
Sorpasso del ciclista
COSA DICE LA LEGGE:
“il veicolo condotto da Tizio, nel tentativo di sorpasso urtava la bicicletta condotta da Caio, provocandone la caduta e cagionandone colposamente il decesso…colpa consistita nella violazione dell’art. 148 c. 3 CDS, per aver superato il veicolo senza mantenere un’adeguata distanza laterale”…questo il rinvio a giudizio, poi confermato in Sentenza di condanna, dove il Giudice ha sottolineato, quanto alla condotta del conducente omicida che: “si evince la violazione della regola cautelare che ha determinato il sinistro”.
Questo il dispositivo di una delle tante Sentenze che descrivono una tragedia evitabile (se l’automobilista avesse tenuto una condotta di guida lecita e soprattutto cautelare) e mettono in evidenza l’obbligo maggiormente violato e ignorato dagli automobilisti, inconsapevoli del fatto che quando si sorpassa un ciclista la legge, così come la logica, imporrebbe di adottare una particolare cautela, che tenesse conto della debolezza del ciclista, della sua precarietà di equilibrio, dei fattori esterni (vento, buche, irregolarità), insomma di tutti gli elementi che pongono il ciclista in una situazione di estremo pericolo, facilmente evitabile con cautele che ne possano garantire un sorpasso “IN SICUREZZA”!
Quanti sorpassi vengono effettuati in totale sicurezza dagli automobilisti? La risposta è scontata ma non per questo il comportamento in strada subisce dei cambiamenti, anzi per chi percorre le strade italiane in bicicletta la sensazione è che il pericolo sia aumentato, ogni giorno da qualche anno ad oggi, tanto da far rinunciare molti ciclisti a questo sport, diventato troppo pericoloso.
I ciclisti non stanno in mezzo alla strada in fila per tre, i ciclisti non sbandano senza ragione né volontariamente intralciano la marcia degli automobilisti, i ciclisti non si arrogano diritti che non posseggano, quale quello di impegnare la strada con pari autorità e diritto degli altri veicoli, i ciclisti vanno rispettati tenendo conto che sono parte vulnerabile della strada, che sono soggetti a maggiori pericoli di tutti gli altri utenti della strada, che viaggiano su due ruote in equilibrio precario, che per farli cadere con gravi conseguenze basta una ventata, un piccolo contatto, una manovra che crei spavento!
Quando un automobilista incontra un ciclista dovrebbe automaticamente pensare a tutti i pericoli che quell’individuo sta affrontando e nell’avvicinarsi a lui, per sorpassarlo o guadagnare una precedenza o impegnare una rotonda imminente, dovrebbe adeguarsi a quanto imporrebbe la legge: applicare la REGOLA CAUTELARE, che altro non è che fare tutto ciò che si deve perché la vita del ciclista non venga in nessun modo messa in pericolo!
La legge c’è quindi anche se non si nomina spesso: l’articolo 148, comma 9 bis del Codice della strada parla di “particolari cautele” imposte all’automobilista prossimo al sorpasso del ciclista, le medesime cautele che vengono imposte anche in altre situazioni di approccio tra auto e bici, e sempre il comma 9 bis spiega il motivo dell’accortezza che dovrebbe avere l’automobilista nei confronti del ciclista: “considerare la minore stabilità, la probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista (mi rifiuto di definirlo velocipede)…e sempre l’articolo prosegue e impone all’automobilista di “verificare l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in COMPLETA SICUREZZA, riducendo velocità affinchè la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”
Se abbiamo presente le condizioni delle nostre strade e l’intensità del traffico, le circostanze lo richiederebbero SEMPRE, e per questo non può bastare e non dobbiamo accontentarci nel rivendicare un metro e mezzo di distanza, già presente tra l’altro nei nostri codici (la distanza cautelare è quella che garantisce il sorpasso in sicurezza, non necessariamente limitata ad un solo metro e mezzo), ma la rivendica dei ciclisti deve essere molto più ampia e profonda, finalizzata ad un cambiamento culturale, che possa modificare la percezione del pericolo negli automobilisti, per lo più ignari o superficiali quando si tratta di superare o incrociare un ciclista.
Un richiamo poi ai divieti di sorpasso più generici non guasta quale promemoria per gli automobilisti più competitivi.
Il sorpasso è vietato:
–IN CURVA (SALVO STRADA A DOPPIA CORSIA O DOPPIO SENSO SEPARATO)
–ALTRO VEICOLO IN SORPASSO
–PRIMA DEGLI INCROCI, SALVO CASI SPECIFICI E SEMPRE IN SICUREZZA
Ci sono ovviamente eccezioni ma la regola è sempre quella della prudenza e del buon senso, che dovrebbe farci considerare sempre e prima di qualsiasi manovra se siamo nelle condizioni per effettuarla in completa sicurezza.
Il discorso ovviamente vale anche per i ciclisti, ai quali si può raccomandare non tanto di osservare la legge (quello lo diamo per scontato) ma di pensare prima di tutto alla propria salute e quindi di rinunciare sempre alla precedenza quando ci sia il rischio che l’automobilista dall’altra parte non ci abbia visto o stia andando di prepotenza.
Avv. Federico Balconi
ZEROSBATTI

I 5 peccati del ciclista
Pedalare in città, non solo per sport ma anche per chi ha scelto le due ruote come mezzo di trasporto o di semplice svago, sta diventando un’attività da annoverare tra gli sport estremi.
Le ragioni purtroppo non solo intrinseche al gesto del pedalare ma vanno attribuite per lo più al comportamento degli altri utenti della strada, alla mancanza di rispetto degli automobilisti e alla distrazione, in una parola c’è un passo culturale molto ampio da fare, più in fretta possibile.
Il primo passo lo stiamo facendo noi ciclisti, indossando il casco, addobbando le bici e l’abbigliamento con luci e catarifrangenti, cercando di comportarci nel modo più corretto possibile e meno “fastidioso”, purchè con un pensiero nella testa e che dovrebbe diventare intitolare una legge ad hoc: “la strada è di tutti!”.
Se dovessimo intervistare automobilisti emergerebbero cinque condotte intollerate e che generano discussioni su ciò che sia consentito o meno ai ciclisti quando viaggiano in fila per due o più, non percorrono le ciclabili (o ciclopedonali?) o pedalano contromano!
Stigmatizziamo i 5 comportamenti meno tollerati dagli automobilisti ma non sempre VIETATI ai ciclisti.
ANDARE CONTROMANO? VIETATO
*salvo sia esplicitamente consentito (resta a nostro avviso una manovra sempre pericolosa anche quando consentita)
L’Art 143 commi 11 e 12 Codice della Strada vieta tassativamente di andare contromano, bici incluse.
L’articolo in questione impone a tutti i veicoli di circolare sulla destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Le biciclette devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Se la strada è divisa in due carreggiate separate a senso di marcia opposto, il ciclista deve percorrere quella di destra.
chiunque circola contromano è soggetto alla multa da 163 a 651 euro. Anche le biciclette non possono procedere in senso opposto a quello di marcia.
Alcuni ciclisti pensano che gli sia consentito, come avviene ad esempio in Francia (in alcune vie indicate tassativamente, con tolleranza zero quando non è consentito).
In Italia viviamo, come spesso accade, nell’equivoco di una norma promessa, modificata, espressa in un parere, aggiustata ed esclusa salvo precise eccezioni elencate nella legge 120 di modifica al codice della strada.
In alcuni casi tassativamente indicati dalla Legge è consentito andare in bici contromano, ma vediamo quali:
- Piste ciclabili a doppio senso ciclabile (art 3): “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”
- In alcune strade cittadine, tipo E, E bis F o F bis (art 7) c.d. zone 30, è possibile la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.
L’ex Ministro dei Trasporti ha consentito alle amministrazioni la facoltà di rendere ove possibile, strade a senso unico per auto e non per le bici: solo per strade a zona 30, o a traffico limitato o su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.
Spetta sempre ai Comuni decidere se e dove istituire, con specifica ordinanza, la nuova tipologia di struttura stradale che permette il doppio senso ciclabile.
Escluse le eccezioni il ciclista contromano potrà essere multato al pari di un automobilista, senza però la decurtazione dei punti della patente (per guidare la bici non è necessaria la patente, pertanto non vi sarebbe alcuna motivazione logica e giuridica per tale sanzione).
SCARTI E ZIG ZAG? VIETATO
Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.
Per la violazione la multa di 49 euro
L’obbligo di percorrere le piste CICLABILI
Questo è il tema che più infiamma gli animi, da una parte come dall’altra.
Il primo distinguo da fare, e da far capire agli automobilisti è tra ciclabili e ciclo/pedonali.
OBBLIGATORIE LE CICLABILI
FACOLTATIVE LE CICLOPEDONALI
Per il ciclista “sportivo” le piste (salvo che si vada oltre confine, tipo in Belgio) le piste sia ciclabile, sia ciclopedonale presentano più pericoli della strada veicolare: promiscuità, detriti, rami, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi.
La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.
Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.
Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”.
A nostro avviso andrebbero disegnate, strutturate, indicate, protette e tenute in modo impeccabile, poiché le velocità dei ciclisti talvolta sono elevate e non consentono di trovarsi ostacoli improvvisi, oggetti pericolosi, buche o ghiaia. Solo qualora si possa garantire di svolgere l’attività sportiva senza pericoli allora a quel punto si giustificherebbe l’obbligatorietà.
Purtroppo spesso il ciclista viene multato, anche ingiustamente…ma impugnando la multa con il ricorso può essere stabilita la verità e giustizia.
Multa: fino a 168 euro.
IL TELEFONINO
L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.
Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.
Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).
IN FILA PER DUE
-VIETATO FUORI DAI CENTRI ABITATI
-CONSENTITO NEI CENTRI ABITATI
Il tema della FILA INDIANA anima le migliori discussioni da Bar: non c’è ciclista che non abbia visto ciclisti in fila per 6 (riporto di 2) ad occupare per ore e giorni intere strade veicolari.
Questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici!
Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!).
La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.
Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare.
Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:
Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)
Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.
Una piccola annotazione: nella nostra casistica i ciclisti investiti in fase di sorpasso con esiti gravi sono sempre ciclisti solitari che l’automobilista “NON HA VISTO”!
Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.
Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.
Avv. Federico Balconi

Davide Rebellin
Il tragico evento che ha visto vittima il nostro amico Davide ha scosso tutto il mondo del ciclismo, ma non solo, poiché il fatto è stato talmente violento da suscitare parole di cordoglio e rabbia diffuse, fino all’intervento del nostro Capo di Governo, Giorgia Meloni.
L’ultimo Capo di Governo ad esprimersi in ordine a questo flagello sulle strade era stato Matteo Renzi, alla firma della Legge che introdusse l’Omicidio Stradale quale nuova fattispecie di reato (L’art. 589 bis c.p. introdotta con la Legge del 23 marzo 2016 n. 41).
Questa norma avrebbe dovuto migliorare la situazione sulle strade, imponendo maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte degli automobilisti e camionisti, diminuendo quella che si può definire una strage continua sulle strade.
La nuova norma avrebbe dovuto punire duramente i colpevoli di incidenti mortali, specie se in particolari condizioni (ad esempio in stato di ebbrezza).
Nel caso di Davide pare che il camionista (detta qualifica comporta di per sé una maggiore punibilità e responsabilità) si sia dato alla fuga dopo aver accertato di aver commesso l’omicidio, tentando di far perdere le proprie tracce.
Possiamo immaginare che volesse sottrarsi ad eventuali controlli sul suo stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, ciò che avrebbe comportato l’immediato arresto (obbligatorio in questi casi), e qualora venisse accertato ciò comporterebbe l’immediato arresto (a prescindere dal fatto che in Germania esista o meno questa disciplina) e un processo per omicidio stradale aggravato.
Si tratta di una fattispecie ideata proprio per distinguere le ipotesi di omicidio colposo (art 589 c.p.) dall’ipotesi, come questa, di omicidio “stradale” (art. 589 bis c.p.), aggravando la responsabilità e soprattutto le pene nei confronti di chi commetta questo delitto.
Queste le pene previste:
1) PENA BASE: da 2 a 7 anni;
2) PENA AGGRAVATA DALLA GUIDA IN EBBREZZA superiore a 1,5: da 8 a 12 anni;
3) PENA AGGRAVATA DA GUIDA IN EBBREZZA LIEVE: da 5 a 10 anni.
Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
ARRESTO: E’ sempre consentito l’arresto in flagranza di reato mentre in presenza delle aggravanti (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, OMISSIONE DI SOCCORSO) diventa obbligatorio.
AGGRAVANTE: Se il conducente del veicolo, come in questo caso, si dia alla fuga, scatta automaticamente l’aumento di pena ( da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Nella ipotesi più grave di reato in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducente di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5).
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione connessa all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pm (anche oralmente) al fine di effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Nel caso dell’assassino di Davide Rebellin appare ipotizzabile che il CAMIONISTA si sia dato alla fuga per due ragioni: la prima che fosse in stato di ebbrezza anche lieve (poiché camionista appunto) la seconda perché pare che avesse già dei precedenti per lo stesso reato, ciò che prevederebbe l’immediato arresto in flagranza.
Si ipotizza, a questo punto che la polizia Giudiziaria possa chiedere al PM di poter svolgere gli accertamenti finalizzati a far emergere lo stato di ebbrezza dell’autista, tramite esami biologici.
Qualora vi siano precedenti accertati (pare che l’autista tedesco abbia subito nel 2015 un processo penale concluso con patteggiamento per guida in stato di ebbrezza), è prevista in ogni caso l’applicazione delle aggravanti.
In sintesi il camionista colpevole della morte di Davide Rebellin andrà processato con tutte le aggravanti e ci si augura un’applicazione severa delle pene previste.
In questo caso le associazioni a tutela dei ciclisti potranno costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento del danno.
Lo scopo di questa nuova legge sarebbe stato quello di aggravare la posizione penale di chi commetta questo tipo di reato, con lo scopo di incrementare il senso di responsabilità di tutti gli automobilisti.
L’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva dichiarato, alla firma del disegno: “Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno”.
In realtà la legge è stata applicata raramente in modo severo, con processi terminati per lo più con patteggiamenti molto morbidi da parte dei responsabili, a dispetto delle preoccupazioni iniziali di chi temeva si trattasse di una norma che fosse troppo incisiva nei confronti degli automobilisti.

La prova della ragione
Questo principio, sacrosanto, potrebbe risultare talvolta a svantaggio del soggetto che nella realtà aveva ragione, ma non è riuscito a dimostrarlo.
Quando lo scontro è tra un autoveicolo e un ciclista, il più delle volte è il ciclista a patirne le peggiori conseguenze, sia nei danni fisici, sia a causa della difficoltà di dimostrare le proprie ragioni!
Finchè non saremo dotati tutti, auto e bici, di camere che riprendano in modo inconfutabile la dinamica dell’incidente, tocca a noi raccogliere le prove necessarie a dimostrare la nostra ragione, prima che l’automobilista abbia spostato la sua vettura, siano intervenuti ambulanza e forze dell’ordine, o si siano allontanati i testimoni.
Importante, quindi, sapere subito cosa fare, come comportarsi, ove le nostre condizioni fisiche ce lo consentano.
In caso contrario non resta che affidarsi al lavoro delle forze dell’Ordine, che una volta giunti sul posto hanno l’obbligo di raccogliere quanti più elementi possibili per ricostruire poi la dinamica corretta dell’incidente.
La leggeremo nel verbale di incidente, scritta appunto a posteriori, quindi spesso basata su interpretazioni o deduzioni dello stesso agente, rivedibile in un eventuale processo, dove sarà il Giudice a stabilire se quanto riportato abbia fondamento o meno, interpellando magari un Ing. Cinematico.
Ma anche il miglior cinematico avrà bisogno di quanti più elementi possibili: foto dei veicoli nell’immediatezza dell’evento, foto del luogo, delle frenate, degli indumenti. A volte un piccolo particolare potrebbe spostare l’ago della bilancia a favore di uno o dell’altro e risolvere un giudizio.
Le stesse dichiarazioni, rese nell’immediatezza, verranno poi trascritte, interpretate, confutate…
Una volta che il sinistro arriva sulla scrivania dell’avvocato, la modalità di gestione sarà determinante per ottenere o meno il giusto risarcimento, ma ancor prima se il ciclista ha fatto le prime mosse nel modo corretto, raccogliendo tutti gli elementi indispensabili, la strada sarà certamente più agevole e non dovremo sentirci opporre quell’odioso concorso di colpa!
Il nostro risarcimento dipenderà quindi da due elementi fondamentali:
- Avere la ragione al 100%
- Quantificare correttamente il danno subito
COME OTTENERE RAGIONE:
Non sono necessari gli stratagemmi di Schopenhauer, basta fare le mosse giuste:
1. Se possiamo bisogna subito estrarre il nostro cellulare per fare foto: alla macchina, alla bici ancora sdraiata, la macchina e la bici insieme, il punto d urto, i particolari delle ammaccature, la strada, il tombino, una panoramica, anche l’uomo o la donna che ti sta parlando…bisogna fotografare la rotonda, l’incrocio, il semaforo…ancora meglio un video di tutto.
2. compilare la constatazione amichevole, CA:
Se l’automobilista avesse il modulo CAI utile compilarlo e fargli descrivere e sottoscrivere la dinamica, anche con il disegnino dell’incidente: avrà valore di dichiarazione, alla stregua di una confessione.
AMBULANZA:
A c.d. “botta calda”, e il ciclista quando cade è sempre bollete, possiamo non renderci conto di lesioni anche importanti, quindi chiamare l’ambulanza è utile non solo per dimostrare di aver subito un danno, ma anche e soprattutto per la nostra salute.
TESTIMONI:
la vera spada di Damocle per ogni avvocato sono i testimoni, quando compaiono a distanza di mesi o anni e non ricordano, raccontano versioni contrastanti o hanno ripensamenti davanti al Giudice, vanificando così l’esito del processo. Per questo è importante, quando sono presenti sul luogo del sinistro, prendere immediatamente i loro dati, raccoglierne la dichiarazione, quella che nell’immediatezza, anche qualche giorno dopo, risulta essere più genuina, più fresca nei ricordi e nitida. Sempre se siamo coscienti e nelle nostre facoltà quindi è importante raggogliere i loro dati, basta nome, cognome e numero di telefono, meglio se anche l’indirizzo di residenza.
LA BICI, FOTO E PREVENTIVO:
Il risarcimento del danno alla bicicletta dipende tutto dalla precisione con la quale vengono documentate le parti danneggiate. Ovviamente i danni devono essere compatibili con il tipo di collisione avvenuta, quindi se siamo stati investiti da dietro avremo la ruota posteriore accartocciata, il carro spezzato e magari il telaio piegato. Una volta intervenuta l’assicurazione, interpellata dall’avvocato, questa farà uscire a breve un perito, che si recherà dove gli viene indicato per valutare la bicicletta e tutti i danni subiti.
Il consiglio è di portarla dal vostro meccanico di fiducia e concordare la somma necessaria a ripristinare la nostra bicicletta tale e quale a prima dell’incidente. Ci penserà lui a spiegare al perito, parlando lo stesso linguaggio, che un telaio in carbonio che ha subito un colpo non può più essere garantito e può valere qualche migliaio di euro.
I DANNI FISICI, PATRIMONIALI E NON
Dedicheremo un articolo anche a questo importante passaggio, che specialmente per gli sportivi ha molte sfaccettature, quali la personalizzazione del danno, certamente più rilevante per un atleta che oltre a tutto il resto deve patire l’interruzione di allenamenti, gare e attività con le conseguenze che solo gli sportivi comprendono fino in fondo e pertanto meritano attenzione da chi deve mettere mano al portafoglio al momento del risarcimento. Vi sono poi una serie di danni, collegati al patimento fisico, quali un decremento del guadagno, la perdita di chance (sportiva e non), le spese mediche e riabilitative (osteopati, chiropratiche, tekar ecc..). Tutto andrà documentato con precisione e raccolto per il responso del medico legale. Sarò compito dell’avvocato guidare il danneggiato in questo percorso, informarsi dell’iter seguito, anche psicologico, per poi discutere con la controparte una volta raccolte tutte le informazioni e redatta la relazione medico legale.
AVV. FEDERICO BALCONI

Bici distrutta, trasporto aereo e risarcimento del danno
La vacanza è rovinata, il disagio indescrivibile, e potrebbe coinvolgere il resto della famiglia, che dovrà sorbire il magone del ciclista per tutto il soggiorno.
Dopo la sofferenza patita, è possibile ottenere il risarcimento del danno per intero della bicicletta o dobbiamo accontentarci di un tot “a peso”, con grande disappunto?
Considerato i pochi centinaia di grammi del peso di una bici, ci sarebbe da rimetterci due volte! La soluzione c’è ma attenzione a fare le mosse giuste, rigorosamente all’imbarco.
La legge che risale al 1929 è stata interpretata da una recente sentenza della Cassazione, che ha chiarito e dato soluzioni, per una volta a favore di noi ciclisti.
Con l’ordinanza n. 11037/2018 la VI^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto del ciclista ad ottenere il risarcimento integrale della sua bicicletta in caso di danneggiamento durante il trasporto.
Nel caso trattato il ciclista ha perso la causa, ma il suo sacrificio è valso a chiarire e stabilire un principio che potrà essere utilizzato da noi per non finire nello stesso tranello.
Il turista sventurato aveva omesso un passaggio fondamentale: la corretta dichiarazione del valore della bicicletta al momento dell’imbarco.
Non è valso a nulla tutto lo sforzo compiuto per spiegare e dimostrare che proprio prima di imbarcarsi aveva fatto tutte le raccomandazioni possibili, chiedendo perfino di pagare un sovraprezzo: non vi era la prova di aver dichiarato correttamente il valore della sua bici e l’interesse ad ottenere la restituzione della sua bicicletta.
Purtroppo, come spesso avviene, se le forme sono sbagliate non si ottiene la sostanza…!
La sentenza chiarisce e stabilisce che “in capo al passeggero vi è l’obbligo di dichiarare, al momento dell’imbarco se non in precedenza, il valore di un oggetto trasportato e depositato nella stiva dell’aereo affinché possa ottenere il ristoro dei danni eventualmente sofferti dallo stesso, oltre i limiti della Convenzione di Varsavia del 1929!
Ottenuto il risarcimento in primo grado (6000 euro), gli era stato poi negato in Appello e in Cassazione. La Corte di Appello di Roma aveva infatti ridotto il risarcimento nel limite di 17 diritti speciali di prelievo per 20 kg, oltre interessi
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello.
Nulla da fare per il ciclista, nonostante avesse dimostrato di aver fatto presente verbalmente in sede di imbarco la “delicatezza ed il particolare valore” del bagaglio, di avere chiesto se ci volesse una speciale procedura o il pagamento di un sovrapprezzo, ricevendone risposta negativa dagli addetti, di avere poi tempestivamente provveduto a denunciare il danno all’atterraggio, di aver dimostrato il valore effettivo della bicicletta distrutta.
Il diritto al risarcimento non gli è stato negato, ma applicando i limiti previsti dall’art. 22 della Convenzione di Varsavia.
Secondo detta Convenzione si può ottenere il ristoro dell’effettivo valore perduto ma a due condizioni:
1.la presenza di una efficace dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna
2. una dichiarazione del valore preciso del bene
Con queste due dichiarazioni, da fare rigorosamente in forma scritta (basta un foglio di carta firmato da chi prende in consegna il bagaglio) si ha diritto ad ottenere il risarcimento del valore effettivo, anche se supera i limiti della convenzione del 1929.
Quindi, per viaggiare tranquilli con la bicicletta nella stiva:
la norma pretende la dichiarazione che dovrà essere effettuato in forma scritta.
Nel caso di danno, la vacanza sarà rovinata ma almeno con la prospettiva del risarcimento integrale!
Tutto il lavoro svolto dal ciclista al momento dell’imbarco, verbalmente, non è stato ritenuto sufficiente e questo deve insegnarci che sempre nel dubbio scrivere e farsi timbrare e firmare quanto pattuito, senza MAI fidarsi degli impegni VERBALI!
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 febbraio – 9 maggio 2018, n. 11037Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Fatti di causa
C.F. ha agito in giudizio nei confronti di Egyptair – Linee Aeree Egiziane per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al danneggiamento di una bicicletta imbarcata a bordo di un aereo della compagnia convenuta, in una tratta dall’(…) all’(…).
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto all’attore un risarcimento pari ad Euro 5.999,000, oltre accessori.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto il risarcimento nel limite di 17 diritti speciali di prelievo per 20 kg, oltre interessi (limite previsto dalla Convenzione di Varsavia regolante il trasporto internazionale).
Ricorre il C. , sulla base di tre motivi.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La compagnia intimata (che non ha provveduto a notificare alcun controricorso) ha depositato memoria difensiva in data 10 febbraio 2018.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
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1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia”.
Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e artt. 396 e 419 456 e 955 codice nav.”.
Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e art. 115, 116 e 117 c.p.c.”.
I tre motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili, per difetto di specificità.
Le censure avanzate dal ricorrente non colgono infatti le effettive ragioni della decisione impugnata.
Il C. deduce ripetutamente di avere fatto presente verbalmente in sede di imbarco la delicatezza ed il particolare valore del contenuto del proprio bagaglio da trasportare in stiva, di avere chiesto se era necessaria una speciale procedura o il pagamento di un sovrapprezzo per detto trasporto, ricevendone risposta negativa dagli addetti della compagnia, di avere poi tempestivamente provveduto a denunciare il danno subito dal predetto bagaglio, all’atterraggio; sostiene inoltre che la dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna prevista dalle convenzioni internazionali in tema di trasporto non richiede una particolare forma, e di avere comunque dimostrato il valore effettivo della bicicletta distrutta, senza che la compagnia stessa – sulla quale gravava l’onere di provare l’assenza di responsabilità – abbia sostanzialmente negato il suo diritto al risarcimento.
In realtà, la corte di appello ha pienamente riconosciuto il diritto dell’attore al risarcimento per il danneggiamento del proprio bagaglio, anche se ha ritenuto applicabili i limiti previsti dall’art. 22 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841, emendata con Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall’Italia con legge 3 dicembre 1962 n. 1832 (disposizione del resto non modificata dalla successiva Convenzione di Montreal, non applicabile nella fattispecie, ratione temporis), in mancanza di una efficace dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna, dichiarazione che, in base alla suddetta disposizione, rende possibile il risarcimento oltre detti limiti, in misura pari all’importo dichiarato (salva la prova del difetto di effettivo interesse del mittente).
Ed ha in proposito ritenuto, in diritto, che la dichiarazione in questione richieda necessariamente l’indicazione esatta del valore dell’oggetto da trasportare da parte del mittente.
Anche a prescindere dalla (pur affermata) necessità che essa (in quanto accessoria al contratto di trasporto aereo, che ha forma scritta ad probationem ai sensi dell’art. 940 c.n.), risulti per iscritto, ha quindi rilevato, quale circostanza assorbente (e quindi autonoma ratio decidendi), che nella specie l’indicazione esatta del valore della bicicletta non risultava essere stata effettuata neanche verbalmente al momento dell’imbarco o in precedenza.
Sotto questo profilo la decisione non risulta specificamente censurata con i motivi di ricorso, né sotto il profilo di diritto (con riguardo cioè alla affermata necessità che la dichiarazione in questione, a prescindere dalla sua forma, contenga l’indicazione esatta del valore del bene da trasportare) né sotto quello di fatto (con riguardo cioè alla circostanza che nella specie tale valore non era stato specificato, né per iscritto né verbalmente, dall’attore).
Ed è appena il caso di osservare, solo per completezza espositiva, che nessun rilievo può attribuirsi alle allegazioni dell’attore in ordine alla propria richiesta, rivolta agli addetti della compagnia aerea, sulla eventuale necessità di seguire una speciale procedura o pagare un sovrapprezzo per l’imbarco del suo bagaglio: in mancanza di qualunque elemento che porti a ritenere che fossero state specificamente chieste informazioni sulla procedura da seguire al fine di potere poi richiedere un eventuale risarcimento in misura superiore ai limiti previsti dalle convenzioni vigenti (e non semplicemente per l’imbarco del bagaglio, in conformità alle ordinarie previsioni convenzionali), le risposte degli addetti non possono ritenersi ingannevoli; in ogni caso, anche se esse potessero considerarsi errate, ciò non potrebbe in nessun caso determinare l’efficacia della dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna priva di indicazione di valore del bene (potendo al più, in astratto, determinare esclusivamente una responsabilità risarcitoria di altro tipo, in relazione al’inesatto adempimento di eventuali obblighi informativi, che nella specie peraltro non risulta neanche azionata).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Esso risulta peraltro notificato dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, che ha previsto la definizione all’esito di camera di consiglio non partecipata dei procedimenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 375, comma 1, n. 1 e 5, c.p.c..
Poiché la compagnia intimata non risulta aver notificato alcun controricorso, è inammissibile la memoria da questa depositata in data 10 febbraio 2018, in vista dell’adunanza camerale. Ed infatti, secondo l’indirizzo di questa Corte, “in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile una memoria di costituzione presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale prevista dall’art. 380 bis c.p.c., come modificato dalla legge n. 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis c.p.c.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 – 01; cfr. anche Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 27140 del 15/11/2017, Rv. 646185 – 01; per analoga conclusione in relazione al procedimento con discussione in pubblica udienza: Sez. 3, Sentenza n. 25735 del 05/12/2014, Rv. 633422 – 01).
L’intimata non può quindi ritenersi regolarmente costituita e, di conseguenza, non possono essere liquidate in suo favore le spese del giudizio di legittimità.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Annunci
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Multa illegittima al ciclista
Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare verbali delle Forze dell’Ordine che sanzionano il ciclista a seguito di incidente.
La cosa singolare è che una volta impugnati quei verbali per lo più risultano illegittimi e quindi vengono annullati, restituendo verità e giustizia al ciclista vittima.
Il pregiudizio pare aver intaccato anche i verbali redatti da Autorità con la beffa per la vittima, che rischia di vedersi incolpata e senza risarcimento.
Tra le varie contestazioni ne abbiamo scelta una, a titolo di esempio che si presenta in modo sempre più ricorrente e preoccupante:
La contestazione dell’Art. 143: TENERE LA DESTRA!
Abbiamo impugnato un verbale che riportava la seguente dicitura:
“il ciclista trasgressore si immetteva nella rotatoria, omettendo di circolare alla destra RIGOROSISSIMA, come prescritto per i veicoli sprovvisti di motore, restando coinvolto in sinistro stradale”
Sul codice non compare l’obbligo di tenere la destra “rigorosissimo”, CHIARIAMO subito che la bicicletta non viaggia su rotaie, pertanto una curva presa anche pianissimo comporta uno spostamento inevitabile dalla destra verso il centro strada.
IN QUESTO CASO E’ L’AUTOMOBILISTA CHE HA IL DIVIETO DI SORPASSO e non il ciclista a fargli strada!
L’Art. 143 del codice della strada ha infatti un preciso scopo: evitare gli impatti frontali per i veicoli che, provenienti da sensi opposti di marcia, debbano effettuare manovre di sorpasso senza invadere le reciproche e rispettive corsie.
Il ciclista in realtà aveva percorso correttamente la rotonda, immettendosi ben prima dell’automobilista che, infatti l’ha investito da dietro, e conducendo la propria bicicletta tenendo conto della distanza minima dal margine destro per consentire che la manovra fosse svolta in sicurezza.
Abbiamo impugnato la multa mediante RICORSO che ha lo scopo di annullare un verbale che non corrisponde alla verità dei fatti o che imputa responsabilità in modo errato, e ristabilire i giusti equilibri ai fini di ottenere il risarcimento o non essere condannati a risarcire l’automobilista!
L’ordinamento fornisce due strumenti per impugnre la multa: dinanzi al Prefetto (in quel caso il termine per depositare ricorso è di 60 giorni) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace (in questo caso il termine è di soli 30 giorni).
Una volta interpellato il Prefetto questi emette ordinanza di diniego o di accoglimento, oppure non emette alcuna ordinanza e in quel caso la multa verrà archiviata.
In caso di sconfitta dinanzi al prefetto si può ulteriormente impugnare dinanzi al Giudice di Pace, e viene instaurato un autentico processo, che termina con Sentenza, a sua volta impugnabile davanti alla Cassazione.
IL vantaggio del Giudice di Pace è che la sentenza avrà una motivazione, che può essere utile (qualora ci desse ragione) quando vi è strato un incidente e siamo in lotta per ottenere la ragione e quindi il risarcimento.
Se lo scopo invece è solo vedersi annullare la multa si può ricorrere prima al Prefetto e nel caso di ordinanza negativa rivolgerci al Giudice di Pace.
Avv. Federico Balconi

Reati contro i ciclisti
Verbali che multano ciclisti vittime di incidenti provocati da automobilisti distratti, maleducati e imprudenti, automobilisti che investono volontariamente ciclisti per futili motivi, provocando loro danni fisici rilevanti e spesso gravissimi, commenti nei social di odio dichiarato e spudorato, queste sono le casistiche raccolte negli ultimi mesi dalla nostra associazione Zerosbatti.
Abbiamo impugnato verbali e contestazioni, restituendo verità e giustizia ai fatti malamente riportati dalle Forze dell’ordine, ai fini anche del risarcimento del danno che in caso di multa verrebbe vanificato e osteggiato dall’Assicurazione.
Le giustificazioni inascoltabili degli automobilisti dopo l’incidente, dinanzi al ciclista esamine sull’asfalto vanno da “non l’ho visto”, a “certo che i ciclisti vanno in mezzo alla strada in fila per tre” fino a “i ciclisti non vanno sulle ciclabili e poi si lamentano”, come se questi comportamenti possano giustificare aggressioni, lesioni gravi o gravissime a chi, secondo l’automobilista (che in quel momento si erge a poliziotto, giudice e boia) le abbia trasgredite.
La notizia è che i ciclisti non avevano invece trasgredito alcuna regola e per lo più gli incidenti erano stati causati al contrario dalle condotte imprudenti e illegittime degli automobilisti.
Nelle scuole guide, ma anche a taluni rappresentanti delle forze dell’ordine andrebbe spiegato infatti che:
- Il 30% delle cadute dei ciclisti sono provocati da collisioni con automobili e di questi il 95% vedono la piena responsabilità dell’automobilista contro ciclisti solitari sulla propria destra;
- Le ciclabili sono impraticabili dai ciclisti sportivi per due ragioni: a) per il 90% si tratta di ciclopedonali, ovvero piste promiscue sulle quali non vi è alcun obbligo di legge di percorrerle (sarebbe pericolosissimo costringere a convivere bambini, cani, pattini, monopattini e ciclisti), b) anche le ciclabili per lo più vengono popolate da podisti, pattinatori e altri utenti, contro i quali non abbiamo nulla ma con i quali non è possibile convivere senza pericolo in una corsia per lo più sporca, piena di vetri, buche e arbusti!
Certo, in alcune situazioni il ciclista “rompe” e “interrompe” la corsa dell’automobilista che “non ha tempo da perdere perché lavora” ma nessun rompiscatole, anche il più molesto merita di essere ferito brutalmente o ucciso per il solo fatto che “disturba”!
In alcuni casi l’automobilista, come non bastasse la condotta scellerata alla guida si spinge anche oltre, ed aggredisce i ciclisti che ritiene non legittimati a stare sulla “sua strada” utilizzando la sua automobile come un’arma carica, spinto da sentimenti di odio che riversa sulla strada e sugli utenti più deboli, con ragioni che vogliamo attribuire ad un profondo disagio sociale.
Si tratta non più di incidenti ma di vere aggressioni, che finiscono con ciclisti investiti “volontariamente” da automobilisti inferociti.
Il motivo che scatena la cattiveria è per lo più futile: l’ingombro sulla strada del ciclista, che secondo l’automobilista non teneva una traiettoria precisa, senza considerare che, come chiarisce il codice della strada (art. 148) la bicicletta è soggetta a sbandamenti a causa di vento, buche ed altre variabili.
L’automobilista però non tollera che il ciclista impegni quel tratto di asfalto che considera, a torto di sua esclusiva proprietà, ed ecco che con pieno diritto (pensa lui), lo sfiora, lo insulta, lo minaccia…e se il ciclista dovesse reagire, la vena si chiude ed ecco il dramma.
In questi casi non si tratta di incidente stradale, infatti non bisogna stabilire dinamica e colpa per far intervenire l’Assicurazione, bensì l’automobilista dovrà rispondere in prima persona dei reati commessi, dalle minacce all’aggressione alle lesioni gravi o gravissime, fino al tentato omicidio (atti diretti in modo non equivoco) o nel peggiore dei casi di omicidio volontario.
Luca Chirico, corridore tutelato da Zerosbatti ne ha fatto le spese e dal suo caso emblematico coinvolgeremo in una campagna di sensibilizzazione Enti e Associazioni di promozione sportiva, pronte a costituirsi parti civili nel caso di rinvio a giudizio dell’automobilista.
Crediamo che la tolleranza di queste condotte potrebbe portare a conseguenze ancora più gravi di quelle che fino ad oggi abbiamo registrato e chiediamo che questi reati vengano immediatamente e rigorosamente puniti.
Avv. Federico Balconi

Incidente senza collisione
Per evitare una buca l’automobilista sterza all’improvviso, senza accorgersi del ciclista che a sua volta devia bruscamente per evitare di essere investito perdendo inevitabilmente il controllo della bici fino a rovinare a terra! Capita anche ai migliori piloti di perdere equilibrio senza alcuna collisione, perché sulla bicicletta le forze fisiche sono molto instabili e basta un attimo per ritrovarsi sull’asfalto.
Ma quando non c’è urto e non si viene nemmeno sfiorati dall’auto che ha provocato la nostra reazione, abbiamo ragione di richiedere il risarcimento del danno? Come dobbiamo comportarci in questi casi?
Questa tipologia di sinistro, nemmeno troppo raro, viene definito “da turbativa” e non lascia esente da responsabilità chi ha messo in atto la manovra incriminata, pur senza essere entrato in contatto fisico con l’altro veicolo (moto, bici, auto).
Quando la vittima è un ciclista però il terreno è sempre piuttosto scivoloso, si tende ad incolpare il ciclista di poca destrezza o prudenza e la scusante dell’automobilista è “non l ho nemmeno sfiorato ha fatto tutto da solo!”
In effetti capita che il solo spavento provochi la caduta del ciclista, dal quale non si può certo pretendere la freddezza di un pilota di Jet e quindi resta da stabilire se da parte del ciclista vi sia stata negligenza nella guida o se proprio la “turbativa” messa in atto dall’automobilista costituisca l’unica causa della caduta…siamo alle solite, ciò che si chiede agli automobilisti è proprio il senso di responsabilità e le cautele necessarie a garantire a chi pedala l’incolumità.
La giurisprudenza ha più volte trattato questi particolari casi, esprimendo il proprio punto di vista quando il sinistro avvenga tra automobili (un caso classico: automobilista non rispetta lo stop e l’altro automobilista con diritto di precedenza per evitarlo sterza repentinamente sbattendo contro altro veicolo o ad esempio un palo della luce)
Pur mancando un elemento determinante, ovvero il c.d. “punto d’urto”, il sinistro può essere ricostruito nella dinamica, imputando al responsabile il nesso causale con le conseguenze subite dall’altro.
La ragione, in genere viene riconosciuta a chi, nella correttezza della propria manovra possa pronunciare e dimostrare la seguente frase: “nulla poteva fare per evitare l’incidente”
Negli incidenti da turbativa l’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile chiederà e pretenderà la prova della ragione, ancor più rigorosa che negli incidenti con collisione tra i due veicoli.
COME SI STABILISCE IL TORTO O LA RAGIONE
Facendo un passo indietro, stabilire il torto o la ragione prescinde dalla collisione, ed il meccanismo di indagine della colpa segue le sue regole.
Il punto di partenza è sempre il CONCORSO DI COLPA, ex art. 2054 del codice civile: stabilisce che in mancanza di prove o dubbia responsabilità la stessa viene presunta spartita equamente al 50%, vale a dire è colpa di entrambi in egual misura (ad esempio uno sfreccia oltre i limiti di velocità e l’altro esce da un incrocio con obbligo di precedenza)
Il concorso può essere poi modulato (40 e 60 fino a 90 – 10) in base al grado di colpa di entrambi.
Si presume quindi, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno presuppone la piena ragione e si può ottenere anche quando la caduta in bici non è provocata da una collisione ma dalla turbativa di un altro veicolo.
In questo caso diventa più complicato, ma non impossibile, dimostrare la correttezza della nostra manovra, di aver fatto il possibile per evitare l’incidente e che l’altro conducente abbia violato le norme del codice della strada.
Il che significa che chi guida deve poter prevedere anche le imprudenze altrui ma talvolta la repentinità e imprevedibilità di certe manovre rendono inevitabile una reazione che in bici può costare cara.
Sottolineando ancora una volta questo concetto, ciò significa che, per farsi risarcire dall’assicurazione è necessario fornire due prove:
- quella della violazione del Codice della strada da parte dell’altro conducente;
- quella di non aver potuto impedire lo scontro pur usando un comportamento diligente.
In questi casi quindi ancora più importante mettere in atto quei 5 suggerimenti da seguire nell’immediatezza:
1. fare foto e più rilievi possibili (anche le tracce di frenata o i danni ai veicoli)
2. chiamare FFOO e se del caso Ambulanza
3. eventualmente firmare la constatazione amichevole – modulo CAI
4. prendere nota dei testimoni se ce ne sono
5. chiamare ZEROSBATTI
IN ASSENZA DI PROVE: CONCORSO DI COLPA
Ci sono casi però dove non è possibile stabilire la colpa di uno o dell’altro, allora si applica la “presunzione” legale stabilita dall’art. 2054 c.c.: il concorso di colpa.
Con il concorso di colpa, ciascuna assicurazione risarcisce solo in percentuale il proprio assicurato. Se il giudice non stabilisce diversamente, la percentuale è del 50% a testa. Così, ad esempio, chi ha riportato un danno da 1.000 euro otterrà solo 500 euro di indennizzo.
L’aumento della classe di merito assicurativa scatta, però, solo con una percentuale di colpa pari almeno al 51%.
Nulla è perduto quindi anche quando non siamo riusciti a ricostruire la dinamica con prove, testimoni o verbale della Polizia Stradale, ma è importante intervenire quanto prima per vedersi tutelati nei propri diritti.
Avv. Federico Balconi

Un defibrillatore per la vita
“TENETELO A PORTATA DI MANO, NELLA SPERANZA DI NON USARLO MAI”
Quando si dona o si fa un regalo, il piacere è anche vederlo in uso, qui è l’esatto contrario spiega Carlo Milani, direttore generale dell’istituto La Patria Spa:
grande appassionato del mondo del ciclismo e ciclista.
La Patria Spa, l’istituto di vigilanza nazionale, è da sempre sensibile alle attività giovanili, infatti ha scelto di donare un defibrillatore alla società ciclistica GBJUNIOR TEAM gestita dall’ex professionista Gianluca Bortolami, una società che comprende varie categorie: dai più giovanissimi agli juniores oltre ad una squadra elite femminile.
In occasione di una classica per juniores a Busto Arsizio è avvenuta la consegna del defibrillatore ai ragazzi, un defibrillatore può davvero salvare la vita.
L’arresto cardiaco può accadere per svariati motivi anche se non si soffre di gravi o specifiche patologie.

Attenti al cane!
Il ciclista percorreva la strada statale sulla sua destra quando all’improvviso si trovava tra le ruote un cane proiettato dal cancello aperto di una villa, a tutta velocità e senza alcun controllo, abbaiando e ringhiando al corridore, provocandone una violenta caduta!
Proiettato in volo, senza possibilità alcuna di evitare la collisione, il malcapitato sportivo si procurava ingenti danni materiali e gravi danni fisici.(nel caso di specie rottura del telaio in carbonio e frattura scomposta di clavicola dx e acetabolo).
Il cane risulterà di proprietà della signora residente nell’abitazione dal cui cancello carraio è schizzato il quadrupede pertanto dovrà rispondere di tutti i danni, con conseguenze civili e penali, ma in quali termini?
E soprattutto, come ottenere in questi casi il risarcimento del danno…se dovuto?
Gli obblighi derivanti dalla custodia di animali ex art. 2052 codice civile
L’amore per gli animali dovrebbe combaciare con l’amore per la natura, elemento presente generalmente negli sportivi, specie se scelgono le due ruote anziché tutti gli altri mezzi di trasporto “insostenibile”!
Ma tutte le convivenze, anche quelle tra innamorati, comportano regole e spazi da condividere, ponendosi obiettivi comuni e facendo in modo che la libertà di uno non vada ad incidere su quella dell’altro.
Ciò premesso, la legge ha evidenziato da sempre una certa attenzione e sensibilità, andando verso una sempre più stringente responsabilità dei proprietari di animali, nell’interesse dei terzi ma soprattutto dei nostri amici a quattrozampe.
Ogni proprietario di animali è quindi tenuto alla loro custodia e a risarcire dei danni provocati a terzi dall’animale.
È lo stesso principio che impone agli enti che gestiscono le strade l’obbligo di risarcire dei danni provocati ai terzi in conseguenza della cattiva manutenzione.
In entrambi i casi i Giudici vanno sempre di più verso una responsabilità oggettiva, ovvero che prescinda da una vera colpa del custode.
L’articolo stabilisce, infatti, che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta di una responsabilità che può essere smentita dal custode (o proprietario) solo ove dimostri il caso fortuito. Alla vittima, quindi, non resta che provare il fatto e il danno.
La giurisprudenza
Sull’argomento si trovano numerose sentenze e ciò dimostra come i casi siano più frequenti di quanto si possa immaginare ma, soprattutto, evidenzia che sorgono liti che poi finiscono nei nostri Tribunali.
Utile, quindi, fare chiarezza su obblighi e responsabilità ma anche sulle forme di tutela proprio per evitare di dover ricorrere al Giudice per ottenere giustizia.
I Giudici si dividono in due correnti di pensiero
1) COLPA DEL CUSTODE: la colpa ricade su chiunque avesse potere di controllo sull’animale quando vi sia un danno a terzi e in questo caso sarebbe responsabile del danno non il padrone, ma ad esempio il proprietario della pensione in cui il cane era ospitato.
2) COLPA DEL PROPRIETARIO: Altra tesi, invece, sostiene che la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale con la conseguenza che la responsabilità non ricadrebbe su chi custodisce l’animale ma sul proprietario, indipendentemente dalla custodia.
In questo caso risponderebbe sempre e comunque il proprietario dell’animale anche qualora l’avesse portato in una pensione per animali.
LA NOSTRA TESI:
Condividiamo il principio che ci appare più logico e che ha trovato il maggior consenso tra i Giudici: porre in capo al proprietario ogni responsabilità. Perché addossare la colpa al mero custode (ad esempio un amico che sta facendo un favore) quando vi è un proprietario, magari anche assicurato, che risponde?
Per salire su altra sella ma per meglio comprendere il principio: del calcio di un cavallo non risponderà il cavaliere che lo stava montando ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.
In ogni caso, se sei ciclista e un cane ti ha morso o ti ha fatto cadere, potrai chiedere i danni al proprietario, per una mancata custodia e nel caso sarà il proprietario a chiamare a rispondere chi ritenesse (ad esempio l’amico che lo stava passeggiando).
Esclusione di responsabilità per caso fortuito
Se la norma determinasse una responsabilità oggettiva il proprietario non avrebbe alcuno strumento per “discolparsi”
In realtà il caso fortuito, se dimostrato dal proprietario dell’animale, potrebbe sollevarlo da colpe ed obblighi risarcitori.
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Ma anche su questo argomento i Giudici si dividono:
- Colpa presunta: una volta dimostrato il caso fortuito da parte del proprietario dell’animale, questi verrebbe esonerato da obblighi.
- Colpa oggettiva: una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’evento e il danno non vi è scampo per il proprietario che quindi ha l’unica chance di discolparsi negando appunto il nesso fatto/danno.
LA NOSTRA TESI:
Anche in questo caso condividiamo la giurisprudenza maggioritaria che semplifica e aderisce alla tesi oggettiva: spetta al danneggiato solo l’onere di provare il nesso causale come da pronuncia della cassazione risalante al 2013.
Ovviamente sono da escludersi, quali casi fortuiti, circostanze legate all’animale quindi ad esempio il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale stesso, un suo repentino mutamento di umore, o il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto.
Ricapitolando: per essere risarciti devono esservi questi elementi:
- collegamento tra fatto e danno
Il fatto deve essere causato dall’animale, senza che sia stato, ad esempio, il padrone stesso ad aizzare il cane (in questo caso il padrone risponderà quale responsabile civile).
- proprietà dell’animale.
Come abbiamo visto potrebbero rispondere il proprietario o chi l’aveva in custodia. Sarà scelta nostra chiamare uno o l’altro ma è preferibile, per giurisprudenza e logica, chiamare a rispondere sempre il proprietario, anche nel caso di abbandono dell’animale.
RESPONSABILITA’ PENALE
Sull’argomento si esprime anche il Codice Penale, che all’art. 672 tratta proprio la mancata custodia, determinando una sanzione amministrativa.
Stessa sanzione vale anche per chi abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia o li affidasse a persona inesperta nonché chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Doveri dei proprietari di cani:
In caso di incidente può essere utile conoscere alcuni tra i doveri dei proprietari di animali:
- IDENTIFICAZIONE: senz’altro utile al terzo danneggiato, è il dovere di registrazione del cane. è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni. Dal 2005 non basta il tatuaggio ma vi è applicazione di un microchip identificativo e che registra il cane presso l’anagrafe canina (banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia) utile per identificare il proprietario e quindi il responsabile in caso di danni.
- OBBLIGO DEL GUINZAGLIO ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (immaginiamo la promiscuità delle ciclabili, talvolta aggravata dal passaggio di animali senza controllo);
- LA MUSERUOLA: rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- POLIZZA RC: è previsto solo per i proprietari di particolari cani l’obbligo aggiuntivo della sottoscrizione di una polizza RC
IN CASO DI INCIDENTE:
- chiama FFOO per identificare l’animale e il proprietario e redigere verbale
- chiama ambulanza solo se hai lesioni
- prendi nota dei testimoni
- se il proprietario o il custode dell’animale è nelle vicinanze fatti rilasciare i dati
- chiama immediatamente ZEROSBATTI
