseguenze gravi o addirittura sopravviene la morte.
Non ci sono eccezioni né scusanti: l’automobilista è sempre tenuto a fermarsi e prestare soccorso per quanto di sua competenza, fino all’arrivo dei soccorsi, anche se nel frattempo fossero giunte sul posto altre persone.
Immaginiamo quali conseguenze possa subire, oltre al trauma e la sofferenza, un ciclista solitario che a seguito dell’urto finisca in un fosso o in un punto poco visibile a bordo strada, magari con ferite gravi al punto di impedirgli di muoversi o chiamare soccorsi con l’automobilista che, unico possibile soccorritore, si sia dato alla fuga.
La presenza di testimoni, quindi di compagni di allenamento costituiscono un grande aiuto oltre che deterrente, poiché possono prendere nota della targa e raccontare quanto accaduto, non lasciando scampo al pirata della strada.
Sempre più frequente la presenza di telecamere, anche private (di attività o abitazioni), utilissime a ricostruire la dinamica e trovare il colpevole.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO
“La difficoltà sta tutta nel dimostrare l’evento e che l’evento abbia causato il danno”
Essenziali, come detto sopra la presenza di testimoni, che possano descrivere l’accaduto e confermare il nesso tra evento e danno subito.
I testimoni possono essere anche i compagni con i quali si pedala (banale, ma non scontato)?
Importante che le testimonianze vengano rese direttamente dinanzi alle forze dell’Ordine, va benissimo alla stazione dei Carabinieri.
Ma se i testimoni non ci sono? Dimostrare l’evento è senz’altro l’elemento più complicato in caso di investimento di un pirata della strada.
Per questo motivo qualora il ciclista sia in solitaria sarà opportuno chiamare subito le Forze dell’Ordine e l’Autoambulanza (quest’ultima in presenza di lesioni).
In ogni caso è sempre opportuno presentare una denuncia contro ignoti per promuovere le attività di indagine.
Ma nel caso non si riesca ad individuare l’automobilista?
In questo caso nulla è perduto poiché vi è la possibilità di attivare il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, che interviene ed agisce come fosse l’assicurazione dell’ipotetico veicolo investitore.
Resta solo da dimostrare l’evento, la responsabilità del “pirata” e il danno subito e per questo essenziali l’intervento di Forze dell’Ordine sul luogo che possano ricostruire incidente e dinamica, anche medianta una perizia cinematica.
Le due ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia:
Vi è poi altra ipotesi che chiamerebbe in causa il Fondo di Garanzia della Vittime della strada, ovvero il caso in cui l’automobilista, benchè identificato, non abbia copertura assicurativa o questa sia scaduta.
In sintesi il FGVS interviene nei seguenti casi e con queste modalità:
- Veicolo non identificato (Pirata della strada):
- risarcimento danni alla persona.
- In caso di gravi danni alla persona il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare supera i 500 euro, per la parte eccedente.
- Veicolo identificato ma non assicurato:
- risarcimento per danni alla persona e alle cose se superiori a 500 euro, per la parte eccedente.
Quindi lo scoglio più duro e importante da superare è raggiungere la prova di aver subito questo orribile evento.
LA DENUNCIA
Essenziale, a questo scopo presentare il prima possibile denuncia contro ignoti in modo da attivare subito tutte la forze dell’Ordine e svolgere tutte le indagini possibili (testimoni, telecamere, perizie cinamatiche).
Se abbiamo compagni di viaggio che possono testimoniare la strada è molto più in discesa, in caso contrario nulla è perduto, poichè spesso tramite telecamere poste anche non a ridosso del fatto, perizia cinematica e attività di indagine, i nostri inquirenti riescono ad arrivare al colpevole e ricostruire il fatto.
I REATI IPOTIZZATI
Quando si investe un ciclista le conseguenze possono andare dalle lesioni semplici (quando non vi siano fratture o comunque con prognosi sotto i 40 giorni) alle lesioni gravi fino all’omicidio stradale.
Se l’automobilista si è dato alla fuga si configura il reato di omissione di soccorso, che aggrava le prime fattispecie e si raddoppia nella pena se dall’omissione derivano lesioni più gravi o la morte.
Le prime fasi di soccorso sono spesso decisive per la sopravvivenza della vittima, pertanto fuggire costituisce un comportamento grave e severamente punito dall’ordinamento.
OMISSIONE DI SOCCORSO: art 593 del codice penale
L’ARTICOLO: “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace a provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, omette di darne immediato avviso all’Autorità(2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Il delitto di omissione di soccorso è perseguibile d’ufficio, quindi non è necessaria la querela di parte offesa.
Il reato è previsto anche dall’art. 189 comma 7 del codice della strada, con una connotazione ancora più stringente: perché si configuri infatti è sufficiente che l’automobilista abbia semplicemente percepito la possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone ed ometta di fermarsi.
Quindi non solo il classico PIRATA DELLA STRADA può incorrere in questa fattispecie di reato ma anche chi per leggerezza decida di lasciare sul posto la propria vittima, senza attendere l’arrivo dei soccorsi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ritenendo colpevole un automobilista che non aveva presto assistenza a un ciclista e per essersi allontanato subito dopo aver constatato l’assenza (secondo lui) di lesioni evidenti in capo al ciclista, il quale risultava aver riportato contusioni giudicate guaribili in giorni cinque.
La sentenza ha precisato che il reato di omissione di assistenza presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni in senso tecnico, poiché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona e non anche necessario un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.
Nel caso di omicidio stradale l’omissione di soccorso costituisce una ulteriore aggravante specifica, pur potendo concorrere con il reato di omessa prestazione di assistenza previsto dall’art 189 codice della strada.
Cos’è il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
E’ un Fondo costituito e nel quale partecipano tutte le assicurazioni, che interviene quando vi sia accertato un danno conseguente incidente stradale provocato da un pirata della strada o da veicolo non assicurato.
Lo scopo del Fondo è quello di garantire a tutti i cittadini il risarcimento del danno anche in assenza di un responsabile individuato.
Viene gestito da una compagnia di Assicurazione (attualmente UNIPOL SAI).
LE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE:
Coperture assicurative personali e collegate agli enti che tesserano il ciclista (ACSI, FCI, etc) come si comportano in caso d’incidente causato da “veicolo pirata”? Danno garanzie o è meglio pensare a qualche tutela integrativa?
Le coperture assicurative degli enti quali ACSI ed FCI intervengono anche in questo caso, con le garanzie contenute entro i massimali di polizza, e con le franchigie contrattuali. Il consiglio è senz’altro quello di integrare, specialmente la polizza infortuni, con un’assicurazione privata.
L’INTERVENTO ZEROSBATTI
Tutti gli associati ZEROSBATTI hanno a disposizione un servizio immediato di tutela legale e assistenza che interviene sempre e comunque, fornendo un supporto anche delle richieste di indennizzo da inoltrare alle compagnie assicurative private.
Con ZEROSBATTI il ciclista ha a disposizione una guida immediata nella gestione del suo sinistro e un avvocato che si interfaccia direttamente con le autorità, le attività di indagine, con il Tribunale e gli uffici preposti, svolgendo tutte le attività necessarie ad ottenere giustizia.
La tempestività aumenta notevolmente le possibilità di ottenere il risarcimento, specie in casi come questi e se la vittima è in condizione di farlo può contattare immediatamente l’associazione al numero rilasciato 3515812582.
In quei momenti è facile perdere la lucidità e tralasciare aspetti importanti quali prendere nota dei testimoni, fare foto o chiamare i soccorsi. Se la vittima non si trova nelle condizioni fisiche per chiamarci interverranno certamente le Forze dell’Ordine con le quali ZEROSBATTI si attiverà per gestire tutta la pratica, attivare il Fondo di Garanzia, depositare denuncia e reperire tutto il materiale istruttorio depositato in Procura, nonché poi seguire tutta la vicenda burocratica e legale per ottenere il miglior risultato possibile.
La gestione del sinistro spesso risulta complicata, specialmente perché nell’imminenza del danno la vittima ha altro a cui pensare ed è proprio in quelle fasi che ZEROSBATTI solleva il ciclista ponendosi parte attiva con gli uffici preposti, le procure, l’assicurazione, il perito cinematico o medico legale, con il fine ultimo di tutelare e proteggere gli interessi del proprio associato e fare in modo che non rimanga vittima una seconda volta.
Avv Federico Balconi
Foto di Dmitrii Vaccinium su Unsplash

Buche, chi paga i danni?
Siamo ai primi di marzo 2024 e gli ultimi fenomeni meteo hanno devastato le nostre strade, già in condizioni piuttosto critiche, creando voragini e insidie che per le auto corrispondono a danni materiali, per bici e moto un gravissimo pericolo.
Un colpo di grazia che ha causato in pochi giorni tantissimi incidenti, con conseguenze più o meno rilevanti.
Ma oltre al danno segue in questi casi la beffa: le pratiche di risarcimento sono le più complicate, poiché ci troviamo dall’altra parte Enti (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo l’utente, vittima, in una situazione di totale confusione, al punto di farlo desistere dal proseguire nella sua vertenza: obiettivo raggiunto!
Per fare chiarezza partiamo dal soggetto tenuto al risarcimento: la Cassazione ha stabilito che la responsabilità resta in capo al custode della strada, solitamente il proprietario (Comune o Provincia secondo che la strada sia comunale o provinciale).
Secondo punto: cosa bisogna dimostrare? Sempre la Cassazione ha posto un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere che il ciclista sia caduto a causa della buca.
Scatta in quel caso in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.
Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e il proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione il caso fortuito, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare il nesso di causalità tra buca/cattiva manutenzione e danno.
In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci è capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione il ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele.
Ad ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori…
La strategia difensiva dell’Ente puntava ad imputare al ciclista una “colpa” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo in realtà affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale.
Curioso poi che lo stesso Ente nelle proprie difese imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per il fatto di aver utilizzato i pedali agganciati nelle biciclette da corsa, ritenendo che costituissero un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada.
Prendiamo spunto per rilevare che nella realtà i pedali a c.d. “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono un’invenzione che risale agli anni ottanta, una grande svolta finalizzata proprio alla sicurezza, consentendo di non perdere di aderenza in casi come questi e liberare immediatamente il ciclista in caso di caduta!
Sentiamo stridere le unghie sullo specchio, ma ciò che sconforta è la condotta processuale finalizzata proprio a sfiancare la vittima, negando anche l’evidenza.
Nessuna prova, quindi da parte dell’Ente che il ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocità, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente)
Nel caso al vaglio del Giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) poiché:
- Provata la presenza della BUCA e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa dell’Ente tenuto alla manutenzione)
- Provato l’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione.
- Non provata da parte del Custode il caso fortuito, ovvero che il ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta la causa stessa dell’incidente.
Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tenterà in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non è tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC AUTO bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall IVASS) e confiderà nell’alea del Giudizio.
Importante quindi prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, così da poter dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, l’entità e la pericolosità della buca
- Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi, prima di spostare la bicicletta
- Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome cognome cellulare e se acconsentono una foto della carta identità)
- Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui è caduta, con particolare sui danni.
- Chiamare l’ambulanza se hai subito lesioni anche lievi (rimetterti in sella a “botta calda” potrebbe essere pericoloso), o alla peggio vai al PS nelle 24 ore successive.
- Chiamare subito ZEROSBATTI per avere un supporto immediato e farti guidare fin dalle prime fasi, le più importanti per non rimanere spiazzati quando l’Ente negherà ogni addebito.
Avv. Federico Balconi
Foto di Anja Bauermann su Unsplash

Strisce pedonali
Come per la fila indiana, l’obbligo di percorrere le ciclabili ed altri falsi miti, il caso del ciclista sulle strisce pedonali accende gli animi nelle discussioni, senza che vi sia conoscenza della legge in merito.
Molti ciclisti si sono rivolti a noi dopo aver preso una multa per aver attraversato le strisce pedonali senza scendere dalla bici, portandola a mano.
Non sempre però i vigili hanno ragione, perché non sanno che il ciclista è obbligato a scendere dalla bici solo in alcuni casi.
La confusione si giustifica in una norma che lascia libera l’interpretazione: l’art. 41 co. 15 del Codice della Strada infatti dispone che “In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”.
Questa norma può essere interpretata nei due modi: che il ciclista ha la precedenza come un pedone oppure che deve scendere dalla bici e portarla a mano, come un pedone.
Percorrendo una ciclabile, specialmente le ultime costruite, si può notare la presenza di semafori dedicati proprio alle bici, che scattano in tempi diversi rispetto a quelli delle auto o pedoni, ciò proprio per non creare situazioni di pericolo o intralcio tra i diversi utenti della strada.
In questo o quali altri casi quindi il ciclista non è obbligato a scendere dalla bici?
Sicuramente non quando c’è un semaforo dedicato al ciclista, appunto quando interrompe la ciclabile in prossimità di un incrocio e deve consentire la miglior regolazione dell’incrocio: una volta scattato il verde, per il ciclista questi può tranquillamente riprendere la marcia in sella alla propria bici, sempre con un occhio alla prudenza.
Se il semaforo è quello che regola l’attraversamento dei pedoni?
In questo caso non scatta comunque l’obbligo di scendere e proseguire a piedi ma il ciclista deve prestare più attenzione e valutare se non costituisca pericolo o intralcio rimanere in sella alla bici.
Stessa situazione se non ci sono semafori, ciclabili ma semplici strisce pedonali.
C’è quindi un unico caso che prevede che il ciclista prosegua a piedi: qualora vi sia intralcio, pericolo o situazione di affollamento sulle strisce.
In tutti gli altri casi il ciclista non è tenuto a scendere dalla bici e dovrà semplicemente prestare molta attenzione ed evitare ovviamente collisioni o incidenti (in questo caso avrebbe un elemento di pregiudizio a proprio carico).
Tutto ciò è confermato e sottoscritto, a colmare l’ambiguità del codice, con buona pace di tutti quelli che sono convinti che invece il ciclista debba sempre e comunque andare a piedi con la bici a mano sulle strisce, dall’Ing. Mazziotta, che ha siglato un parere del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013 che recita: “Ai sensi dell’art. 41 co. 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell’art. 41 co. 5”.
L’art. 41 co. 5 spiega semplicemente come ci si deve comportare con la colorazione del semaforo (rosso, giallo e verde).
La novità vera sta nelle righe successive, dove si legge appunto “In tal caso (intersezione semaforizzata pedonale) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta”… con le ovvie limitazioni di cui all’art. 182, c. 4, del Codice”.
L’art. 182 co. 4: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
Ricapitolando: il Governo chiarisce che la legge non obbliga a prescindere i ciclisti ad andare a piedi, non impone loro assolutamente di scendere dalla bici ad ogni attraversamento pedonale, ma solo ed esclusivamente quando vi sia una possibile situazione di intralcio o pericolo per i pedoni.
I ciclisti non devono comunque scendere quando vi è la lanterna per ciclisti in prossimità di incroci che interrompono la ciclabile.
In caso di incidente:
Un dato importante: sulle strisce il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli, che dovranno sempre rallentare in prossimità delle strisce e dare la precedenza al ciclista, come ad un pedone.
Qualora invece l’incidente si verifichi tra ciclista e pedone, le responsabilità scaturiranno dalla dinamica, che andrà accertata, anche se una presunzione di colpa graverebbe sul ciclista che potrebbe rispondere perché ha erroneamente ritenuto non vi fosse pericolo o non avrebbe prestato la dovuta cautela.
Il ciclista però potrà superare la presunzione qualora riuscisse a dimostrare di non avere colpa nella dinamica del sinistro (ad esempio un pedone che correndo ha improvvisamente cambiato traiettoria pur non essendoci una situazione di intralcio) o che vi sia stata una colpa concorsuale.
Se invece l’incidente è con un autoveicolo, questi risponderà per mancata precedenza al ciclista.
Stesso ragionamento per la promiscuità tra ciclisti e pedoni sulle ciclo pedonali…
L’invito ai ciclisti è sempre comunque quello di usare buon senso e prudenza, valutando bene quali siano le condizioni della strada e compiere scelte a favore della sicurezza anziché della fretta.
Avv. Federico Balconi

Ti Denuncio
Un automobilista mi ha investito…è opportuno denunciarlo? Come devo fare? o il penale parte d’ufficio? Nel processo penale posso chiedere il risarcimento? Per il mio risarcimento meglio la strada del processo civile, penale o entrambi? Quali preclusioni e quali vantaggi?
Abbiamo preso solo alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri associati, a seguito di incidenti subiti, per capire come muoversi in un ambito tanto complesso quanto fondamentale all’ottenimento del risarcimento.
In effetti sul tema c’è tanta confusione e compiere la mossa corretta determina il passo tra l’ottenere o meno il giusto risarcimento del danno!
L’Avvocato in questione dovrebbe svolgere un’ attenta analisi del caso, puntando al più opportuno tra gli obiettivi, cercando la migliore strategia difensiva per l’ottenimento del giusto risarcimento per il proprio cliente, considerati tempistica e rischi causa.
La prima strada da escludere è quella mossa da spirito vendicativo o farne una questione di “principio”: i Tribunali sono già abbastanza ingolfati e i processi aleatori per permettersi di innescare la macchina della Giustizia se non per reali esigenze.
In alcuni casi si rende però necessario e opportuno agire in Tribunale, talvolta anche penalmente, per ottenere giustizia e ristoro dei danni, ad esempio quando controparte nega il risarcimento, nega il fatto, tenta di ribaltare la verità delle circostanze sottraendosi alle proprie responsabilità o la condotta è talmente grave da doversi procedere d’ufficio, considerata la pericolosità di un soggetto che per esempio effettui un sorpasso azzardato, o compia un’inversione scellerata o altre manovre criminali, provocando lesione o morte del ciclista.
Le tutele civili e penali possono viaggiare parallele, mai sovrapporsi e il giudice civile e penale agevolare uno o l’altro nel Giudizio finale.
Importante quindi avere le idee ben chiare sulle possibili mosse da compiere in base agli obiettivi e ai fatti.
Partiamo quindi dal fatto, per capire quale sia l’applicazione del diritto.
- NESSUN REATO
Nemmeno ipotizzabile: è il caso di un incidente senza lesioni, senza atti volontari a provocare lesioni, con soli danni materiali (bici, abbigliamento, cellulare ecc)…in questo caso l’unica azione esperibile è quella civile, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e viene gestita nei confronti dell’assicurazione dell’auto del nostro automobilista. la miglior soluzione, in termini di costi e tempistica è la via stragiudiziale, ovvero un accertamento di responsabilità ed entità dei danni svolta dall’avvocato insieme al liquidatore, per giungere nel più breve tempo possibile e con buon senso al giusto risarcimento del danneggiato. Un legale corretto tenterà in ogni modo questa soluzione perché è la più vantaggiosa per il cliente danneggiato e comporta una rapida quanto corretta definizione.
Purtroppo qualche legale vecchia scuola percorre ancora la vecchia filosofia “causa che pende causa che rende”, portando i clienti alle calende spesso con un pessimo risultato se non in termini di “onorari” per l’avvocato! Il Giudizio in Tribunale in questi casi deve essere l’estrema ratio, ovvero quando ogni tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.
2. REATO A QUERELA DI PARTE: 90 GIORNI DI TEMPO | LESIONI NON GRAVI, SOTTO I 40 GG DI PROGNOSI
Quando il reato è ipotizzabile ma non abbastanza grave da prevedere un procedimento d’UFFICIO, si può agire nei confronti dell’automobilista con una querela, entro 90 giorni dall’incidente.
Il vantaggio: un giudizio penale che possa accertare la responsabilità dell’automobilista, a seguito di attività di indagine, raccogliendo prove, testimonianze e rilievi foto planimetrici. Talvolta il Giudice Penale nomina anche il perito cinematico per stabilire la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Tutti elementi che si possono ottenere anche con il giudizio civile, anche in fase stragiudiziale.
MEGLIO IL CIVILE: L’ambito civile è quello più corretto per stabilire l’entità dei danni, specie se vi sono anche implicazioni di tipo patrimoniale, quali la perdita di lavoro, guadagni, chance professionali.
Si può affermare che in questi casi il giudizio Penale ha poco rilievo ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno, ma può costituire un elemento di pressione nei confronti dell’automobilista che voglia sottrarsi alle proprie responsabilità, ad esempio negando la realtà dei fatti ed agevolando l’assicurazione nel sottrarsi al pagamento del dovuto.
3. REATO D’UFFICIO | LESIONI GRAVI, GRAVISSIME O MORTE – REATO DI OMICIDIO STRADALE
Quando l’incidente provoca lesioni superiori ai 40 giorni al ciclista o la dinamica rientra in quelle descritte nella disciplina prevista per il reato di omicidio o lesioni stradali, il procedimento penale viene attivato senza necessità di querela e parte per impulso dello stesso Pubblico Ministero d’Ufficio.
Si tratta di casi che vedono lesioni gravi, gravissime fino alla morte, oppure all’ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale possano configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.
In questi casi la scelta non si pone poiché il procedimento penale, su impulso delle FFOO che rilevano l’incidente, parte d’ufficio e il Pubblico Ministero effettua le attività di indagine fino a chiedere il rinvio a Giudizio dell’automobilista responsabile.
Quando si aziona il processo penale la parte offesa ha una scelta ulteriore da compiere, ovvero decidere se costituirsi o meno PARTE CIVILE.
Nel processo penale infatti è possibile per la parte offesa svolgere direttamente la richiesta di risarcimento, costituendosi appunto parte civile, oppure lasciare che svolgere il processo penale e richiedere i danni in separata sede Civile.
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE art 74 codice di procedura penale
Il processo penale comporta la condanna dell’imputato, qualora ritenuto responsabile, alle conseguenze penali, a seguito di istruttoria che, seppur non vincolante per il Giudice Civile, può dare importanti indicazioni in merito alla responsabilità.
Ad esempio, in caso di incidente con dichiarazioni contrastanti e dinamica non definita, può essere utile lo svolgimento delle indagini e relativo processo penale proprio ai fini della determinazione della colpa. La sentenza di condanna potrà essere utilizzata nei confronti del responsabile civile, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
Non è possibile richiedere il risarcimento in entrambe le sedi (civile e penale), pertanto arriva il momento della scelta.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche: la costituzione di parte civile deve avvenire prima che inizi il processo penale e dovrà contenere tutte le prove: lista testimoni, richiesta di perizie, documenti.
L’azione civile, qualora sia già iniziata davanti al giudice civile, può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza.
Il trasferimento però comporta rinuncia agli atti del giudizio civile e tutto verrà deciso dal giudice penale.
Se invece non ci si costituisce parte civile nel processo penale si porta a termine l’azione civile di risarcimento del danno in sede civile.
Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
In sintesi non si possono azionare due processi (civile e penale) per la domanda di risarcimento del danno, poiché uno precluderebbe l’altro, ma è possibile che vi sia il processo penale per la condanna penale e il processo civile per la quantificazione del danno e condanna al risarcimento.
La sentenza penale accerterebbe il fatto e la sua illiceità con condanna dell’imputato, mentre l’azione civile è rivolta all’ottenimento del risarcimento da parte della vittima.
La sentenza penale irrevocabile di condanna produce i suoi effetti anche in sede civile, costringendo il giudice civile a riconoscere la pretesa risarcitoria del danneggiato: il soggetto riconosciuto responsabile penalmente subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.
Qualora l’imputato venisse assolto in sede penale il giudice civile può sempre agire civilmente senza che il giudizio penale sia vincolante.
In pratica
CONDANNA
se l’automobilista imputato viene condannato in sede penale il fatto si considera accertato e possiamo chiedere il risarcimento
ASSOLUZIONE
se l’automobilista viene assolto penalmente è sempre possibile ottenere il risarcimento in sede civile.
Nel scegliere la via da intraprendere il danneggiato dovrà tenere conto di una serie di fattori. Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: fattori da seguire Il primo fattore è l’obiettivo perseguito: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Un secondo fattore è il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile.
Dopo la condanna penale, si rimanda in sede civile
Molto spesso il Giudice penale dopo la condanna dell’imputato rimanda egli stesso al Giudice civile per provvedere alla quantificazione, che più gli compete.
CONCLUSIONI
il processo, civile o penale, non deve mai costituire strumento di vendetta o rivalsa, né strumentale al risarcimento del danno. Il Tribunale deve costituire l’estrema ratio una volta falliti tutti i tentativi di definizione conciliativa, o quando controparte rifiuta senza giustificazione le nostre legittime pretese. Una volta intrapresa la via del Giudizio bisogna poi considerare tutti gli aspetti sopra elencati, sia per procedere con la denuncia (ove non sia d’ufficio il reato), sia per costituirsi parte civile nel processo penale o intraprendere una autonoma causa civile (quasi sempre preferibile) per ottenere il giusto risarcimento del danno.

Nuovo codice della strada
L’annunciata riforma del codice della strada lascia l’amaro in bocca, almeno per i ciclisti, perché gli interventi che riguardano le due ruote, oltre ad essere insufficienti e risicati (nessun accenno a rotonde, tenere la destra fila indiana e tutte le situazioni di pericolo per i ciclisti), risultano oltremodo inapplicabili e peggiorativi rispetto alle attuali norme.
Un peggioramento che tradisce le attese e le promesse di garantire più controlli, più sicurezza e rispetto per la vita umana e il ciclista ne esce ancor meno tutelato di quanto non lo fosse prima.
La proposta di legge dovrà passare al vaglio del parlamento, con tutte le modifiche del caso e il dibattito politico che ne conseguirà, ma da qui ad allora gli automobilisti potranno superare i ciclisti senza limiti di distanza o particolari cautele, guidando sotto effetto di alcool e droghe indisturbati e soprattutto impuniti?
Che fine farà l’omicidio stradale? È previsto un collegamento tra codice della strada e codice penale? Come si regoleranno i Giudici quando si troveranno sul banco degli imputati un automobilista che ha ucciso un ciclista?
In attesa del testo ufficiale, non ci pare ci siano particolari collegamenti né richiami alle norme che già regolano il sorpasso del ciclista, sta passando il pericoloso messaggio che al momento tutto sia consentito, quando in realtà l’attuale codice pone regole che qualora applicate garantirebbero una maggior tutela dei ciclisti.
Il problema non è quindi riscrivere il sorpasso, ma far si che le regole vengano rispettate, con controlli veri ed efficaci, specie quando si deve ricorrere al Tribunale.
Un messaggio davvero pericoloso e che rafforza negli automobilisti la convinzione che Il ciclista costituisca un intralcio e possa essere sorpassato in qualsiasi condizione, anche a metà rotonda e con qualsiasi distanza purchè ci sia spazio per passare (anche pochi millimetri secondo gli automobilisti).
La regola del metro e mezzo, così come scritta, risulta inapplicabile quindi si apre una ulteriore incertezza, che incoraggia condotte pericolose da parte.
In caso di incidente l’automobilista potrà sempre dire che il tratto di strada non consentiva di tenere il metro e mezzo e la distanza era “adeguata”, addossando la colpa al ciclista!
I 3 PASSAGGI CHIAVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CICLISTI
Una riforma che definisce le biciclette “velocipedi” non lascia ben sperare sul carattere innovativo e rivoluzionario promesso, tant’è che il passo pare essere compiuto indietro piuttosto che in avanti.
1.NUOVA DEFINIZIONE DI STRADA CICLABILE
Il nuovo Codice introduce una nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con limite di velocità non superiore a 30 km/h.
Ampia facoltà ai Comuni di predisporre aree, zone, piste riservate o meno, con annessi limiti di velocità…e ai ciclisti adattarsi di comune in comune a nuove regole e districarsi tra cartelli e sanzioni.
In ogni caso si restringono le ciclabili, cono obbligo di utilizzarle, viene eliminata la segnaletica orizzontale e la precedenza.
2. ZONA DI AVANZAMENTO
Sempre ai Comuni la libertà di istituire la zona di attestamento ciclabile: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
Sempre secondo le condizioni della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino.
Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli
Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3 .IL SORPASSO
La norma attuale (art 148 cds) spiega come superare un ciclista, quali debbano essere le condizioni di sicurezza da valutare prima di effettuare la manovra e soprattutto quale sia l’esito di un sorpasso non riuscito sotto il profilo penale (omicidio stradale).
La norma nuova prevede l’obbligo per auto e moto di mantenersi ad adeguata distanza lateraledi almeno 1,5 metri ma solo ove le condizioni della strada lo consentano.
La norma aggiunge però che qualora le condizioni non lo permettessero, il distanziamento laterale dovrà essere adeguato.
L’automobilista potrà quindi superare ugualmente il ciclista, senza tenersi ad un metro e mezzo, qualora ritenesse non ci siano le condizioni sufficienti (strade strette…le più pericolose!).
In caso di incidente l’automobilista potrà quindi dichiarare che le condizioni della strada non consentivano di tenere un metro e mezzo e che la distanza calcolata per il sorpasso era assolutamente “adeguata”!
In caso di omicidio, prima di questa riforma gli inquirenti potevano richiamare l’art. 148 cds e formulare il capo di imputazione sul solo presupposto dell’avvenuto urto (se l’automobilista aveva urtato il ciclista in fase di sorpasso non si era attenuto alle regole del sorpasso “cautelare”).
Con il nuovo codice il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che la distanza non era adeguata…prova impossibile in mancanza di telecamere o testimoni.
La pena prevista, in ogni caso, salvo una sospensione della patente in più, ma che non si andrebbe ad accumulare a quella già presente in caso di omicidio, rimarrebbe invariata, con una disapplicazione negli anni della norma, ridotta a condanne per lo più sotto i 3 anni, pena sospesa, anche in presenza di aggravanti.
Ultima annotazione, come si calcola il mancato rispetto di un metro e mezzo nessuno l’ha previsto, e in caso di incidente in strada extraurbana senza testimoni e telecamere rimarrà sempre la parola dell’automobilista contro quella del ciclista, se sopravvissuto.
In altri paesi europeri (Francia, Olanda, Spagna, Belgio) più amanti delle due ruote e della mobilità sostenibile si è lavorato in questi anni sull’educazione, sull’adeguatezza delle strade, sulle strutture ciclabili, costruendo meravigliose reti di strade ciclabili ed incentivando l’uso della bici nella città, rese a misura di due ruote, stabilendo in molti casi una presunzione di responsabilità dell’automobilista ogni volta che vi sia un incidente con vittima un ciclista.
