
In macchina al telefono e il ciclista diventa invisibile!
Il primo posto in classifica tra le frasi più pronunciate da automobilisti nell’imminenza di un incidente con vittima un ciclista se lo giocano due frasi:
1) “Non l’ho visto!”
2) “I ciclisti vanno in giro in fila per tre”
A ben guardare le due dichiarazioni sono tanto allarmanti quanto in netta contraddizione tra loro e non vi è proprio da stare tranquilli: se è vero che i ciclisti viaggiano in fila per tre, in mezzo alla strada, com’è possibile che vengano sistematicamente falciati da automobilisti che immediatamente dichiarano di non averli visti?
Buttiamo un’ipotesi, incrociando i dati raccolti in questi mesi e nelle statistiche sulla circolazione, che, guarda caso, vedono l’utilizzo del cellulare come uno dei comportamenti più diffusi e pericolosi tra i guidatori italiani.
Altro dato sconcertante: nonostante questa stupida abitudine sia ormai sotto gli occhi di tutti, incardinatasi nelle consuetudini dell’italiano medio, la tanto agognata riforma è rimasta ai box, con i suoi provvedimenti, ormai insufficienti, di inasprimento della pene.
Un esempio, tra i tanti, viene fornito da un recente monitoraggio dell’Osservatorio stili di guida promosso da A4 Holding, che ha concluso che l’uso del cellulare durante la guida è quasi una prassi.
Il test è stato effettuato su circa 1300 veicoli a quattro ruote, tra auto e mezzi pesanti, con una percentuale di assidui utilizzatori di cellulare alla guida superiore al 15%.
Nulla di sorprendente, perché tutti lo sappiamo, da anni, e se pensiamo che si tratta di un test in autostrada, dove dovrebbe essere quasi impossibile dedicarsi al cellulare, vista l’altissima pericolosità della condotta, si può solo ipotizzare la dimensione del fenomeno su strade urbane o provinciali, dove l’incidenza di biciclette investite è elevatissima.
Noi di ZEROSBATTI contiamo ad oggi (parliamo di soli 6 mesi di test con quasi 5000 iscritti nel corso dell’anno) una percentuale del 3,5% di incidenti sul numero di assicurati, con la quasi totalità di questi imputabili alla distrazione dell’automobilista!
Se a questi aggiungiamo un altro paio di condotte quali la distanza di sicurezza poco rispettata e il mancato utilizzo delle frecce (si parla del 75% degli italiani), si spiegano tutti i danni, spesso gravi, che subiscono ogni giorni i ciclisti presi alla sprovvista dalle manovre fulminee degli automobilisti.
Continuando a parlare di numeri, e di condotte culturalmente tollerate, sarebbe utile aver chiaro quali siano i tempi di reazione e lo spazio percorso nell’attimo in cui stiamo rispondendo ad un messaggio o guardando l’ultimo selfie dell’amico su instagram:
un automobilista attento, dinanzi ad una situazione di pericolo, non frena prima di un secondo (il c.d. tempo di reazione!), percorrendo almeno 15 metri a 50 km orari e 30 metri a 100 orari.
Ma se lo sguardo era sul cellulare, facciamo per 3 secondi (ma sono sempre molti di più), il nostro veicolo, lanciato a 70 km orari, in 3 secondi percorre 100 metri, vale a dire un campo da calcio a 11 giocatori: aggiungiamo il tempo di reazione di 1 secondo, altri 20 metri, e lo spazio di frenata, fossero anche 50 metri, e nessuno, sulla nostra traiettoria, si potrebbe salvare, nel raggio di 200 metri!
Basta chiudere gli occhi 5 secondi e immaginarsi la dinamica…ma, ribadiamo, essendo il ciclista un supereroe invisibile, non serve nemmeno chiudere gli occhi!
Cosa prevede oggi il codice della Strada?
L’articolo 173 del codice della strada vieta l’uso del cellulare: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”.
Le sanzioni attuali:
–da euro 165 a euro 661.
-sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”.
La contestazione della multa può anche non essere immediata: ciò significa che il verbalizzante potrebbe anche sorprendere l’automobilista al cellulare e notificargli la multa senza fermarlo.
In questo modo adeguati controlli sulle strade potrebbero contribuire a convincere le persone ad interrompere questo mal costume, con grande vantaggio per ciclisti e assicuratori!
I Giudici, dal canto loro, quando ne hanno occasione, danno il loro contributo, con sentenze e condanne pesanti: la stessa Corte di Cassazione, ad esempio, con una recente pronuncia (n. 23331), ha stabilito che la contestazione possa essere elevata all’automobilista al cellulare anche qualora il veicolo sia fermo al semaforo.
Il ragionamento parte da un principio logico e giuridico: l’incrocio è la fase più delicata della circolazione, pertanto nessuna scusante per chi si distragga sul cellulare qualora fermo al semaforo, ma più che altro questa decisione fornisce uno spunto per comprendere la gravità e l’intolleranza dovuta verso questo fenomeno, da punire, sempre!
I Giudici hanno respinto le difese dell’automobilista ribadendo che in ogni caso il divieto di fare uso di Cellulare resta fermo anche in caso di arresto al semaforo, in ossequio al principio più generale, della sicurezza e della prudenza, che impone di sgomberare l’area di incrocio il prima possibile, ciò che risulterebbe incompatibile con l’uso del cellulare!
Quante volte abbiamo suonato al tizio che allo scattare del verde continua imperterrito a chattare sul suo smartphone??
Queste condotte non sono solo maleducate, ma gravemente pericolose, perché tolgono attenzione e controllo del mezzo!
La riforma
Ancora lontano pare, il passaggio a legge di una riforma che mostra già qualche segno di invecchiamento, ancor prima di essere applicata, ad oggi in discussione presso la commissione trasporti.
Questa novella, tanto attesa quanto ormai passata di moda, parte dalla presa di coscienza dell’esistenza, sulla strada, di utenti definiti vulnerabili, ai quali vanno rivolte tutte le tutele possibili: si tratta dei conducenti di biciclette, ciclomotori e motocicli, pedoni e soggetti disabili. Per questa ampia categoria di utenti sono previste ulteriori tutele per agevolare gli spostamenti e ridurre i disagi.
Tra le varie proposte ci sarebbe anche l’inasprimento delle pene conseguenti l’accertato utilizzo improprio del cellulare. Poca roba dinanzi al fenomeno che ormai sta mietendo vittime sempre maggiori, vuoi per l’incremento del traffico, vuoi per le distrazioni alla guida, vuoi per il successo della bicicletta sulle generazioni più giovani, che si stanno innamorando delle due ruote, nonostante tutto!
In sintesi, la riforma comporterebbe
PATENTE SOSPESA: da 7 giorni a 2 mesi, con ulteriore aumento fino a 3 mesi se si ripete nei due anni.
PUNTI PATENTE: da 5 a 10 punti.
MULTA: da 422 a 1.697 euro.
Nel caso di recidiva da 644 a 2.588 euro.
Nella peggiore delle ipotesi si rischia fino a 2588 euro, sospensione fino a 3 mesi della patente e decurtazione di 10 punti…ma questa è l’auspicata peggiore ipotesi!
Ovviamente a ciò si aggiungeranno tutte le altre conseguenze giuridiche date dall’aver causato un incidente e lesioni o morte, con ripercussioni legali e patrimoniali direttamente proporzionali al grado di colpa, fino a dover subire un processo penale e relativa condanna.
Un consiglio legale:
Per i ciclisti rimasti vittime di incidenti causati dalla distrazione dell’automobilista un consiglio molto utile è quello di chiedere immediatamente il sequestro del cellulare del nostro investitore. Subire un incidente con lesioni, se vi è colpa, configura ipotesi di reato che ci consente di dare il via all’azione penale, e conseguente istanza di sequestro, finalizzata a rilevare se l’automobilista fosse o meno attivo sul suo smartphone, motivata dalla sospetta dinamica del sinistro!
Ricordarsi sempre i 5 passaggi da seguire in caso di incidente:
- Fai foto o video prima di spostare i veicoli se possibile
- Chiama forze dell’ordine e Ambulanza se hai lesioni
- Sottoscrivi correttamente un CAI
- Foto e preventivo della bici e dei danni
- Contatta ZEROSBATTI!
Avv Federico Balconi

Concorso di colpa!
Non ti ho visto, avevo la freccia…ma da dove arrivavi? non hai messo la freccia!…è entrato come un missile nella rotonda!
La scena si ripete, puntualmente, con il ciclista accovacciato sul cofano dell’auto o sdraiato sull’asfalto, incredulo, inerme, mentre l’automobilista, evidentemente più arzillo, e meno ammaccato, improvvisa una difesa, sostenendo che il malcapitato ciclista andasse a velocità elevata, o stesse effettuando un sorpasso non consentito, o qualche altra manovra non ben definita ma certamente illegittima, perché “voi ciclisti siete tutti indisciplinati”, “siete sempre in mezzo alla strada”…”andate sulle ciclabili!”…e via con discussioni che, una volta riportate sui social scatenano commenti, leoni da tastiera, ben pensanti e forcaioli delle due ruote, in un dualismo malsano che svantaggia entrambe le parti.
Ma come si determina la responsabilità in caso di incidente?
La legge prevede l’applicazione dell’art. 2054 del codice civile: in caso di incidente la responsabilità si prevede che sia presuntivamente concorsuale!
Si parte quindi dal 50 e 50.
Se si vuole ottenere la ragione piena ed ottenere il totale risarcimento è necessario superare questa presunzione
In questo caso dobbiamo documentare non solo la nostra ragione ma anche il torto del nostro investitore.
Testimonianze, foto, perizia sono gli strumenti probatori per dimostrare la nostra ragione, poiché l’onere probatorio incombe su chi vuole ottenere il pieno riconoscimento dei danni.
Prendendo un articolo importante del codice della strada, il 154, si ipotizzano una serie di manovre con i relativi obblighi e regole da seguire, queste le manovre elencate:
- cambiare direzione o corsia
- invertire la marcia, anche retromarcia
- svoltare a destra o a sinistra
- impegnare una strada
Questi i relativi obblighi:
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
L’automobilista che svolta, inverte, cambia direzione, deve verificare, guardare, controllare, di non recare pericolo o intralcio durante tutta la durata della sua manovra, perché la prudenza non è mai troppa e il ciclista arriva veloce, silenzioso, invisibile!
In caso di incidente, di litigio, di ricorso al Tribunale, spetterà al Giudice mettere a confronto le due condotte, e capire quale abbia avuto maggior peso nella causazione dell’incidente.
Il compito non è certamente semplice, per questo è importante raccogliere immediatamente le nostre prove, i testimoni, una perizia, le foto, il tipo di danno!
Una bici frantumata, come le ossa del conducente, denotano spesso un’alta velocità del ciclista, da accertarsi anche con una perizia cinematica!
Ad esempio se l’auto improvvisamente sterza, senza freccia e a velocità sostenuta, toglie ogni possibilità a chi sopraggiunga di evitare l’impatto: in quel caso l’assicurazione dell’automobile dovrà riconoscere un risarcimento pieno al ciclista.
Ma se l’automobilista ha messo in atto le cautele previste (ha guardato, ha messo la freccia, si è mosso con prudenza), anche se l’automobilista non ha monitorato per tutta la durata della sua manovra il sopraggiungere di altri veicoli (la bici in questione), se il sorpasso non era consentito in quel tratto un grado di colpa dovrà essere imputato anche al ciclista, la cui percentuale varierà secondo la velocità e il grado di imprudenza del ciclista.
Discorso diverso se il sorpasso era consentito, poiché in quel caso il ciclista, munito di testimoni o perizia cinematica, potrà ottenere la ragione e quindi il suo totale risarcimento!
Talvolta, nella ripartizione delle colpe si possono trovare soluzioni intermedie, grazie alla mediazione, ripartendo le colpe in misure differenti quali 80/20 oppure 70/30 in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità.
Quindi, prima regola la prudenza, seconda regola raccogliere prove, terza regola affidarsi a zerosbatti, per non rimanere vittima due volte: al momento dell’investimento e al momento del risarcimento!
Avv. Federico Balconi

Se cadi per una buca
Buche, rotaie, sabbia, olio, feritoie, tombini, radici sono insidie nelle quali ogni ciclista prima o poi è incappato, con inevitabili cadute, spesso anche con effetti gravi o danni a ruote, forcelle e telai. Se è pur vero che mentre si pedala, come alla guida di qualsiasi veicolo, bisogna prestare la massima attenzione, è altrettanto vero che quest’obbligo riguarda l’attenzione al traffico e alla guida, perchè il ciclista, come il pedone, possa fare affidamento su condizioni della strada che non nascondano insidie e trabocchetti. Il concetto è stato più volte espresso nelle sentenze di Giudici di Merito e di Legittimità, imponendo agli Enti preposti obblighi severi di manutenzione. Con due importanti pronunce la Cassazione ha ampliato la responsabilità degli Enti manutentori, custodi delle nostre strade, a vantaggio delle vittime di incidenti causati da cattiva manutenzione, imponendo l’obbligo di risarcimento. L’unica eccezione è che l’incidente si possa imputare direttamente ad una condotta definita ABNORME del ciclista.
è questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021. Con altra sentenza la Cassazione ha poi dato ingresso alla prova testimoniale per stabilire la NON VISIBILITA’ della buca e la PERICOLOSITA’, demandando al teste la valutazione. Ragione in più per svolgere l’attività con almeno un compagno di allenamento.
1) Colpa dell’Ente
Con la prima sentenza la Cassazione ha sancito un principio fondamentale: “il comportamento dell’utente della strada anche se imprudente non interrompe l’obbligo di risarcimento poichè prevedibile ed evitabile dal custode (l’Ente preposto alla manutenzione della strada”).In altre parole spetterà al Custode, appunto, dimostrare il contrario, ovvero che il ciclista abbia “esagerato” con l’imprudenza, al punto di non essere prevedibile, appunto con un comportamento definito ABNORME, tale da costituire per se solo la causa principale della caduta. Se il Custode (comune, città metropolitana, provincia a secondo dei casi) non dimostra il contrario sarà sempre tenuto al risarcimento. Ovviamente la vittima deve dimostrare che la caduta sia stata dovuta a cattiva manutenzione della strada. Quindi importante raccogliere le seguenti prove: testimone, fotografie della buca o irregolarità della strada, foto dei danni e verbale pronto soccorso. Ideale sempre chiamare le forze dell’Ordine per far verbalizzare il tutto. La semplice distrazione del ciclista non può essere evocata dall’Ente per discolparsi, poichè rientra comunque tra i comportamenti prevedibili. In capo al Custode vi è l’obbligo di porre le migliori condizioni per l’utente della strada, il quale deve poter fare affidamento su asfalto regolare ed assenza di insidie. In altri termini non spetta al ciclista controllare costantemente l’asfalto per evitare eventuali buche, radici irregolarità!
“L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti”.
Altre pronunce avevano già anticipato il principio: Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020. Il passaggio della sentenza: “…L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme” (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).”
2) Ammesso il testimone!
La seconda Sentenza si può definire per certi versi rivoluzionaria, poichè ammette la testimonianza che esprima una VALUTAZIONE, con una domanda formulata in senso negativo. Cass. 35146/2021: la Cassazione contraddice un principio piuttosto solido seppur non scritto: l’inammissibilità dei capitoli di prova (la domanda al teste) formulate in negativo. In questo caso invece si potrà chiedere al testimone se la buca NON FOSSE VISIBILE, compiendo una valutazione che nella maggior parte dei casi verrebbe dichiarata inammissibile ma in questa circostanza invece viene ammessa. Questa la domanda ritenuta ammissibile e da fare al testimone: “vero che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”. Il teste può quindi deporre su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria”. Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di provare per testi se fosse vero che la buca presente sulla strada “non era visibile”. La prova era stata ritenuta inammissibile anche perchè formulata in negativo ma poi la Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito decretando la possibilità di svolgere questo particolare mezzo istruttorio seppur demandando al testimone una valutazione che poi verrà interpretata e nuovamente valutata dal Giudice.
Quindi, pur non potendo il testimone dare proprie interpretazioni dei fatti o addurre nozioni tecniche, può certamente esprimere le proprie PERCEZIONI. Chiedere se una buca non fosse visibile non costituisce nè un apprezzamento tecnico-giuridico nè un’interpretazione soggettiva ma di un convincimento maturato dal teste in base alla sua percezione. Concludendo, «al testimone dunque, potrà sempre chiedersi se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perchè “così mi è parso”». Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed e? dunque ammissibile; fermo restando il potere- dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.
Cosa fare alla luce di queste nuove sentenze
L’unico vero onere per la vittima è far accertare la presenza dell’insidia e il collegamento tra insidia e caduta. Per dimostrare l’insidia della buca o dell’irregolarità della strada potrai utilizzare un testimone che darà la sua versione dei fatti, con quanto percepito e visto.
Importante fotografare lo stato dei luoghi, se si tratta di una buca sarà utile inserire un oggetto quale un tesserino o un foglietto per dimostrare la profondità. In ogni caso sempre meglio chiamare le Forze dell’Ordine per far accertare con un verbale lo stato dei luoghi, i danni subiti e le testimonianze o le eventuali telecamere presenti. A maggior ragione se sei in solitaria chiama i soccorsi, verifica i danni che hai subito e fai accertare il tutto.
- Chiama Forza dell’ordine e Ambulanza
- Fai foto di tutto se possibile
- Inserisci una tessera o un oggetto che dimostri la profondità della buca
- Prendi nota dei testimoni
- Chiama ZEROSBATTI

La Costituzione di Parte Civile
Chi subisce un incidente stradale ha sempre una lista di danni che dovrà farsi risarcire dal responsabile.
Il Giudice penale, che può essere attivato d’ufficio o a querela di parte, può provvedere anche alla condanna del responsabile al risarcimento del danno.
Il procedimento penale, grazie alle attività di indagine del Pubblico Ministero è utile per far emergere la responsabilità sentendo testimoni, nominando periti, esaminando documenti e raccogliendo prove utili.
Una volta che l’imputato viene rinviato a giudizio la vittima dovrà scegliere se costituirsi parte civile, e chiedere i danni direttamente nel processo penale, oppure instaurare un autonomo giudizio civile.
Quale sia la strada migliore andrà valutato dall’Avvocato, anche se nella maggior parte dei casi è consigliabile che la quantificazione del danno venga effettuata dal Giudice Civile, senz’altro più competente.
Ciò non significa che se la parte offesa non si costituisca parte civile il processo venga sospeso, anzi: il processo penale vive di vita propria ed arriverà comunque a sentenza, a seguito dell’Istruttoria finalizzata a determinare la colpa dell’imputato.
Il Processo Civile potrà andare in parallelo, tenendo buon conto di quanto emerso in sede penale ma con specifico impegno alla quantificazione del danno.
In altri termini: nel Giudizio Penale tutta l’istruttoria porterà a determinare il grado di colpa dell’automobilista che ha investito il ciclista e nel Giudizio Civile, dove potrà tener conto anche di quanto deciso in sede penale (senza che sia vincolante), accertata la responsabilità si procede nello specifico a quantificare i danni.
Ciò che non è possibile fare è richiedere il risarcimento in entrambe le sedi.
Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.
In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.
Termini e tempistiche:
Per costituirsi parte civile nel processo penale il termine ultimo è l’inizio del processo.
La vittima può sempre decidere di trasferire in sede penale anche la sua richiesta danni, rinunciando così al processo civile.
Sono scelte che vanno fatte secondo il caso e le esigenze del momento, tenendo presente sempre anche l’opportunità di snellire i processi e cercare le soluzioni più rapide oltre che efficaci.
La sentenza di condanna penale sarà altrettanto utile nel processo civile per determinare la totale responsabilità dell’automobilista che ha investito la vittima.
La sentenza penale accerta il fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Accertato il fatto e la responsabilità nel penale, al giudice civile non resterà che procedere alla sola quantificazione per il risarcimento del danno.
Se invece la sentenza penale assolve l’imputato in ogni caso la vittima potrà rifare il processo in sede civile, dove nulla è precluso per la richiesta danni.
La vittima potrà QUINDI rivalersi in sede civile per la richiesta danni, anche qualora l’imputato sia stato assolto penalmente.
Può quindi succedere che dopo una sentenza di assoluzione penale vi sia una sentenza di condanna civile.
Tornando quindi alla possibilità per il danneggiato di scegliere tra costituzione di parte civile o avviare un processo civile autonomo, sarà compito dell’avvocato scegliere la strada corretta in base a più fattori:
- l’obiettivo da raggiungere: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
- il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile. Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile la prescrizione può sempre essere interrotta.
L’esperienza dell’avvocato in materia di incidentistica stradale è quindi determinante per la scelta più efficace e corretta, poiché saprà valutare tutte le varianti, gli strumenti legali per ottenere il miglior risultato per il proprio cliente in rapporto a difficoltà, tempistiche e rischi causa.

Tutela Legale in bici, in 5 punti
Oggi, se si parla di bicicletta, il primo pensiero corre al rischio e, per quanto siamo diventati visibili e protetti, nessuno di noi si sente mai troppo spensierato quando affronta strade da condividere con automobilisti distratti, indisciplinati e inconsapevoli della nostra esistenza.
Un brutto esempio, su tutti, la città di Milano, che negli ultimi due mesi, post lockdown, conta circa 800 incidenti sulle due ruote, con oltre 500 feriti. Certamente non tutti per colpa di automobilisti, sono dati generici, da approfondire, estrapolando i neofiti della bici che, data l’inesperienza, han fatto qualche capitombolo!
Ma fossero anche la metà della metà, son sempre tanti, e noi di ZEROSBATTI ne sappiamo qualcosa, contando una media piuttosto allarmante di “schianti” in bici. Il primo problema da affrontare in tema di incidente è “STABILIRE LA COLPA”! Il secondo passo, appurata la responsabilità e il diritto ad essere risarciti è “LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI”
Ecco che se fare da soli ci espone a due rischi, oltre alla caduta subita:
- vedersi negare la ragione e quindi il diritto al risarcimento,
- vedersi liquidare somme non adeguate al danno subito, per non aver saputo dimostrare i danni in modo esauriente
ZEROSBATTI si pone tra gli assicuratori, liquidatori, periti e l’associato, guidando, assistendo, discutendo, anche in Tribunale se necessario, per ottenere in una parola “giustizia”!
In 5 punti le azioni di ZEROSBATTI
- DI CHI E’ LA COLPA? Zerosbatti ti aiuta a dimostrare la responsabilità dell’investitore.
L’Art. 2054 del codice civile spiega il concetto di responsabilità in caso di incidente, fissando un principio secondo il quale la colpa è pregiudizialmente divisa al 50%. Se vuoi avere la ragione, non solo devi dimostrare il torto dell’altro, ma di averlo subito senza possibilità alcuna di evitarlo. In un esempio pratico: non basta avere la precedenza, ma talvolta chi non la rispetta può ottenere una parte di ragione, ad esempio se la controparte viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti concorrendo cosi alla gravità dei danni.
Una competente tutela legale consente di far emergere, anche con l’aiuto di un perito tecnico, la DINAMICA dell’incidente, da opporre alle spesso suggestive giustificazioni del nostro investitore o della sua compagnia di assicurazione. - IL DANNO MATERIALE Zerosbatti ti aiuta a valutare il danno alla bici.
Quanto costa una bicicletta da corsa, o anche da turismo, e quanto sicura può essere ancora dopo che ha subito un colpo? Funzioneranno ancora cambio, freni, ruote? O mi tocca buttare tutto e rifare? Attenzione però, che il perito dell’assicurazione pretende pezze giustificative, foto, scontrini e un interlocutore che sappia spiegare il reale danno subito se vuoi ottenere il giusto risarcimento. Ad esempio, un telaio in carbonio talvolta non mostra segni di rottura, per tradirti, mesi dopo, al primo tombino secco. Ecco l’importanza di saper valutare tutti i danni, documentarli, interfacciarsi con perito e liquidatore, per non rimanere danneggiati una seconda volta. - IL DANNO FISICO Zerosbatti sa come quantificare l’intero danno biologico, negli aspetti fisici e psicologici.
Se a rompersi o ammaccarsi non è solo la bici, ecco che la trafila diventa più complicata, perché non basta portare il mezzo in officina, ma talvolta ci sono cure, interventi, riabilitazione…tutte non proprio a buon mercato…per non parlare dei postumi. Anche un 2% in meno sulla prestazione di un atleta può essere un danno quantificabile, perché nella prestazione agonistica quel piccolo quid potrebbe costituire la differenza tra vincere o perdere. E se i postumi sono più importanti, ci fidiamo dei calcoli dell’assicurazione? Chi mi dice che gli 8000,00 € che mi propongono siano corretti? Avranno inserito tutte le voci di danno? Le cure, fisioterapie, massaggi, tens e altro, sono riconosciuti dal medico? il medico legale che ci ha visitati ha dato il corretto parere? Abbiamo visto liquidazioni variare in modo consistente dopo l’intervento di un legale, non certo per poteri extraterrestri, ma semplicemente per l’interfaccia competente. Negli incidenti più gravi bisogna anche valutare l’aspetto pscicologico del sinistro e la sua influenza talvolta anche sulla vità dei familiari - E SE C’E’ IL PENALE? Zerosbatti ti assiste anche in sede penale.
Un incidente, qualora provochi danni fisici, è l’evento al quale si imputano le c.d. LESIONI, che possono essere anche gravi, o gravissime, o addirittura mortali. In questi casi, la distrazione, l’imperizia o la semplice superficialità, o peggio la maleducazione, partendo dal fatto che chi guida un mezzo non abbia mai alcuna intenzione di nuocere volontariamente a qualcun altro, può costare carissimo al danneggiato ma anche al colpevole. Un processo penale impone una difesa legale, che sia d’ufficio o di fiducia, e va condotta con la massima competenza e professionalità, sia dalla parte della vittima, parte offesa, sia dalla parte del colpevole, imputato. - LA BUROCRAZIA Zerosbatti sa districcarsi nei meandri della burocrazia.
Un ciclista caduto a causa di un tombino ammalorato, ha richiesto i danni al Comune, il quale ha risposto che non c’entra nulla, invitandolo a rivolgersi alla società che gestisce i tombini, la quale ha risposto che loro gestiscono ma non sono responsabili e quindi di rivolgersi nuovamente al Comune, o alla Provincia…o alla Regione, enti responsabili della manutenzione? Nel frattempo, in questo vano rimpallo di responsabilità, il ciclista ha riparato la bici, curato le ferite ed è tornato a pedalare, e quanto finalmente i vari interlocutori si sono messi d’accordo su chi dovesse risarcirlo, gli hanno eccepito che non aveva consentito loro di verificare i danni e che quindi nulla devono! Il ciclista oggi è associato ZEROSBATTI, e alla prossima volta, speriamo di no, non subirà un doppio oltraggio! Questo è un fatto realmente accaduto e non cosi raro.
